L’intelligenza artificiale entra in una nuova fase di regolazione anche nei rapporti di lavoro. Il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo diretto ad adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act. Il provvedimento si inserisce nel quadro già delineato dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, che all’articolo 11 stabilisce che l’uso dell’IA in ambito lavorativo debba essere sicuro, affidabile e trasparente, rispettando la dignità, la riservatezza e il principio di non discriminazione.
Restano inoltre applicabili l’articolo 22 del Regolamento UE 2016/679, relativo alle decisioni fondate unicamente su trattamenti automatizzati, e l’articolo 1-bis del Dlgs 152/1997, che impone specifici obblighi informativi quando vengono utilizzati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Lo schema non è ancora definitivo: dovrà acquisire i pareri previsti e tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione conclusiva.
L’intelligenza artificiale tra controllo umano e formazione
L’intelligenza artificiale potrà assistere le imprese nella selezione del personale, nell’organizzazione delle attività e nella valutazione delle prestazioni, ma non potrà sostituire integralmente la decisione umana quando sono coinvolti i diritti fondamentali dei lavoratori. Gli articoli 41 e 42 dello schema preliminare rafforzano il principio della sorveglianza umana e collegano l’uso dell’IA alla tutela della salute e della sicurezza. Le decisioni sulla costituzione, modifica o risoluzione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari, dovranno essere adottate in via definitiva da una persona fisica dotata di poteri effettivi e autonomi. Il lavoratore dovrà essere informato dell’impiego del sistema e potrà chiedere una spiegazione comprensibile sul ruolo svolto dall’algoritmo e sui principali parametri considerati.
Lo schema prevede inoltre la nullità del licenziamento adottato in violazione del divieto di decisione esclusivamente automatizzata. Il testo rafforza anche la formazione sull’IA, collegandola non soltanto alle competenze tecniche, ma alla conoscenza dei limiti, degli errori e dei rischi connessi agli strumenti utilizzati. Tale impostazione è coerente con l’articolo 4 dell’AI Act, che richiede un adeguato livello di alfabetizzazione in materia di IA per il personale coinvolto nel funzionamento e nell’impiego dei sistemi. Specifici percorsi sono previsti anche per professionisti, operatori sanitari, dirigenti e personale pubblico, fermo restando che la responsabilità finale non può essere trasferita alla tecnologia.
Le ricadute sul DVR e sull’organizzazione aziendale
Le imprese che introducono sistemi di intelligenza artificiale dovranno valutarne gli effetti sull’organizzazione, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle attività e sui processi rilevanti per la salute e la sicurezza. Lo schema richiama espressamente la valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del Dlgs 81/2008, con particolare attenzione ai sistemi che incidono sulle condizioni di lavoro.
L’aggiornamento del DVR dovrà essere valutato quando l’uso dell’IA determina modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro. Tra gli aspetti da considerare rientrano il carico mentale, il controllo continuo delle prestazioni, la pressione derivante da ritmi stabiliti dagli algoritmi, l’affidabilità degli output, il rischio di discriminazioni, l’isolamento e la possibile riduzione dell’autonomia decisionale. Il datore di lavoro dovrà inoltre garantire informazioni chiare, formazione adeguata e misure di prevenzione coerenti con i rischi individuati.
Per le imprese, l’adeguamento richiederà quindi una mappatura degli strumenti impiegati, l’individuazione dei responsabili, la verifica della qualità dei dati utilizzati e procedure che consentano un intervento umano reale. Sarà inoltre opportuno coordinare gli adempimenti in materia di lavoro, privacy e sicurezza, coinvolgendo le figure aziendali competenti e aggiornando le procedure interne. L’IA può migliorare la prevenzione, l’efficienza e la qualità delle decisioni, ma solo all’interno di un sistema organizzativo trasparente, controllabile e rispettoso dei diritti dei lavoratori.


