Sicurezza nelle attività sanitarie esposte ad agenti infettivi

Sicurezza nelle attività sanitarie esposte ad agenti infettivi

Le attività sanitarie comportano un elevato rischio biologico, in particolare quando si tratta di agenti infettivi classificati nel gruppo 3. Con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha recepito la direttiva europea 2020/739, il virus SARS-CoV-2 è stato inserito nell’allegato XLVI del DLgs 81/2008 come agente biologico di gruppo 3. Questo aggiornamento ha rafforzato l’importanza delle misure di prevenzione e protezione da adottare nelle strutture sanitarie, dove l’esposizione ad agenti infettivi è quotidiana.

Secondo l’articolo 15 del DLgs 81/2008, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche più aggiornate, mentre l’articolo 18, comma 1, lettera z), impone di aggiornare tali misure in relazione al progresso tecnologico e scientifico. Inoltre, l’articolo 272 ribadisce la priorità delle misure collettive rispetto a quelle individuali per ridurre al minimo i rischi di esposizione.

Priorità alle misure collettive negli ambienti sanitari

La protezione collettiva rappresenta il primo livello di difesa nelle attività sanitarie che espongono al rischio di agenti infettivi. Tra le soluzioni più efficaci vi sono gli ambienti a pressione controllata, tipici dei laboratori BSL-3 e delle aree di isolamento, che garantiscono un contenimento sicuro attraverso sistemi di ventilazione con ricambi d’aria calibrati. Queste misure strutturali devono essere accompagnate da protocolli organizzativi rigorosi, che comprendono procedure di accesso controllato, sistemi di monitoraggio dei parametri ambientali e percorsi dedicati per il personale sanitario.

La valutazione dei rischi deve guidare la scelta delle soluzioni più adatte, adattandole al tipo di attività svolta e alle caratteristiche delle strutture. Solo dopo aver adottato tutte le misure collettive necessarie, si può ricorrere ai dispositivi di protezione individuale come ulteriore barriera di sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale e obblighi gestionali

I dispositivi di protezione individuale (DPI) rivestono un ruolo essenziale nei contesti sanitari, soprattutto quando le misure collettive non eliminano del tutto il rischio. Mascherine filtranti, guanti, camici impermeabili, visiere e protezioni oculari devono essere selezionati in base all’attività da svolgere e garantire un livello di protezione adeguato.

La responsabilità della loro fornitura, formazione all’uso e corretta manutenzione spetta al datore di lavoro, che deve operare in stretta collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L’efficacia delle misure va bilanciata con la praticità operativa, affinché i lavoratori possano svolgere le proprie mansioni senza ostacoli eccessivi.

Le strutture sanitarie, inoltre, sono chiamate a investire in tecnologie innovative per la disinfezione, la filtrazione e la gestione degli ambienti, strumenti sempre più cruciali per ridurre il rischio di infezioni correlate all’assistenza, una delle complicanze più gravi e frequenti nelle pratiche cliniche.

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