Formazione efficace: la sicurezza si misura sul lavoro reale

Formazione efficace: la sicurezza si misura sul lavoro reale

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro non può essere considerata conclusa con la presenza al corso, il superamento del test finale e il rilascio dell’attestato. L’articolo 37 del Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata, riferita ai rischi, alle mansioni e alle procedure aziendali. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, rafforza questo principio distinguendo la verifica dell’apprendimento dalla verifica dell’efficacia durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

La prima accerta se il partecipante ha compreso i contenuti; la seconda verifica, a distanza di tempo, se conoscenze, abilità e competenze sono state trasferite nei comportamenti quotidiani. L’attestato documenta quindi il percorso svolto, ma non dimostra da solo che il lavoratore utilizzi correttamente i DPI, rispetti le procedure o sappia intervenire davanti a una situazione pericolosa. Il vero risultato della formazione emerge nel reparto, nel cantiere, nel magazzino o nell’ufficio, quando le indicazioni apprese diventano decisioni e azioni coerenti con la prevenzione.

Formazione efficace: dall’apprendimento ai comportamenti reali

La formazione diventa efficace quando produce un cambiamento osservabile nel lavoro reale. L’Accordo prevede che il datore di lavoro, anche con il supporto del RSPP, possa verificarne gli effetti attraverso tre modalità: l’analisi dell’andamento degli infortuni e dei mancati infortuni prima e dopo l’intervento formativo; i questionari di autovalutazione rivolti al personale; le check list basate sull’osservazione diretta dei comportamenti. Quest’ultima modalità consente, ad esempio, di controllare l’utilizzo dei DPI, l’impiego corretto delle attrezzature e il rispetto delle procedure operative. 

La verifica non deve però ridursi a un nuovo adempimento documentale. I risultati devono essere confrontati con i rischi effettivi, le segnalazioni dei lavoratori, le non conformità, gli audit e le osservazioni dei preposti. Anche la progettazione del corso deve partire dal lavoro concreto, utilizzando casi aziendali, incidenti, mancati infortuni, esercitazioni e simulazioni. Se le regole sono conosciute ma non applicate, occorre capire se la causa dipende da una carenza formativa oppure da procedure poco chiare, tempi incompatibili, attrezzature inadeguate, DPI non disponibili o una vigilanza insufficiente.

La verifica sul campo tra DVR e azioni correttive

Le imprese devono quindi collegare la formazione al DVR, all’organizzazione del lavoro e al sistema di prevenzione. Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 richiedono che la valutazione dei rischi rappresenti le condizioni reali nelle quali si svolge l’attività. Quando il controllo successivo al corso evidenzia comportamenti non sicuri, difficoltà linguistiche, carenze nell’addestramento o ostacoli organizzativi, tali elementi devono essere analizzati e, quando incidono sui rischi o sulle misure adottate, possono rendere necessario il riesame del DVR e delle procedure. 

Un ruolo centrale spetta ai preposti, chiamati dall’articolo 19 a vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali e a intervenire in presenza di comportamenti non conformi. Per rendere il processo concreto, l’azienda può programmare verifiche a 30, 60 o 90 giorni, utilizzare check list semplici, coinvolgere RSPP, preposti e direzione e registrare le azioni correttive. 

Nelle aziende in cui è prevista, anche la riunione periodica può essere utilizzata per esaminare gli indicatori individuati e verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi. Gli strumenti digitali possono agevolare la raccolta delle osservazioni e il collegamento tra formazione, audit e segnalazioni, senza trasformare il processo in burocrazia elettronica. Il corso diventa così parte di un ciclo continuo di controllo e miglioramento, capace di aumentare consapevolezza, partecipazione e sicurezza operativa.

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