Il DLgs 81/2008, all’articolo 33, attribuisce al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) la funzione di proporre al datore di lavoro i programmi di formazione e informazione per i lavoratori. Tale compito ha carattere consulenziale e non implica responsabilità diretta nell’erogazione o nella gestione della formazione.
L’RSPP supporta il datore di lavoro nella progettazione degli interventi formativi, fornendo indicazioni su contenuti, modalità e strumenti. Tuttavia, non può assumere funzioni direttive o decisionali autonome. La responsabilità dell’organizzazione e realizzazione della formazione rimane in capo al datore di lavoro.
L’Accordo Stato-Regioni 2025 chiarisce i limiti operativi
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ribadito la distinzione tra il ruolo tecnico dell’RSPP e le responsabilità decisionali del datore di lavoro. L’RSPP può contribuire alla definizione dei percorsi formativi e collaborare nella verifica dell’efficacia, ma non può gestire direttamente i corsi o sostituirsi alla figura datoriale. Quest’ultima, infatti, ha l’obbligo di garantire la formazione dei dipendenti ai sensi dell’articolo 37 del DLgs 81/08. La progettazione e l’erogazione dei corsi di formazione devono rispondere ai requisiti previsti dalla legge e dagli accordi in vigore.
Il controllo sull’efficacia della formazione è un passaggio fondamentale. L’RSPP può proporre strumenti di valutazione come test, esercitazioni o questionari, ma è il datore di lavoro che deve verificarne l’applicazione e trarne le conclusioni operative.
L’aggiornamento continuo dell’RSPP
Per mantenere le competenze aggiornate, l’RSPP è tenuto a svolgere attività di aggiornamento quinquennale, come previsto dagli Accordi Stato-Regioni. Il monte ore varia in base al ruolo e può essere parzialmente assolto tramite seminari o convegni, entro i limiti stabiliti.
L’RSPP deve mantenere un profilo tecnico, senza assumere ruoli gestionali o direttivi. Le sue proposte sono strumenti utili per migliorare la qualità della formazione aziendale, ma non possono sostituire le decisioni del datore di lavoro in merito all’organizzazione delle attività formative.


