Il DVR è il documento centrale del sistema di prevenzione aziendale e deve dimostrare, in modo concreto, che la valutazione dei rischi sia stata effettuata prima dell’avvio dell’attività o prima del verificarsi di un evento lesivo. Il Dlgs 81/2008 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi e redigere il documento, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 28. Lo stesso art. 28 richiede che il DVR abbia data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente, ove nominato.
L’art. 29 disciplina inoltre le modalità di effettuazione e aggiornamento della valutazione, soprattutto quando cambiano processi, attrezzature, organizzazione o condizioni di rischio. La sentenza della Cassazione n. 14579/2026 richiama proprio questo principio: la sicurezza deve essere preventiva, documentata e verificabile, non costruita dopo l’infortunio.
DVR con data certa e limiti della regolarizzazione tardiva
La vicenda esaminata riguarda un grave infortunio avvenuto durante l’utilizzo di un trattore con dispositivo di protezione non correttamente attivo. Nel procedimento è emerso che il DVR originario non considerava in modo adeguato il rischio di ribaltamento del mezzo e che, solo successivamente, era stato prodotto un documento aggiornato con data anteriore all’incidente. Il punto decisivo è stato proprio l’assenza di una data certa idonea a dimostrare che quell’aggiornamento fosse realmente esistente prima dell’evento.
La Cassazione ha quindi ribadito che il DVR non può essere utilizzato come strumento di copertura successiva. Se il documento non prova con certezza quando è stato redatto o aggiornato, perde forza difensiva e può diventare un elemento critico per l’azienda. La valutazione dei rischi deve essere reale, tempestiva e coerente con le lavorazioni effettivamente svolte, comprese attrezzature, mansioni, formazione e procedure operative.
Le ricadute operative per datore di lavoro e lavoratori
Le imprese devono considerare la data certa del DVR come parte integrante della gestione della sicurezza, non come un adempimento formale. La corretta sottoscrizione del documento, l’uso di strumenti che attestino la data e la conservazione ordinata degli aggiornamenti sono elementi essenziali per dimostrare la tempestività della valutazione.
Allo stesso tempo, il DVR deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche rilevanti: nuove attrezzature, diverse modalità operative, variazioni organizzative, introduzione di macchinari o emersione di rischi prima non valutati. La sentenza richiama anche l’importanza della formazione prevista dall’art. 37 del Dlgs 81/2008: l’esperienza pratica del lavoratore o il possesso di abilitazioni non sostituiscono la formazione specifica sui rischi della mansione.
Per i lavoratori, un DVR aggiornato e realmente applicato significa maggiore chiarezza sulle procedure e sulle misure di protezione. Per il datore di lavoro, invece, significa prevenire responsabilità, rendere tracciabile l’organizzazione della sicurezza e dimostrare che le misure non sono state adottate solo dopo l’incidente.


