Il rischio di ferite da punta e taglio nelle strutture sanitarie è regolato dal DLgs 9 aprile 2008, n. 81, integrato dal Titolo X‑bis (art. 286‑bis, 286‑ter, 286‑quater, 286‑quinquies, 286‑sexies, 286‑septies), introdotto dal DLgs 19 febbraio 2014, n. 19, in attuazione della Direttiva 2010/32/UE. L’applicazione interessa tutto il personale coinvolto in attività sanitarie (compresi tirocinanti, subfornitori) che maneggia dispositivi medici taglienti. Tali norme riguardano la valutazione del rischio, misure preventive, formazione, DPI e sanzioni.
Informazioni rilevanti: come comportarsi in caso di ferite da punta e taglio
1. Campo di applicazione e definizioni
Il Titolo X‑bis tutela tutti gli operatori che possono venire a contatto con aghi o strumenti taglienti in ambito sanitario: ospedali, ambulatori, laboratori e operatori ausiliari .
Sono definiti “dispositivi medici taglienti” quei presidi necessari per l’assistenza sanitaria che possono causare tagli o ferite infette.
2. Valutazione dei rischi (art. 286‑quinquies)
Il DVR deve quantificare il livello di rischio di esposizione a sangue o materiale infetto e stabilire misure tecniche, organizzative e procedurali, considerando anche fattori psicosociali ed organizzativi.
3. Misure generali e specifiche (artt. 286‑quater, ‑sexies)
Il datore di lavoro deve garantire:
- Formazione adeguata e risorse per prevenire rischi da taglio e infezioni.
- Procedure di utilizzo e smaltimento sicuro, contenitori idonei e vicini al luogo di utilizzo.
- Eliminazione dell’uso superfluo di oggetti taglienti e divieto di reincappucciare aghi.
- Adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di sicurezza integrati e attivabili con una mano o automaticamente.
- Dispositivi di protezione individuale adeguati: guanti, camici, visiere.
4. Formazione e sorveglianza (art. 286‑quater)
Il personale deve ricevere formazione iniziale e aggiornamenti periodici, con sessioni pratiche, linee guida, simulazioni e materiale informativo promozionale .
Occorre incentivare segnalazioni di incidenti e adottare un approccio di miglioramento continuo anziché colpevolizzazione .
5. Dispositivi medici di sicurezza
La scelta deve basarsi su comprovata affidabilità, integrazione del meccanismo protettivo, facilità d’uso, conferma post-uso e attivazione automatica o unimanuale.
6. Sanzioni (art. 286‑septies)
Il mancato rispetto delle norme comporta per il datore di lavoro e dirigenti arresto da 3 a 6 mesi e ammende da 2.740 € fino a 7.014,40 €.
Implicazioni pratiche per aziende e lavoratori
Per il datore di lavoro:
- Effettuare una valutazione del rischio approfondita includendovi dispositivi che possa provocare ferite da punta e taglio.
- Selezionare DPI e dispositivi medici con meccanismi di sicurezza conformi.
- Allestire container idonei per spogliare e smaltire aghi e strumenti dove servono.
- Organizzare formazione iniziale e aggiornamenti pratici, prevedendo simulazioni operative.
- Favore la cultura della segnalazione e documenti infortuni per analisi migliorativa.
- Assicurare sorveglianza sanitaria e registro esposizioni.
Per i lavoratori sanitari e ausiliari:
- Utilizzare in modo corretto dispositivi e DPI.
- Evitare il reincappucciamento manuale e rispettare procedure di smaltimento.
- Segnalare eventi, criticità operative o disservizi.
- Partecipare attivamente a formazione e simulazioni.
- Collaborare con il servizio di sorveglianza sanitaria e utilizzare eventuali sostegni psicologici post-esposizione.
Affrontare il rischio ferite da punta e taglio non è solo un obbligo normativo, ma una responsabilità concreta verso la tutela di chi lavora ogni giorno per la salute altrui. Prevenzione, formazione e segnalazione non sono opzioni: sono strumenti essenziali per costruire ambienti sanitari più sicuri, efficienti e rispettosi della dignità di ogni operatore.