DVR senza data certa: quando il documento non tutela l’azienda

DVR senza data certa: quando il documento non tutela l’azienda

Il DVR è uno strumento essenziale per dimostrare che l’azienda ha valutato preventivamente i rischi presenti nell’attività lavorativa e ha adottato le misure necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’articolo 28, comma 2, del Dlgs 81/2008 prevede che il documento di valutazione dei rischi debba essere munito di data certa o attestata mediante sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o territoriale e del medico competente, ove nominato. 

La regola richiama l’esigenza di provare che il documento sia stato formato prima di un eventuale infortunio o accertamento ispettivo. Su questo tema è intervenuta la Cassazione penale, sez. IV, con la sentenza 21 aprile 2026, n. 14579, confermando la condanna di un datore di lavoro in un caso di infortunio mortale avvenuto durante l’utilizzo di un trattore agricolo. Il punto centrale della decisione riguarda proprio l’idoneità del DVR a dimostrare l’effettiva e tempestiva valutazione del rischio specifico.

DVR e indici concreti valutati dalla Cassazione

La Cassazione ha esaminato diversi elementi per stabilire se l’aggiornamento del DVR fosse realmente anteriore all’infortunio. Il documento prodotto dalla difesa risultava datato prima dell’evento, ma non presentava elementi sufficienti a rendere certa quella data. In particolare, è stata valorizzata la mancata esibizione del DVR durante le prime attività ispettive, circostanza ritenuta significativa perché, se il documento fosse stato effettivamente disponibile prima dell’infortunio, avrebbe potuto essere prodotto immediatamente. 

La Corte ha inoltre considerato le dichiarazioni emerse nel procedimento, la documentazione contabile relativa all’attività svolta dal responsabile della prevenzione, il contenuto del verbale di riunione periodica e le incongruenze relative alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Un ulteriore aspetto rilevante è stato il confronto tra diversi documenti aziendali: alcuni erano accompagnati da elementi idonei a provarne la data, mentre proprio l’aggiornamento che avrebbe dovuto dimostrare la valutazione del rischio prima dell’infortunio ne risultava privo. Per i giudici, la sola indicazione di una data sul documento non è sufficiente quando mancano elementi esterni, coerenti e verificabili.

Le conseguenze per imprese, formazione e gestione dei rischi

Le imprese devono considerare questa pronuncia come un richiamo alla sostanza degli adempimenti, non solo alla loro forma. Il DVR non è un documento da predisporre o aggiornare in modo generico, ma deve rappresentare una valutazione effettiva dei rischi, coerente con le attività svolte, le attrezzature utilizzate e le mansioni affidate ai lavoratori. In caso di infortunio, la data certa diventa un elemento decisivo per dimostrare che la valutazione era stata effettuata prima dell’evento e non successivamente. 

La sentenza richiama anche l’importanza della formazione e dell’informazione dei lavoratori. L’esperienza pratica del dipendente o la familiarità con una determinata attività non eliminano gli obblighi formativi previsti dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008. Allo stesso modo, l’utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenze specifiche impone al datore di lavoro di verificare competenze, abilitazioni, istruzioni ricevute e condizioni operative.

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