Cybersicurezza delle macchine e la consultazione pubblica

Cybersicurezza delle macchine e la consultazione pubblica

Il Dlgs 65/2018 ha introdotto l’obbligo per le aziende di garantire la protezione delle macchine industriali contro i rischi legati alla cybersicurezza. Con l’aumento dell’uso di dispositivi connessi e la digitalizzazione dei processi, i rischi di attacchi informatici sono diventati sempre più rilevanti.

Per rispondere a queste nuove esigenze, è stata avviata una consultazione pubblica sulla cybersicurezza delle macchine per raccogliere pareri sul progetto di norma UNI, che regolamenta la protezione dei sistemi informatici delle macchine.

Novità nella prassi UNI per la cybersicurezza delle macchine

La consultazione riguarda la prassi UNI che stabilisce linee guida per la gestione della cybersicurezza delle macchine industriali. La proposta normativa definisce requisiti minimi di sicurezza per proteggere i dispositivi e le reti connesse agli impianti produttivi da attacchi informatici e accessi non autorizzati.

Il progetto prevede misure specifiche per la gestione dei rischi, la protezione dei dati e la tutela della privacy nell’ambito della cybersicurezza industriale. Le aziende sono chiamate a conformarsi a queste nuove linee guida per garantire una maggiore sicurezza dei propri impianti.

Vantaggi e obblighi per le aziende nella cybersicurezza delle macchine

Le nuove linee guida offrono alle aziende l’opportunità di rafforzare la sicurezza dei propri impianti, riducendo i rischi legati agli attacchi informatici. L’adozione di misure di cybersicurezza aiuta a proteggere i dati sensibili e a prevenire eventuali interruzioni nella produzione, con un impatto positivo sulla continuità aziendale.

Inoltre, le imprese dovranno adottare tecnologie avanzate e garantire la formazione del personale per rispondere in modo adeguato alle nuove sfide in ambito di sicurezza informatica.

Attrezzature autocostruite: sicurezza e conformità CE in azienda

Attrezzature autocostruite: sicurezza e conformità CE in azienda

La realizzazione di attrezzature autocostruite è una pratica diffusa in molte imprese, ma comporta specifici obblighi in materia di sicurezza e conformità. Anche quando un’attrezzatura viene progettata e costruita internamente, deve rispettare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, destinata a essere sostituita dal nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230. Ogni dispositivo deve garantire la protezione dei lavoratori, essere corredato da documentazione tecnica completa e riportare la marcatura CE, segno che il costruttore — anche se interno all’azienda — si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto ai requisiti di legge.

Requisiti tecnici e documentazione obbligatoria

Un’attrezzatura autocostruita deve essere progettata secondo criteri ingegneristici verificabili e conforme alle norme tecniche di riferimento. È necessario predisporre un fascicolo tecnico contenente disegni, calcoli, analisi dei rischi, prove di funzionamento e schemi elettrici o idraulici. Il manuale d’uso e manutenzione deve descrivere modalità operative, limiti di impiego, procedure di emergenza e controlli periodici. La dichiarazione CE di conformità e la targhetta identificativa rendono l’attrezzatura tracciabile e legalmente riconosciuta. Senza questi elementi, l’uso dell’attrezzatura è da considerarsi non conforme e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei lavoratori.

Valutazione del rischio e compatibilità operativa

Quando l’attrezzatura autocostruita è installata o utilizzata su macchine o impianti preesistenti, il datore di lavoro deve eseguire una verifica di compatibilità. Questa analisi comprende il controllo dei carichi, delle sollecitazioni meccaniche, della stabilità e dell’interazione con altri sistemi di sicurezza. L’eventuale modifica del mezzo o del suo comportamento dinamico può alterare le condizioni di rischio e rendere necessario un aggiornamento della valutazione dei rischi aziendale. Il principio cardine resta quello dell’integrazione della sicurezza: nessun dispositivo autocostruito può peggiorare il livello di protezione originario della macchina su cui viene installato.

Responsabilità e gestione della sicurezza aziendale

La costruzione interna di attrezzature comporta responsabilità diretta per l’azienda che le produce e le utilizza. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che la progettazione, la costruzione e l’uso avvengano secondo criteri di sicurezza e che siano mantenuti nel tempo con verifiche, manutenzioni e aggiornamenti della documentazione tecnica. Una gestione corretta implica anche la formazione del personale che utilizza tali dispositivi e la verifica periodica della loro efficienza. La realizzazione di attrezzature autocostruite deve essere accompagnata da una visione di prevenzione integrata, dove la personalizzazione tecnica si coniuga con il rispetto rigoroso delle norme europee sulla sicurezza del lavoro.

