Formazione sicurezza: periodo transitorio ASR verso chiusura

Formazione sicurezza: periodo transitorio ASR verso chiusura

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro entra in una fase decisiva con la conclusione del periodo transitorio previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Dlgs 81/2008. L’Accordo ha ridefinito durata, contenuti minimi, modalità di erogazione e criteri organizzativi dei percorsi formativi rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP e soggetti che utilizzano specifiche attrezzature. 

Il testo è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 19 maggio 2025 e successivamente in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, generando alcune incertezze sulla decorrenza effettiva. Le FAQ istituzionali hanno chiarito che l’Accordo entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ministeriale, quindi dal 19 maggio 2025. Da questa data decorrono anche i termini del periodo transitorio, pensato per consentire ad aziende, enti formatori e soggetti obbligati di adeguare i percorsi alle nuove regole.

Formazione sicurezza e scadenze del periodo transitorio

La parte VII dell’Accordo disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema formativo, prevedendo un termine entro il quale è ancora possibile fare riferimento alla disciplina precedente. A partire dal 19 maggio 2026 non sarà più possibile avviare o frequentare corsi strutturati secondo i vecchi accordi, perché i percorsi dovranno risultare coerenti con le nuove previsioni dell’ASR 2025. 

Entro la stessa data assumono rilievo anche alcuni obblighi specifici: devono essere conclusi i corsi di aggiornamento per i preposti che, al 19 maggio 2025, avevano frequentato la formazione o l’ultimo aggiornamento da più di due anni; inoltre devono essere completati i nuovi percorsi previsti per i lavori in ambienti confinati e per alcune attrezzature introdotte o ridefinite dall’Accordo, tra cui macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti. Il punto centrale non è soltanto la scadenza formale, ma la necessità di verificare che il piano formativo aziendale sia stato aggiornato in modo coerente con le nuove durate, i contenuti minimi e le modalità consentite.

Le verifiche operative per aziende, consulenti e preposti

Le imprese sono chiamate a un controllo immediato della propria situazione formativa, perché la fine del periodo transitorio può incidere direttamente sulla validità dei percorsi programmati e sulla corretta gestione degli obblighi prevenzionistici. Il primo passaggio consiste nel verificare quali corsi siano già stati svolti, quali siano in scadenza e quali debbano essere aggiornati secondo il nuovo Accordo

Particolare attenzione deve essere riservata ai preposti, figura centrale nell’organizzazione della sicurezza, per i quali l’aggiornamento assume una rilevanza operativa diretta nella vigilanza e nel controllo delle attività. Allo stesso modo, le aziende che impiegano lavoratori in ambienti confinati o addetti all’uso delle nuove attrezzature richiamate dall’Accordo devono accertare che la formazione sia stata conclusa nei termini. 

Il tema va letto in chiave di prevenzione e responsabilità organizzativa: l’adeguamento non è un semplice adempimento documentale, ma un passaggio necessario per rendere effettiva la formazione, ridurre il rischio di contestazioni e garantire che lavoratori, preposti e figure aziendali operino con competenze aggiornate rispetto al nuovo quadro normativo.

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