Amianto negli edifici: guida operativa per imprese e tecnici

Amianto negli edifici: guida operativa per imprese e tecnici

L’amianto negli edifici rappresenta un rischio che deve essere gestito prima dell’avvio di interventi di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, riqualificazione energetica o lavori su impianti e strutture esistenti. Il quadro normativo richiama gli obblighi generali di tutela previsti dal Dlgs 81/08, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e alle disposizioni dedicate alla protezione dei lavoratori dall’esposizione all’amianto, contenute nel Titolo IX, capo III. 

A questi riferimenti si affiancano la legge n. 257/1992, che ha disposto la cessazione dell’impiego dell’amianto, la direttiva UE 2023/2668 e il Dlgs 213/2025, che rafforzano l’attenzione sull’individuazione preventiva dei materiali potenzialmente contenenti amianto. La guida INAIL “Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative”, pubblicata ad aprile 2026, si inserisce in questo contesto e fornisce indicazioni utili per proprietari, gestori, imprese, tecnici e figure della prevenzione chiamate a programmare interventi in edifici nei quali possano essere presenti materiali contenenti amianto.

Amianto: censimento e controllo dei materiali negli edifici

La guida chiarisce che la gestione del rischio non può limitarsi alla sola fase di bonifica, ma deve iniziare dal censimento dei materiali contenenti amianto e dalla verifica del loro stato di conservazione. Questo passaggio consente di individuare dove si trovano i materiali, valutarne il possibile degrado e stabilire se possano rilasciare fibre nell’ambiente. La presenza di amianto, infatti, può riguardare non solo le coperture in cemento-amianto, ma anche pavimenti vinilici, tubazioni, canne fumarie, coibentazioni, pannelli, controsoffitti, guarnizioni, mastici, locali tecnici e componenti impiantistiche. 

Per questo la mappatura preventiva diventa essenziale prima di progettare lavori che potrebbero interferire con parti dell’edificio potenzialmente contaminate. La guida richiama inoltre l’importanza del programma di controllo e manutenzione, che deve prevedere verifiche periodiche, procedure per gli interventi, indicazioni per la pulizia, modalità di informazione agli occupanti e ai lavoratori, criteri di campionamento e analisi, oltre alla gestione dei rifiuti derivanti da eventuali attività di bonifica.

Cantieri e manutenzioni: responsabilità prima dell’intervento

Le imprese e i tecnici che operano su edifici esistenti devono considerare il rischio amianto fin dalle prime fasi di rilievo, progettazione e organizzazione del cantiere. La presenza di materiali contenenti amianto non determina automaticamente una situazione di pericolo immediato se i materiali sono integri e non vengono manomessi, ma il rischio aumenta quando vengono danneggiati, forati, tagliati, rimossi o sottoposti a vibrazioni e lavorazioni improprie. 

Per questo è necessario definire procedure chiare, autorizzare preventivamente gli interventi, informare le imprese appaltatrici e prevedere misure di emergenza in caso di danneggiamento accidentale. Un ruolo centrale è attribuito al Responsabile del rischio amianto, chiamato a coordinare e controllare le attività che interessano i materiali censiti, anche in raccordo con progettisti, direttori dei lavori, coordinatori della sicurezza e imprese specializzate. La guida richiama inoltre le competenze tecniche collegate al censimento e alla gestione del rischio, evidenziando che la materia non può essere trattata come un adempimento solo documentale. 

Quando la bonifica è necessaria, il Dlgs 213/2025 introduce il principio della priorità della rimozione dell’amianto, quando tecnicamente possibile, rispetto ad altre forme di intervento. Le imprese incaricate devono essere abilitate e iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie previste, aspetto decisivo sia nella scelta degli operatori sia nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale.

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