Il decreto ministeriale 10 marzo 1998, Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, finora rappresentava il principale strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La recente emanazione di tre nuovi decreti, il Decreto Controlli (1 settembre 2021), il Decreto GSA (2 settembre 2021), e il Decreto Minicodice (3 settembre 2021), conduce quindi al definitivo superamento del suddetto d.m. 10 marzo 1998.
Sicurezza Antincendio, Decreto 3 settembre 2021
Il d.m 3 settembre 2021 si compone di cinque articoli ed un Allegato che riporta i “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio“. È entrato in vigore sabato (29 ottobre).
La redazione della valutazione del Rischio Antincendio
Cambiano le modalità per la redazione della Valutazione del Rischio Incendio per i luoghi a rischio d’incendio basso (art.2), che ora deve necessariamente comprendere:
- individuazione dei pericoli d’incendio con descrizione del contesto e dell’ambiente;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti.
I criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio?
In base all’art. 3, i criteri di progettazione sono:
- numero e tipologia di estintori previsti;
- dimensionamento e caratteristiche delle uscite d’emergenza e delle vie di fuga;
- gestione della rivelazione e allarme incendio;
- sicurezza degli impianti;
- segnaletica antincendio;
- sicurezza antincendio rivolta a lavori di manutenzione;
- gestione della Sicurezza Antincendio.
Cosa si intende per Luoghi di lavoro a basso rischio?
In base al nuovo Allegato I al d.m del 3 settembre 2021 sono considerati “luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio” quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Il sistema d’esodo
La finalità del sistema d’esodo è “di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro, autonomamente o con assistenza”.
Al punto 4.2.1 vengono definite le caratteristiche del sistema di esodo. al punto 4.2.3 si parla invece della progettazione del sistema d’esodo.