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Comunicazione preventiva lavoratori autonomi occasionali: i nuovi obblighi

Autonomi, a regime la comunicazione preventiva: le novità dell’obbligo e i dati da inviare, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato

Da 500 a 2500 euro. Questa la sanzione relativa a ogni lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione del rapporto di lavoro in essere. Con la nota nr. 29 dell’11 gennaio 2022 (leggi qui) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni con riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale. Le novità sono state introdotte dall’art.13 del Dlgs 146/2021 (leggi qui), convertito con modificazioni in L. 215/2021.

Al momento, in attesa di ulteriori disposizioni integrative, la comunicazione preventiva andrà eseguita attraverso l’invio di un’email allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. 

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 21 dicembre 2021. Scaduti i termini di proroga previsti dalla succitata nota, il sistema è entrato nel vivo a pieno regime: significa che la comunicazione della prestazione del lavoratore autonomo andrà effettuata in maniera preventiva.

I rapporti esclusi dalla comunicazione

Sono escluse dall’obbligo della comunicazione i rapporti di lavoro quali:

  • collaborazioni coordinate e continuative;
  • professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina;
  • rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale;
  • prestazioni occasionali.

I contenuti minimi della comunicazione

Come indicato nella succitata nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha stabilito i contenuti minimi che l’impresa deve inviare in merito alla comunicazione preventiva sui lavoratori autonomi occasionali. Ossia:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale.

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