Verifiche attrezzature: elenco soggetti abilitati aggiornato

Verifiche attrezzature: elenco soggetti abilitati aggiornato

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro rappresentano uno degli adempimenti centrali nella gestione della sicurezza aziendale. Con il decreto direttoriale 23 aprile 2026, n. 51, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il 72° elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008. Si tratta di un aggiornamento rilevante per tutte le imprese che utilizzano attrezzature ricomprese nell’allegato VII del Testo unico, per le quali la normativa impone controlli tecnici periodici finalizzati ad accertare lo stato di conservazione, l’efficienza e la sicurezza d’uso

Il nuovo elenco sostituisce integralmente il 71° elenco, adottato con decreto direttoriale 26 marzo 2026, n. 41, e costituisce quindi il riferimento aggiornato per individuare i soggetti autorizzati a svolgere tali attività. La disciplina si inserisce nel quadro definito anche dal decreto interministeriale 11 aprile 2011, che regola le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri di abilitazione dei soggetti incaricati.

Verifiche periodiche: cosa cambia con il 72° elenco

Il 72° elenco individua i soggetti abilitati a eseguire verifiche su diverse categorie di attrezzature, con riferimento ai gruppi previsti dalla normativa: gruppo SC per il sollevamento cose, gruppo SP per il sollevamento persone e gruppo GVR per gas, vapore e riscaldamento. Rientrano in questo ambito, ad esempio, gru, ponti mobili sviluppabili, ascensori da cantiere, impianti di sollevamento e attrezzature a pressione. L’aggiornamento dell’elenco non modifica l’obbligo sostanziale a carico del datore di lavoro, ma incide sulla corretta individuazione dei soggetti ai quali affidare l’attività di verifica

Per questo motivo, prima di programmare un controllo, l’azienda deve accertare che il soggetto incaricato risulti effettivamente abilitato per la specifica attrezzatura, per il gruppo di riferimento e per l’ambito territoriale interessato. Il decreto richiama inoltre obblighi specifici anche per i soggetti abilitati, tra cui la tenuta di un registro informatizzato delle verifiche effettuate, la trasmissione periodica dei dati e la conservazione degli atti documentali relativi all’attività svolta. Questo sistema consente un controllo più ordinato e tracciabile dell’intero processo, rafforzando la funzione preventiva delle verifiche.

Obblighi aziendali tra scadenze, documenti e manutenzione

Le imprese devono considerare il nuovo elenco come uno strumento operativo da consultare ogni volta che devono affidare una verifica periodica obbligatoria. L’adempimento non può essere gestito come una semplice formalità documentale, perché la mancata verifica, l’affidamento a soggetti non abilitati o il mancato rispetto delle scadenze possono esporre l’azienda a contestazioni, sanzioni e, soprattutto, a rischi concreti per la sicurezza dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve quindi mantenere sotto controllo il parco attrezzature, verificare quali mezzi rientrano nell’allegato VII, programmare le scadenze e conservare la documentazione relativa ai controlli effettuati. È importante ricordare che le verifiche periodiche non sostituiscono la manutenzione ordinaria e straordinaria prevista dal manuale d’uso e manutenzione dell’attrezzatura. 

Le due attività hanno funzioni diverse ma complementari: la manutenzione serve a conservare nel tempo l’efficienza del mezzo, mentre la verifica periodica accerta, secondo le modalità previste dalla normativa, la permanenza delle condizioni di sicurezza. L’’aggiornamento dell’elenco rappresenta quindi un’occasione utile per richiamare le aziende a una gestione più consapevole delle attrezzature di lavoro, fondata su programmazione, controllo documentale e scelta corretta dei soggetti incaricati.

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