formazione sicurezza

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza è obbligatoria?

Domande e risposte sull’obbligatorietà della formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza: settori, obblighi e scadenze dei datori di lavoro, organizzazione, requisiti previsti.

L’art. 18 D.Lgs. 81/2008 identifica nel datore di lavoro e nel dirigente, che organizza che organizza e dirige le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze conferitegli, i soggetti obbligati ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Perché e quando vanno formati i lavoratori sulla salute e la sicurezza?

Scopo primario dell’erogazione della formazione ai lavoratori, è consentire a questi soggetti di acquisire la capacità di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, e, all’occorrenza, di quella dei propri colleghi di lavoro.

L’art. 37, comma 4 del Testo Unico di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) dispone che la formazione dei lavoratori deve avvenire in ogni caso:
• all’atto dell’assunzione o dell’inizio dell’utilizzo nei casi di somministrazione di lavoro;
• in occasione di trasferimenti o di cambiamenti di mansioni;
• all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e di preparati pericolosi;
• durante l’orario di lavoro e senza costituire un costo per il lavoratore.

Durata, contenuti minimi e modalità: tutto sull’Accordo Stato Regioni 2011

La durata, i contenuti minimi e le modalità Sono stati stabiliti dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Il punto 4 dell’Accordo stabilisce che l’attività deve articolarsi, a partire dal 26/1/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo, in due moduli distinti.

Il primo di formazione generale della durata non inferiore a quattro ore, inerente i concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e il secondo di formazione specifica della durata minima variabile secondo il rischio caratterizzante il settore di attività lavorativa. La durata del modulo specifico, potrà pertanto corrispondere a quattro, otto, dodici ore, corrispondentemente alle classi di rischio basso, medio o alto.


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