Preposto: individuazione e vigilanza devono essere effettive

Preposto: individuazione e vigilanza devono essere effettive

Il preposto è una figura centrale nell’organizzazione della sicurezza aziendale, perché sovrintende alle attività lavorative e verifica il rispetto delle disposizioni impartite. L’articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro e al dirigente di individuare il preposto o i preposti incaricati delle attività di vigilanza previste dall’articolo 19. L’obbligo, introdotto dal Dl 146/2021 e confermato dalla legge 215/2021, non può essere considerato un semplice adempimento formale. Il preposto deve infatti vigilare sui comportamenti dei lavoratori, intervenire in presenza di prassi non conformi, segnalare le situazioni di pericolo e, quando necessario, interrompere temporaneamente l’attività. 

Deve inoltre controllare l’accesso alle aree esposte a rischi gravi e specifici e informare tempestivamente i superiori delle carenze rilevate. La violazione dell’obbligo di individuazione è sanzionata dall’articolo 55, comma 5, lettera e), del Dlgs 81/2008. Su questo quadro normativo è intervenuta la Cassazione penale, sezione III, con la sentenza n. 23909 del 30 giugno 2026, precisando che l’assenza di un infortunio o di un pericolo immediatamente visibile non rende automaticamente lieve l’omissione.

Il preposto come presidio concreto della sicurezza

La sentenza riguarda un controllo eseguito in un cantiere nel quale operavano tre lavoratori. Al datore di lavoro erano state contestate l’omessa verifica dell’idoneità sanitaria, la mancata formazione generale e specifica e l’omessa individuazione del preposto. Il Tribunale aveva riconosciuto l’esistenza delle violazioni, ma aveva dichiarato la non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, valorizzando l’assenza di situazioni di pericolo attuale, di ulteriori irregolarità materiali e di una condotta abituale. La Cassazione ha annullato la decisione con rinvio, rilevando che formazione, idoneità sanitaria e vigilanza interna costituiscono presidi essenziali del sistema prevenzionistico. 

La loro mancanza può esporre i lavoratori a un rischio intrinseco anche quando, durante l’ispezione, non siano riscontrati incidenti o condizioni di pericolo evidente. La Corte non ha escluso in assoluto l’applicazione della particolare tenuità, ma ha chiarito che il giudice deve valutare concretamente le modalità della condotta, l’entità del pericolo, il numero dei lavoratori coinvolti, il grado della colpa e il comportamento successivo del datore di lavoro. La cessazione del cantiere, da sola, non dimostra che il rischio sia stato esiguo. Anche la mancata regolarizzazione, l’inerzia rispetto alle prescrizioni impartite o il mancato pagamento della somma prevista dalla procedura estintiva possono assumere rilievo nella valutazione complessiva.

Gli obblighi organizzativi da verificare nelle imprese

Le imprese devono quindi verificare che l’individuazione del preposto corrisponda all’organizzazione reale del lavoro e non rimanga confinata a un documento o a un organigramma. La persona incaricata deve essere concretamente presente nei luoghi e nei momenti in cui è necessaria la vigilanza, conoscere i rischi delle attività svolte e disporre dell’autorità necessaria per richiamare i lavoratori, correggere comportamenti non sicuri e fermare le lavorazioni in caso di pericolo. L’assetto deve tenere conto di reparti, turni, cantieri, squadre e sostituzioni, evitando aree operative prive di un controllo effettivo. 

È inoltre necessario garantire al preposto una formazione adeguata e aggiornata, comunicare chiaramente il ruolo ai lavoratori e coordinare la sua attività con il datore di lavoro, i dirigenti e le altre figure della prevenzione. La verifica dovrebbe comprendere anche la coerenza tra valutazione dei rischi, procedure aziendali, organizzazione dei turni e concreta possibilità di intervento del soggetto individuato. 

La pronuncia richiama le aziende a una verifica sostanziale del proprio modello organizzativo: non basta indicare un nominativo, ma occorre dimostrare che la vigilanza sia realmente esercitata. Una gestione incompleta può determinare responsabilità anche senza un infortunio, poiché le norme sulla sicurezza tutelano i lavoratori anche rispetto ai pericoli potenziali derivanti da carenze organizzative.

Come possiamo aiutarti?