La sicurezza nelle piccole e medie imprese entra in una nuova fase applicativa con la Nota n. 780 del 15 aprile 2026, con cui l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026. Il provvedimento interviene su alcuni aspetti del Dlgs 81/2008, con particolare attenzione ai modelli di organizzazione e gestione, alla formazione durante i periodi di cassa integrazione, all’addestramento, al lavoro agile e alle verifiche periodiche delle attrezzature. Si tratta di un intervento che mira a rendere più chiaro il quadro degli obblighi per le PMI, introducendo strumenti di semplificazione ma anche nuovi profili di responsabilità per datori di lavoro e dirigenti.
Sicurezza PMI tra modelli semplificati, formazione e addestramento
Le novità principali riguardano innanzitutto i modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza. L’articolo 10 della Legge 34/2026 affida all’INAIL il compito di elaborare modelli più accessibili per le piccole e medie imprese, con l’obiettivo di ridurre gli oneri organizzativi senza indebolire il livello di tutela nei luoghi di lavoro. Accanto a questo aspetto, la norma chiarisce anche il ruolo della formazione durante la cassa integrazione guadagni: i percorsi formativi, compresi quelli in materia di salute e sicurezza, restano obbligatori anche nei periodi di sospensione o riduzione dell’orario.
Il lavoratore che rifiuta senza giustificato motivo di partecipare ai corsi o non li frequenta regolarmente può perdere il diritto al trattamento di sostegno al reddito. Rilevante anche la modifica all’articolo 37, comma 5, del Dlgs 81/2008, che conferma la centralità dell’addestramento pratico e consente l’utilizzo di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Gli interventi devono essere tracciati in un registro, anche informatizzato, rafforzando così la documentazione dell’attività svolta.
Obblighi operativi per lavoro agile e attrezzature
Gli effetti pratici per le imprese sono significativi, soprattutto sul piano della gestione documentale e organizzativa. Per il lavoro agile, l’articolo 11 della Legge 34/2026 introduce un nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del Dlgs 81/2008, prevedendo che il datore di lavoro assolva gli obblighi di tutela mediante la consegna di un’informativa scritta annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’informativa deve indicare i rischi generali e specifici legati alla prestazione svolta in modalità agile, con particolare attenzione anche all’uso dei videoterminali.
L’omessa consegna espone datore di lavoro e dirigente alle sanzioni previste dall’articolo 55, comma 5, lettera c), con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Un ulteriore aggiornamento riguarda l’Allegato VII del Dlgs 81/2008, con l’introduzione dell’obbligo di verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme di lavoro fuori strada destinate alle operazioni in frutteto.


