Nel contesto dei contratti di appalto, fornitura e servizi, il Dlgs 81/08 impone al datore di lavoro committente di valutare e gestire i rischi derivanti da interferenze tra diverse attività lavorative. Quando più imprese o lavoratori autonomi operano in uno stesso luogo, devono essere adottate misure coordinate e redatto, se necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), come stabilito all’articolo 26.
Le interferenze si verificano quando le attività di più soggetti si sovrappongono nello spazio o nel tempo, generando pericoli non presenti in condizioni ordinarie. Tra i rischi più comuni figurano: interferenze tra mezzi e persone, sovrapposizione di lavorazioni, ostacoli alla viabilità interna, esposizione a sostanze pericolose o a rumori provenienti da lavorazioni altrui. Tali situazioni richiedono una valutazione preventiva e specifica, finalizzata a eliminare o ridurre i pericoli aggiuntivi.
Quando si redigono DUVRI e PSC nei cantieri temporanei o mobili
Il DUVRI è richiesto per gli appalti in ambienti non rientranti nei cantieri temporanei o mobili, mentre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è obbligatorio nei cantieri edili in presenza di più imprese, anche non contemporaneamente. Nei contesti complessi, può essere necessario predisporre entrambi i documenti: il DUVRI per la gestione delle interferenze nell’ambito aziendale e il PSC per le lavorazioni specifiche del cantiere.
Nella prassi operativa non è sempre chiaro se sia sufficiente il PSC o se debba comunque essere predisposto anche il DUVRI. Una distinzione netta è utile per evitare duplicazioni o lacune nella gestione del rischio. Se il cantiere edile è completamente delimitato e autonomo, il PSC può sostituire il DUVRI; in caso contrario, entrambi i documenti possono essere richiesti per garantire una copertura completa dei rischi.
Verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori
Il committente deve accertare che l’appaltatore o il lavoratore autonomo sia idoneo a svolgere le attività affidate. L’Allegato XVII del DLgs 81/08 elenca i documenti da acquisire, tra cui: iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione di possesso del DVR, DURC, attestati formativi, elenchi dei DPI e certificazioni di idoneità delle attrezzature. Questa verifica è parte integrante del processo di prevenzione.
Misure organizzative per ridurre i rischi interferenziali
Una corretta gestione delle interferenze si fonda sulla pianificazione delle attività e sulla cooperazione tra tutte le imprese coinvolte. È necessario coordinare i tempi e gli spazi di lavoro, definire responsabilità condivise, gestire l’accesso alle aree operative e prevedere briefing iniziali e riunioni periodiche di coordinamento. Queste misure organizzative migliorano l’efficacia delle procedure di sicurezza.
Per ridurre il rischio interferenziale, possono essere adottate soluzioni pratiche come la separazione fisica delle aree di lavoro, l’installazione di segnaletica chiara, l’utilizzo di percorsi dedicati per pedoni e mezzi, la gestione controllata delle forniture e l’uso scaglionato degli spazi comuni. Ogni misura deve essere proporzionata al tipo di attività e ai rischi identificati.
Aggiornamento continuo e possibilità di sospensione dei lavori
Il DUVRI deve essere aggiornato in caso di modifiche nei lavori, nell’organizzazione o nei soggetti coinvolti. In situazioni di pericolo grave e immediato, il committente ha la facoltà di sospendere le attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Tale responsabilità sottolinea il ruolo attivo del committente nella gestione del rischio.