Entrata in vigore della UNI EN 17975:2025 per la manutenzione sicura

Entrata in vigore della UNI EN 17975:2025 per la manutenzione sicura

Dal 24 luglio 2025 è ufficialmente in vigore la UNI EN 17975:2025, norma europea che fornisce linee guida per la gestione del rischio da energie e fluidi nelle attività di manutenzione. Questo standard introduce un approccio organico alle procedure di isolamenti, blocchi e rilascio, integrando il concetto LOTO (Lockout/Tagout) con la fase di verifica, o “try-out”, e chiarendo responsabilità e procedure per le diverse figure coinvolte nelle operazioni di manutenzione.


La norma è concepita come strumento volontario, ma la sua adozione può diventare riferimento tecnico di buona prassi anche nei contesti normativi nazionali, rafforzando la coerenza con i sistemi di gestione della sicurezza e anticipando potenziali obblighi futuri.

Contenuti e principi guida dell’UNI EN 17975

La UNI EN 17975:2025 stabilisce che ogni intervento di manutenzione debba iniziare con una fase di analisi e classificazione delle fonti di energia e dei fluidi (elettricità, vapore, aria compressa, gas, liquidi). Viene richiesto un isolamento “rinforzato” con blocco fisico e segnalazione (lockout/tagout), se compatibile, oppure l’adozione di alternative tecniche adeguate quando l’isolamento totale non è possibile.


La norma pone al centro la distinzione di ruoli: chi autorizza, chi esegue il blocco, chi verifica e chi rimuove i dispositivi. Ogni fase deve essere documentata e soggetta a controlli. Imprescindibile è la presenza del try-out, ovvero la verifica dell’assenza di energia residua prima di avviare l’intervento. Inoltre, le attività di manutenzione devono essere considerate in tre momenti: prima, durante e dopo l’intervento, con valutazione del rischio continua e mitigazioni appropriate.
Un aspetto importante riguarda le cosiddette “zone grigie”, ovvero operazioni che non rientrano chiaramente né nella manutenzione specializzata né nella normale operatività di linea. In queste aree l’azienda deve definire modalità chiare di protezione, responsabilità e procedure semplificate ma efficaci, per evitare vuoti di responsabilità o conflitti operativi.

Impatti operativi e obblighi per le imprese

L’adozione della UNI EN 17975:2025 richiede che le imprese aggiornino i propri sistemi di gestione della manutenzione, integrando procedure LOTO strutturate, permiswork system, registri di blocco, controlli periodici e formazione specifica per gli operatori. I datore di lavoro deve assicurare che tutto il personale coinvolto sia formato e consapevole delle procedure, comprese le operazioni in zone grigie.
Durante ispezioni o in caso di incidente, l’azienda potrà dimostrare l’adozione di una norma tecnica aggiornata come riferimento di buona tecnica. Sebbene la norma non imponga sanzioni dirette, la mancata applicazione dei princìpi contenuti può essere considerata elemento di debolezza in giudizio o in contesti ispettivi.
Per ottenere vantaggi reali, è essenziale che l’implementazione avvenga in modo sistematico: audit interni, simulazioni, monitoraggio dei casi di near-miss e revisione periodica delle procedure. Il passaggio potrebbe comportare costi iniziali, ma consente di ridurre gli infortuni, abbattere il rischio residuo e migliorare l’efficienza operativa, valorizzando la cultura della prevenzione all’interno dell’azienda.

Regolamentazione del controllo a distanza delle attività lavorative

Regolamentazione del controllo a distanza delle attività lavorative

Il controllo a distanza delle attività lavorative – comprensivo di GPS sui veicoli aziendali, sistemi di videosorveglianza e monitoraggio informaticoè regolato dall’articolo 4 della legge 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”) e dal GDPR. Tali strumenti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità legittime: esigenze organizzative, tutela del patrimonio e sicurezza sul lavoro. L’installazione è lecita solo se preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali interne o, in loro assenza, da un’autorizzazione formale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Autorizzazione e trattamento dati raccolti dal controllo a distanza

L’autorizzazione può essere richiesta solo dal datore di lavoro, che deve anche essere titolare del trattamento dei dati raccolti. In presenza di più sedi aziendali la domanda può coprire tutte le unità produttive collegate alla stessa sede INL territoriale. Se lo strumento è necessario per motivi di sicurezza o logistica, la richiesta deve includere una relazione tecnica dettagliata, dimostrando la proporzionalità e la specificità del sistema rispetto alle finalità dichiarate.

