Vigilanza dell’affidataria: verifiche concrete nei cantieri

Vigilanza dell’affidataria: verifiche concrete nei cantieri

La vigilanza dell’impresa affidataria nei cantieri non può essere intesa come un controllo meramente formale o documentale. Il Dlgs 81/2008 attribuisce a questo soggetto una posizione centrale nella gestione della sicurezza quando l’esecuzione dell’opera viene affidata anche a imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi. L’articolo 89 definisce l’impresa affidataria come l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente, mentre l’articolo 97 le impone di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

Il richiamo agli obblighi dell’articolo 26 conferma inoltre la necessità di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte, fornire informazioni sui rischi specifici, cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione. La recente pronuncia della Cassazione ha chiarito che tale obbligo consiste soprattutto nell’accertamento preventivo delle condizioni che consentono alle imprese esecutrici di operare in sicurezza.

Vigilanza affidataria e accertamento delle condizioni di sicurezza

La decisione affronta il caso di un grave infortunio avvenuto durante lavori in quota su una copertura, dove un lavoratore è caduto dopo aver calpestato un lucernario non idoneo a sostenere il peso di persone e materiali. Il punto centrale non riguarda soltanto la condotta dell’impresa esecutrice, ma anche il ruolo dell’impresa affidataria, chiamata a verificare prima dell’avvio delle lavorazioni che l’ambiente fosse compatibile con l’attività affidata. Secondo la ricostruzione della Corte, l’obbligo di verifica non si esaurisce nel possesso del POS o nella presenza di documenti formalmente predisposti. 

Occorre invece valutare se le condizioni concrete del cantiere permettano lo svolgimento dell’attività in modo sicuro. In particolare, nei lavori su tetti, lucernari, coperture o superfici fragili, l’impresa affidataria deve accertare che vi siano passaggi sicuri, adeguate protezioni contro la caduta dall’alto, informazioni corrette sui rischi e coerenza tra lavorazioni previste e misure adottate. La vigilanza, quindi, si traduce in azioni di verifica reali, preventive e coerenti con le caratteristiche del cantiere.

Gli effetti pratici per imprese, subappalti e cantieri

Le imprese che assumono il ruolo di affidatarie devono prestare particolare attenzione alla gestione dei subappalti, perché la responsabilità non viene meno per il solo fatto che l’attività materiale sia svolta da un altro soggetto. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, controllare la congruenza dei POS rispetto al proprio, verificare l’applicazione del PSC e individuare soggetti adeguatamente formati per svolgere i compiti previsti dall’articolo 97. 

Sul piano operativo, questo significa che l’impresa deve organizzare controlli preventivi, sopralluoghi, scambio di informazioni, verifica delle interferenze e tracciabilità delle decisioni assunte. Il rischio principale è considerare la sicurezza nei subappalti come un adempimento da gestire solo attraverso documenti standardizzati. La pronuncia conferma invece che la documentazione è necessaria, ma non sufficiente se non corrisponde alla realtà del cantiere. 

Per imprese e lavoratori, una verifica effettiva riduce il rischio di infortuni, migliora il coordinamento tra soggetti presenti in cantiere e consente di prevenire responsabilità gravi. L’impresa affidataria deve quindi dimostrare di aver governato concretamente il processo, non solo di aver acquisito documenti.

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