Rischio caldo: più controlli e nuovi obblighi per le imprese

Rischio caldo: più controlli e nuovi obblighi per le imprese

Il rischio caldo deve essere gestito dalle imprese come una componente stabile della prevenzione aziendale e non soltanto come un’emergenza legata ai mesi estivi. Con la nota n. 5484 del 6 luglio 2026, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative per rafforzare l’attività di vigilanza sui danni derivanti dall’esposizione alle alte temperature e allo stress termico. Il documento si inserisce nel quadro del Dlgs 81/2008, che all’articolo 28 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli connessi alle condizioni climatiche e microclimatiche. 

A questo riferimento si aggiunge il decreto ministeriale n. 95 del 9 luglio 2025, con il quale è stato adottato il Protocollo quadro per il contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche. L’obiettivo è superare gli interventi occasionali e predisporre misure programmate, coerenti con le lavorazioni, gli ambienti, l’intensità dello sforzo fisico e le condizioni dei lavoratori. L’attenzione ispettiva sarà rivolta soprattutto ai settori maggiormente esposti, tra cui edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali, attività dei rider e lavorazioni svolte all’aperto o in ambienti privi di un adeguato raffrescamento.

Il rischio caldo al centro dei controlli INL

I controlli non riguarderanno soltanto la presenza formale di documenti e procedure, ma soprattutto l’effettiva applicazione delle misure individuate dall’impresa. Gli ispettori potranno verificare se il DVR considera in modo specifico temperatura, umidità, radiazione solare, durata dell’esposizione, intensità dell’attività fisica, uso dei DPI e presenza di lavoratori particolarmente vulnerabili. La valutazione dovrà tradursi in scelte organizzative concrete, come l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni più gravose, la riduzione dell’attività nelle ore centrali, la rotazione degli addetti e la programmazione di pause in aree ombreggiate, ventilate o climatizzate. 

Dovrà inoltre essere garantita acqua potabile fresca, facilmente accessibile e in quantità sufficiente. Un altro elemento centrale riguarda l’informazione e la formazione di lavoratori e preposti, che devono conoscere i sintomi dello stress termico, le procedure di primo soccorso e i criteri per interrompere il lavoro. Il medico competente deve essere coinvolto nella gestione dei soggetti fragili, mentre il RLS o il RLST deve essere consultato nella definizione delle misure di prevenzione. L’impresa deve inoltre utilizzare i sistemi istituzionali di allerta, tra cui le previsioni Worklimate, per programmare quotidianamente orari, turni e attività sulla base delle condizioni effettive.

Le misure operative per proteggere lavoratori e attività

Le imprese devono predisporre un’organizzazione capace di adattarsi rapidamente all’aumento del rischio, individuando chi controlla le previsioni, chi comunica il livello di allerta e chi può modificare o sospendere le lavorazioni. Quando le condizioni climatiche, lo sforzo fisico, l’assenza di zone protette o l’impiego di DPI determinano un rischio non accettabile, il datore di lavoro deve valutare la sospensione temporanea dell’attività. 

Anche il preposto, ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 81/2008, deve intervenire in presenza di una condizione di pericolo, interrompere se necessario l’attività del lavoratore e segnalare tempestivamente la situazione al datore di lavoro o al dirigente. Sul piano documentale, è opportuno conservare le evidenze delle verifiche svolte, delle allerte consultate, delle comunicazioni inviate, delle pause concesse, delle modifiche ai turni e delle misure adottate. 

Una procedura scritta, tuttavia, non è sufficiente quando non viene applicata nei luoghi di lavoro. L’azienda deve quindi controllare che acqua, aree di recupero, pause, formazione e sorveglianza siano realmente disponibili. Una gestione preventiva riduce il rischio di malori, tutela la continuità operativa e consente di dimostrare, durante un accesso ispettivo, che il rischio da caldo è stato affrontato in modo concreto, tracciabile e coerente con l’attività svolta.

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