Obbligo mascherina, sorveglianza, comportamento dei fornitori: cosa resta in vigore fino al 31 dicembre 2022 nei cantieri
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le linee guida di prevenzione valide, e recentemente rinnovate, per tutti quei soggetti che operano nei cantieri edili, compresi datori di lavoro, lavoratori autonomi e tecnici. Linee guida che – è precisato – devono essere integrate dal coordinatore per la sicurezza (ove nominato ai sensi del Dlgs 81/08) nel Piano di sicurezza e di coordinamento. I committenti vigilano affinché le misure anti-contagio siano effettivamente adottate nei cantieri.
Le linee guida sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale (leggi qui) come allegato all’ordinanza del 9 maggio 2022 del ministero della Salute, di concerto con i dicasteri delle Infrastrutture e del Lavoro.
I punti principali delle linee guida
Le linee guida raccomandano, ove possibile, lo svolgimento in modalità di lavoro agile per i portatori di particolari patologie, in relazione alle attività di supporto al cantiere.
In generale, resta l’obbligo di mascherina e l’igienizzazione dei locali, nonché l’accesso negli spazi comuni da centellinare in modo da non creare assembramenti (es: in sala mensa). L’impresa affidataria, in collaborazione con il committente/responsabile dei lavori e con l’eventuale coordinatore della sicurezza, definisce le modalità di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es. tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).
La mascherina resta necessaria anche per i fornitori esterni durante le attività di carico/scarico, qualora le operazioni richiedano più di 15 minuti.
Circa la sorveglianza sanitaria, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e l’eventuale coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Nella sostanza, il medico competente – nel rispetto della privacy – segnala situazioni di particolare fragilità al datore di lavoro, il quale dispone le idonee misure di tutela del lavoratore.