La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere aggiornata anche attraverso seminari e convegni, purché siano rispettate condizioni precise. Il chiarimento arriva dall’Interpello n. 1/2026, discusso dalla Commissione per gli interpelli nella seduta del 16 aprile 2026, con riferimento agli obblighi di aggiornamento previsti per figure come il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, CSP e CSE.
Il tema riguarda il rapporto tra corsi strutturati, seminari e convegni, soprattutto alla luce del Decreto interministeriale 6 marzo 2013 sui requisiti dei docenti formatori e dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che disciplina anche le modalità di aggiornamento in materia di salute e sicurezza. La Commissione chiarisce che i relatori di seminari e convegni non devono necessariamente possedere i requisiti previsti per i docenti formatori, ma l’evento deve comunque rispettare criteri sostanziali per poter essere riconosciuto come aggiornamento.
Formazione tramite seminari e convegni: quando è riconoscibile
La distinzione centrale riguarda la diversa natura dei corsi rispetto agli eventi seminariali o convegnistici. I corsi di formazione e aggiornamento sono percorsi strutturati, organizzati secondo regole specifiche e con docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale 6 marzo 2013. I seminari e i convegni, invece, possono concorrere all’aggiornamento obbligatorio, ma non sono automaticamente equiparabili ai corsi sotto il profilo dei requisiti dei relatori. Per questo motivo, secondo l’Interpello n. 1/2026, ai relatori di tali eventi non si applica il requisito soggettivo previsto per i docenti formatori.
Questo chiarimento non deve però essere interpretato come una liberalizzazione generalizzata. Un convegno o un seminario può essere considerato valido solo se tratta contenuti coerenti con le materie dell’aggiornamento in salute e sicurezza e se prevede una verifica finale dell’apprendimento. Non è quindi sufficiente partecipare a un evento genericamente collegato al lavoro, alla gestione aziendale o alla compliance: il programma deve essere effettivamente pertinente rispetto ai profili formativi delle figure interessate.
Attestati, tracciabilità e responsabilità organizzative
Le ricadute operative sono rilevanti per imprese, professionisti e soggetti che organizzano iniziative formative. La partecipazione a un seminario o a un convegno può essere utile ai fini dell’aggiornamento solo se l’evento è costruito con attenzione documentale e contenutistica. Occorre quindi predisporre un programma chiaro, indicare la durata effettiva dell’iniziativa, registrare le presenze, individuare i destinatari dell’aggiornamento e prevedere una prova finale di apprendimento.
L’attestato, inoltre, dovrebbe riportare in modo coerente la validità dell’evento ai fini dell’aggiornamento, evitando formulazioni generiche che possano creare incertezza in caso di controllo. Per le imprese, il chiarimento consente di valorizzare seminari e convegni qualificati come strumenti di aggiornamento, ma impone anche una maggiore attenzione nella scelta degli eventi. Per i lavoratori e le figure della prevenzione, invece, la verifica finale rappresenta una garanzia sulla reale acquisizione dei contenuti e sulla serietà del percorso seguito.


