Interferenze: sicurezza fuori cantiere e nei trasporti merci

Interferenze: sicurezza fuori cantiere e nei trasporti merci

Le interferenze tra imprese diverse rappresentano un profilo centrale nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro, anche quando l’attività non si svolge in un cantiere edile. La Cassazione, con la sentenza n. 15045/2026, ha ribadito che gli obblighi previsti dall’art. 26 del Dlgs 81/2008 si applicano ogni volta in cui più organizzazioni lavorative operano nello stesso contesto o comunque all’interno di attività tra loro collegate. La norma impone al datore di lavoro committente e alle imprese coinvolte di cooperare, coordinarsi e scambiarsi informazioni sui rischi specifici presenti, con l’obiettivo di prevenire i rischi derivanti dalle interferenze tra lavorazioni. 

Nel caso esaminato, l’infortunio si è verificato durante operazioni di trasporto e scarico merci, a seguito della movimentazione non adeguatamente gestita di un carico pesante. Il riferimento normativo non riguarda quindi solo il Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili, ma anche tutti quei contesti nei quali attività, personale, mezzi e responsabilità operative si intrecciano. A questo si aggiunge l’art. 168 del Dlgs 81/2008, che disciplina la movimentazione manuale dei carichi e impone al datore di lavoro di adottare misure organizzative e mezzi idonei per ridurre i rischi per i lavoratori.

Interferenze e art. 26: coordinamento nelle operazioni condivise

Le indicazioni della Cassazione chiariscono che il rischio interferenziale non dipende esclusivamente dal tipo di contratto stipulato tra le imprese, ma dalla concreta sovrapposizione organizzativa delle attività. Questo significa che, anche in presenza di un contratto di trasporto, subappalto, servizio o collaborazione operativa, è necessario verificare se le lavorazioni possano generare rischi ulteriori rispetto a quelli propri della singola impresa. Nel caso delle operazioni di carico e scarico merci, il rischio può derivare dal peso dei materiali, dalle modalità di fissaggio, dall’uso di mezzi non adeguati, dalla presenza contemporanea di lavoratori appartenenti a imprese diverse e dalla mancanza di una procedura condivisa. 

La sicurezza non può quindi essere affidata alla sola esperienza degli addetti o a prassi operative non formalizzate. Occorre definire preventivamente ruoli, responsabilità, modalità di intervento, informazioni sul carico e misure da adottare in caso di attività congiunte. Il principio è particolarmente rilevante perché estende l’attenzione oltre il cantiere, richiamando imprese e committenti a una valutazione concreta dei rischi in tutti gli ambienti dove si svolgono attività affidate a terzi.

Le responsabilità aziendali nella gestione del rischio interferenziale

Le imprese devono considerare il rischio interferenziale come un elemento operativo e non come un semplice adempimento documentale. Quando un’attività viene affidata a un soggetto esterno, oppure quando lavoratori di più aziende partecipano alla stessa fase operativa, è necessario verificare se siano presenti rischi derivanti dall’interazione tra le diverse organizzazioni. 

In questi casi, la corretta gestione passa dallo scambio di informazioni, dalla cooperazione tra datori di lavoro, dal coordinamento delle procedure e, quando previsto, dalla redazione del DUVRI. Per i datori di lavoro, il rischio principale è ritenere che gli obblighi dell’art. 26 siano limitati ai cantieri o alle attività più strutturate, mentre la giurisprudenza conferma una lettura molto più ampia. 

Anche un’operazione apparentemente ordinaria, come lo scarico di merci da un mezzo, può diventare fonte di responsabilità se non sono stati valutati peso, stabilità del carico, mezzi utilizzati, sequenza delle manovre e presenza di lavoratori di imprese diverse. Il punto centrale è la prevenzione: la sicurezza negli appalti, nei trasporti e nella logistica richiede procedure chiare, informazioni complete e coordinamento reale prima dell’avvio delle attività.

Come possiamo aiutarti?