Autonomi, a regime la comunicazione preventiva: le novità dell’obbligo e i dati da inviare, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato
Da 500 a 2500 euro. Questa la sanzione relativa a ogni lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione del rapporto di lavoro in essere. Con la nota nr. 29 dell’11 gennaio 2022 (leggi qui) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Le novità sono state introdotte dall’art.13 del Dlgs 146/2021 (leggi qui), convertito con modificazioni in L. 215/2021.
Al momento, in attesa di ulteriori disposizioni integrative, la comunicazione preventiva andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021. Scaduti i termini di proroga previsti dalla succitata nota, il sistema è entrato nel vivo a pieno regime: significa che la comunicazione della prestazione del lavoratore autonomo andrà effettuata in maniera preventiva.
I rapporti esclusi dalla comunicazione
Sono escluse dall’obbligo della comunicazione i rapporti di lavoro quali:
- collaborazioni coordinate e continuative;
- professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina;
- rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale;
- prestazioni occasionali.
I contenuti minimi della comunicazione
Come indicato nella succitata nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stabilito i contenuti minimi che l’impresa deve inviare in merito alla comunicazione preventiva sui lavoratori autonomi occasionali. Ossia:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale.