Datore di lavoro soggetto formatore nell’ASR 2025

Datore di lavoro soggetto formatore nell’ASR 2025

Il datore di lavoro soggetto formatore rappresenta uno dei temi più rilevanti introdotti dal nuovo Accordo stato-regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il nuovo quadro normativo aggiorna e coordina le precedenti disposizioni relative ai requisiti dei soggetti che possono erogare percorsi formativi obbligatori previsti dal Dlgs 81/2008

L’accordo definisce con maggiore precisione le condizioni che consentono al datore di lavoro di assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore nei confronti dei propri lavoratori, chiarendo ambiti operativi, limiti e requisiti organizzativi. Il nuovo assetto si inserisce nel processo di revisione complessiva della formazione sulla sicurezza con l’obiettivo di rafforzare qualità, tracciabilità e coerenza dei percorsi formativi, riducendo il rischio di formazione meramente formale e garantendo maggiore efficacia nella prevenzione degli infortuni.

Datore di lavoro soggetto formatore: requisiti previsti dall’ASR 2025

Il datore di lavoro soggetto formatore, secondo quanto stabilito dal nuovo accordo stato-regioni, può organizzare ed erogare direttamente la formazione obbligatoria destinata ai propri lavoratori purché siano rispettati specifici requisiti. Il datore di lavoro deve garantire un’organizzazione formativa strutturata, individuare docenti qualificati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente e assicurare la corretta gestione amministrativa e documentale delle attività formative. 

I corsi devono essere progettati nel rispetto dei contenuti minimi previsti dall’accordo e devono prevedere modalità di verifica dell’apprendimento e registrazione delle presenze. Il soggetto formatore interno deve inoltre garantire la tracciabilità dell’intero percorso formativo, dalla progettazione fino al rilascio dell’attestato finale. 

Il nuovo accordo chiarisce che la possibilità di svolgere formazione interna non elimina l’obbligo di rispettare gli standard nazionali in termini di durata dei corsi, contenuti didattici e aggiornamento periodico. La disciplina mira quindi a rendere più chiaro il perimetro operativo dei soggetti formatori, evitando interpretazioni estensive che in passato avevano generato incertezze applicative.

Implicazioni operative per imprese e organizzazione della formazione

Le nuove disposizioni comportano conseguenze operative rilevanti per le imprese che intendono organizzare internamente la formazione sulla sicurezza. Il datore di lavoro che assume il ruolo di soggetto formatore deve predisporre procedure strutturate per la gestione dei corsi, individuare adeguate figure formative e garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. La formazione non può essere improvvisata o affidata a soggetti privi dei requisiti richiesti, ma deve essere inserita all’interno di un sistema organizzato che garantisca qualità e verificabilità delle attività formative. 

Per le imprese ciò rappresenta allo stesso tempo un’opportunità e una responsabilità. L’organizzazione interna dei percorsi formativi consente infatti maggiore flessibilità nella pianificazione della formazione dei lavoratori e un migliore adattamento dei contenuti ai rischi specifici dell’attività aziendale. Tuttavia richiede anche una gestione accurata della documentazione e il rispetto puntuale delle disposizioni normative. 

Il nuovo accordo rafforza quindi il principio secondo cui la formazione rappresenta uno degli strumenti fondamentali della prevenzione e deve essere progettata e realizzata con criteri di qualità e trasparenza, in coerenza con gli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 e con il sistema nazionale di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

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