Le schiume antincendio rappresentano uno strumento essenziale per la protezione dalle fiamme, in particolare negli incendi di classe B che coinvolgono liquidi infiammabili, ma il loro utilizzo è oggi oggetto di una profonda revisione normativa a livello europeo. Il Regolamento (UE) 2025/1988 della Commissione, del 2 ottobre 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 ottobre 2025, modifica l’Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006, noto come REACH, introducendo la voce 82 dedicata alle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS).
Si tratta della prima restrizione settoriale armonizzata a livello UE sull’uso dei PFAS in questa specifica applicazione, adottata sulla base delle valutazioni scientifiche dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e con il parere favorevole del Comitato per la valutazione dei rischi e del Comitato per l’analisi socioeconomica. In ambito nazionale, il quadro si integra con il Dlgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il Dlgs 105/2015 sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e con la disciplina vigente in materia di prevenzione incendi e gestione dei rifiuti contenenti sostanze pericolose.
Schiume antincendio: divieti, etichettatura e deroghe
Le schiume antincendio contenenti PFAS non potranno essere immesse sul mercato o utilizzate in concentrazioni pari o superiori a 1 mg/l, calcolate come somma di tutte le PFAS, a partire dal 23 ottobre 2030. La misura è accompagnata da un percorso di transizione graduale che tiene conto delle diverse esigenze applicative. Già dal 23 ottobre 2026 scatteranno importanti obblighi di etichettatura: le schiume immesse sul mercato con PFAS superiori al limite dovranno riportare, in forma visibile, leggibile e indelebile, la dicitura “ATTENZIONE: contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) con una concentrazione pari o superiore a 1 mg/l per la somma di tutte le PFAS”.
L’obbligo si estende anche alle scorte non utilizzate e ai rifiuti, comprese le acque reflue derivanti dall’impiego delle schiume. Sono previste inoltre deroghe temporanee per settori specifici: fino al 23 ottobre 2026 per gli estintori portatili, fino al 23 aprile 2027 per le schiume alcol-resistenti negli estintori portatili e per addestramento, test e servizi antincendio pubblici, fino al 31 dicembre 2030 per gli estintori portatili in uso e fino al 23 ottobre 2035 per gli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso, per l’industria offshore del petrolio e del gas, per le navi militari e per determinate navi civili.
Obblighi gestionali per imprese e operatori antincendio
Il Regolamento introduce una serie di obblighi organizzativi stringenti per gli utilizzatori di schiume antincendio contenenti PFAS. Dal 23 ottobre 2026 l’uso delle schiume con concentrazioni pari o superiori a 1 mg/l sarà consentito soltanto in presenza di uno specifico piano di gestione, redatto per ciascun sito di utilizzo, riesaminato con cadenza annuale e conservato per almeno quindici anni ai fini dei controlli ispettivi.
Il piano deve definire modalità d’uso, procedure di contenimento, gestione delle emissioni e corretto smaltimento dei residui, al fine di minimizzare l’impatto ambientale e l’esposizione dei lavoratori. Per le imprese ciò comporta la necessità di aggiornare le procedure di sicurezza antincendio, il Documento di Valutazione dei Rischi e i sistemi di autocontrollo ambientale, pianificando con anticipo la sostituzione dei presidi a schiuma e la transizione verso soluzioni fluorine-free.
Particolare attenzione è richiesta nella bonifica delle attrezzature che hanno utilizzato schiume PFAS, poiché un residuo fino a 50 mg/l è tollerato soltanto se la pulizia è eseguita secondo le migliori tecniche disponibili. Un approccio preventivo e pianificato consentirà di ridurre i rischi di contaminazione del suolo e delle acque, contenere i costi di eventuali bonifiche future e tutelare la salute degli operatori impegnati nelle attività di spegnimento, manutenzione e addestramento.


