Attrezzature di lavoro: i chiarimenti sulla formazione

Attrezzature di lavoro: i chiarimenti sulla formazione

Le attrezzature di lavoro tornano al centro della disciplina formativa dopo i chiarimenti diffusi sul nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Dlgs 81/2008 e finalizzato a definire durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi in materia di salute e sicurezza. Il quadro interessa in modo diretto gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature richiamate dall’articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008 e assume particolare rilievo perché interviene su validità della formazione già svolta, decorrenza degli aggiornamenti, requisiti dei docenti e modalità di erogazione dei corsi. 

Le FAQ ministeriali, pubblicate a distanza di un anno dall’Accordo, non modificano la norma ma ne precisano l’applicazione, offrendo un criterio uniforme su aspetti che per molte imprese restavano incerti, soprattutto nei casi di corsi già svolti prima dell’entrata in vigore del nuovo assetto.

Attrezzature pregresse, aggiornamenti e requisiti dei docenti

Le indicazioni più rilevanti riguardano il riconoscimento della formazione pregressa. I corsi già erogati per le attrezzature richiamate nei punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo possono essere considerati validi solo se i contenuti risultano integralmente conformi alle nuove prescrizioni. Il chiarimento è netto: non esiste un riconoscimento parziale e non è ammessa alcuna integrazione delle sole parti mancanti. Se il programma non coincide pienamente con quanto richiesto dal nuovo Accordo, il corso deve essere ripetuto per intero. 

Anche il termine per l’aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso indicata nell’attestato originario, ma solo quando tale piena conformità sia dimostrabile. Le FAQ precisano inoltre che, per i docenti, non basta il possesso dei requisiti generali previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza: per il modulo teorico è richiesta anche una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura, mentre per il modulo pratico serve pure un’esperienza professionale documentata e verificabile di almeno tre anni. Si chiarisce poi che il rapporto di un docente ogni sei discenti vale per le esercitazioni pratiche, non per la verifica finale, che deve essere svolta in forma individuale con prova pratica e colloquio.

Le ricadute operative per imprese, enti formatori e operatori

Le imprese devono ora verificare con particolare attenzione la documentazione dei corsi già effettuati e non fermarsi al solo attestato, perché l’elemento decisivo è la conformità sostanziale dei contenuti rispetto al nuovo Accordo. Le ricadute pratiche sono immediate. La formazione iniziale e gli aggiornamenti sulle attrezzature devono svolgersi esclusivamente in presenza fisica, con esclusione sia della videoconferenza sincrona sia dell’e-learning.

Sul piano applicativo emergono anche chiarimenti utili su casi specifici: per gli escavatori è stata superata la precedente distinzione legata alla massa, con la conseguenza che l’utilizzo di qualsiasi escavatore richiede il percorso previsto dal nuovo assetto; per alcune nuove attrezzature, come macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali e carroponti, l’abilitazione deve essere conseguita entro dodici mesi secondo le regole dell’Accordo 59/2025, anche nel periodo transitorio. 

Sul carroponte le FAQ precisano inoltre che i corsi già svolti possono essere riconosciuti se conformi, mentre quelli soltanto programmati ma non ancora erogati devono essere organizzati fin dall’inizio secondo durata minima e contenuti del nuovo Accordo. Viene infine escluso che le cosiddette gru a bandiera rientrino tra le attrezzature per cui è richiesta la formazione abilitante prevista dall’Accordo. Per aziende e lavoratori il messaggio è quindi chiaro: la gestione della formazione sulle attrezzature non può più basarsi su equivalenze presunte, ma richiede controlli puntuali, tracciabilità dei contenuti e pianificazione tempestiva degli adeguamenti.

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