Divieti e casi di rigetto

L’INL può rifiutare l’autorizzazione quando le motivazioni risultano generiche o non imputabili al datore di lavoro, oppure quando il richiedente non coincide con chi detiene la titolarità dei dati (come terze parti committenti). Viene ritenuto illecito il controllo mascherato attraverso strumenti “strumento di lavoro” usati per monitorare l’attività del lavoratore senza le garanzie necessarie.

Privacy e impegno informativo

Oltre ai vincoli dello Statuto, il controllo a distanza deve rispettare il GDPR: i lavoratori devono ricevere un’informativa trasparente sulle finalità, data retention, soggetti autorizzati e diritti (accesso, opposizione, ecc.). In molti casi è necessaria una valutazione d’impatto (DPIA) per verificare i rischi sull’ambiente privacy e dimostrare il rispetto dei principi di “privacy by design” e “by default”.

Igiene e sicurezza sul lavoro: obblighi, buone pratiche e prevenzione

Igiene e sicurezza sul lavoro: obblighi, buone pratiche e prevenzione

Il DLgs 81/2008 rappresenta il fulcro della normativa italiana su igiene e sicurezza sul lavoro. In base all’articolo 28, infatti, il datore di lavoro deve condurre la valutazione di tutti i rischi presenti e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), coinvolgendo RSPP, RLS e medico competente, se necessario. Tra gli adempimenti essenziali vi sono inoltre: nomina dell’RSPP e del medico competente, formazione e informazione dei lavoratori, fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e garanzia della sorveglianza sanitaria.

Obblighi del datore di lavoro e figure coinvolte

Il datore di lavoro è il responsabile principale della prevenzione e tutela della salute, nonché dell’osservanza delle norme. In aziende medio-piccole, può svolgere direttamente i ruoli di RSPP, primo soccorso e prevenzione incendi, previo specifico corso formativo (16‑48 ore) e informando il RLS.

Le figure coinvolte collaborano in modo articolato:

  • RSPP: identifica rischi, propone misure e partecipa alla formazione
  • RLS: rappresenta i lavoratori nei processi di consultazione
  • Medico competente: gestisce la sorveglianza sanitaria, verifica l’idoneità del personale

Igiene nei luoghi di lavoro: buone pratiche essenziali

Mantenere elevati standard igienico-sanitari è fondamentale per tutelare la salute. Il datore di lavoro deve garantire costantemente la pulizia e l’igiene delle aree lavorative, soggetta a controllo da parte di ASL/SPISAL . I lavoratori devono contribuire mantenendo idonei comportamenti: uso corretto di DPI, rispetto delle procedure igieniche e segnalazione di anomalie .

Valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR

La valutazione dei rischi è obbligatoria anche in caso di variazioni dell’organizzazione produttiva o del ciclo lavorativo. Il DVR deve essere aggiornato entro 90 giorni dall’avvio dell’attività e ogni volta che emergano modifiche significative. Il documento copre rischi chimici, fisici, biologici, ergonomici, da incendio, da rumore e altro, definendo misure tecniche, organizzative e DPI .

Formazione, informazione e cultura della sicurezza

Il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori ricevano una formazione specifica e un aggiornamento periodico sui rischi relativi alla loro mansione. Il percorso formativo è essenziale anche per il datore stesso quando assume ruoli tecnici (RSPP, prevenzione incendi, primo soccorso) e prevede formazione obbligatoria e aggiornamenti. I lavoratori devono comprendere chiaramente le procedure operative, l’uso corretto dei DPI e le azioni da intraprendere in situazioni di rischio .

Sorveglianza sanitaria e gestioni delle emergenze

Il medico competente effettua visite periodiche, valuta l’idoneità alla mansione e monitora la salute dei lavoratori esposti . Il datore deve designare addetti al primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione . In caso di pericolo grave e immediato, deve sospendere l’attività e informare prontamente i lavoratori.

Vantaggi, criticità e strategie operative

  • Vantaggi: riduzione infortuni e malattie professionali, migliore produttività, adempimento normativo e riduzione di sanzioni.
  • Criticità: impegno e costi nella redazione del DVR, formazione e mantenimento del sistema; necessità di personale formato.
  • Strategie: adottare approccio integrato di sistema (es. ISO 45001), programmare formazione continua, aggiornare periodicamente il DVR e il fascicolo sanitario, e favorire una cultura aziendale improntata alla prevenzione.

Conclusione

Un’efficace gestione di igiene e sicurezza richiede un apposito sistema organizzato, affidato al datore di lavoro, all’RSPP, al medico competente e al RLS, con strumenti quali DVR, formazione, sorveglianza sanitaria e procedure emergenziali. Soltanto un approccio coerente e integrato consent’e di creare ambienti lavorativi salubri, conformi e resilienti.

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