Con l’espansione del lavoro agile, è emersa la necessità di adattare la normativa italiana per garantire la sicurezza dei lavoratori anche al di fuori dei tradizionali ambienti aziendali. La Legge n. 81/2017, all’articolo 23, estende la tutela contro gli infortuni sul lavoro anche ai lavoratori in smart working, purché l’infortunio sia direttamente collegato alla prestazione lavorativa.
La copertura assicurativa INAIL per gli smart worker
Secondo la Circolare INAIL n. 48/2017, gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati se causati da un rischio connesso alla prestazione lavorativa. Ciò implica che l’infortunio deve essere strettamente legato all’attività lavorativa svolta, anche se avvenuto nel luogo scelto dal lavoratore per lo svolgimento della prestazione.
Infortunio in itinere durante lo smart working
L’articolo 23 della Legge n. 81/2017 prevede che i lavoratori in smart working abbiano diritto alla tutela contro gli infortuni anche durante il normale tragitto di andata e ritorno tra la propria abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. Tuttavia, è esclusa la tutela in caso di infortunio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, svincolato da esigenze lavorative.
Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
Il datore di lavoro è tenuto a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori anche in modalità smart working. In particolare, deve fornire un’informativa sui rischi generali e specifici legati allo smart working, indicando le misure di prevenzione e protezione da adottare. Tale informativa deve essere consegnata sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Procedura in caso di infortunio in smart working
In caso di infortunio durante lo smart working, il lavoratore deve denunciare l’evento come se fosse accaduto nei locali aziendali, descrivendo dettagliatamente l’accaduto per delineare i confini della tutela. L’INAIL procederà a valutare la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio e l’attività lavorativa svolta, al fine di determinare l’indennizzabilità dell’evento.
Conclusioni: l’importanza di una corretta gestione del rischio
La normativa italiana offre una copertura adeguata per i lavoratori in smart working in caso di infortunio, a condizione che l’evento sia direttamente collegato alla prestazione lavorativa. È fondamentale che le aziende adottino misure preventive efficaci e forniscano le necessarie informazioni ai lavoratori per garantire un ambiente di lavoro sicuro, anche al di fuori dei tradizionali spazi aziendali.