Da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore le disposizioni della Legge n. 34/2026, Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo scorso. Il provvedimento modifica il D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, su cinque fronti. Le novità riguardano tutte le imprese, non soltanto le PMI.
Lavoro agile: informativa obbligatoria e sanzioni penali
L’art. 11 inserisce il nuovo comma 7-bis nell’art. 3 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro che impiega personale in modalità agile deve consegnare, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
L’informativa deve individuare i rischi generali e specifici connessi alla prestazione resa in ambienti estranei alla disponibilità giuridica dell’impresa, con particolare riguardo all’uso dei videoterminali. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione.
Le sanzioni
La Legge modifica contestualmente l’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 81/2008. La mancata consegna dell’informativa è punita con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (importi rivalutati ex D.D. INL n. 111/2023). Si tratta di sanzioni penali, applicabili alle condotte commesse a partire dal 7 aprile 2026.
Chi deve applicare gli adempimenti
Tutte le imprese che abbiano in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017, senza distinzione di settore o dimensione, sono tenute ad applicare le nuove norme. Ossia devono:
- Redigere o aggiornare l’informativa scritta annuale con i rischi specifici del lavoro da remoto;
- Consegnarla al lavoratore e all’RLS con modalità tracciabili (PEC, firma per ricevuta, piattaforma digitale con log);
- Verificare la coerenza tra informativa e Documento di Valutazione dei Rischi, valutando l’integrazione del DVR con i rischi del lavoro agile;
- Conservare la documentazione comprovante l’adempimento.
Addestramento pratico con realtà virtuale
L’art. 10, comma 1, lett. b) sostituisce il comma 5 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo prevede che l’addestramento – definito come la prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di protezione individuale, nonché l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza – possa essere effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Cosa comprende la nuova norma sulla sicurezza sul lavoro
Ogni intervento di addestramento deve essere tracciato in apposito registro, anche in formato digitale, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
La simulazione VR è ammessa per la componente pratica dell’addestramento: uso di attrezzature e macchine, manipolazione di sostanze pericolose, utilizzo di DPI, esercitazione su procedure di emergenza (evacuazione, antincendio, lavori in quota, spazi confinati). La formazione teorica sulla sicurezza resta disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni.
Come cambia la formazione durante la Cassa Integrazione
L’art. 10, comma 1, lett. a) inserisce la nuova lettera b-bis nel comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008. La formazione e, ove previsto, l’addestramento sulla sicurezza devono essere erogati anche durante i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cassa integrazione guadagni.
Il comma 2 del medesimo articolo interviene anche sull’art. 4, comma 40, della Legge n. 92/2012, precisando che tra i corsi di formazione o riqualificazione che il lavoratore sospeso è tenuto a seguire rientrano espressamente quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Modelli di organizzazione e gestione semplificati
L’art. 10, primo periodo, prevede che l’INAIL, in attuazione del principio di proporzionalità, elabori entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge – quindi entro il 5 agosto 2026 – modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza specifici per microimprese e PMI, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative. L’INAIL è inoltre incaricata di supportare le imprese nell’adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo.
Aggiornato allegato su Verifiche periodiche attrezzature
L’art. 9 aggiorna l’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme fuoristrada per agricoltura e frutteti sono ora soggette a verifica periodica triennale. Viene chiarito l’esonero dall’obbligo assicurativo per carrelli elevatori e veicoli operanti esclusivamente all’interno di aree aziendali chiuse o in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali.
Quadro riepilogativo
| NOVITÀ | RIFERIMENTO | DECORRENZA |
| Informativa smart working + sanzioni penali | Art. 11 – artt. 3 e 55, D.Lgs. 81/08 | 7 aprile 2026 |
| Addestramento pratico con realtà virtuale | Art. 10 – art. 37, c. 5, D.Lgs. 81/08 | 7 aprile 2026 |
| Formazione sicurezza durante la CIG | Art. 10 – art. 37 c. 4, D.Lgs. 81/08 | 7 aprile 2026 |
| MOG semplificati per micro PMI | Art. 10 – artt. 9-11, D.Lgs. 81/08 | Entro il 5 agosto 2026 |
| Verifiche triennali PLE e piattaforme agricole | Art. 9 – All. VII, D.Lgs. 81/08 | 7 aprile 2026 |


