Committente nei lavori in quota: verifiche e responsabilità

Committente nei lavori in quota: verifiche e responsabilità

Il committente privato che affida un lavoro in quota deve valutare concretamente se l’esecutore sia in grado di svolgere l’attività in condizioni di sicurezza. La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 17013/2026, ha chiarito che l’esperienza professionale maturata in passato non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’attuale idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato. Il principio assume particolare rilievo quando l’intervento espone a un rischio di caduta dall’alto. 

L’articolo 107 del Dlgs 81/2008 definisce lavoro in quota l’attività che espone il lavoratore al rischio di caduta da un’altezza superiore a due metri rispetto a un piano stabile. Nel caso esaminato, il lavoro doveva essere svolto sulla facciata di un’abitazione a circa 3,50 metri di altezza, utilizzando una scala collocata su un terreno sdrucciolevole e vicino a un dislivello. I giudici avevano escluso l’applicazione degli specifici obblighi contestati ai sensi dell’articolo 90 del Dlgs 81/2008. Ciò non ha però eliminato la responsabilità della proprietaria, riconosciuta sulla base delle generali regole di prudenza, diligenza e corretta scelta dell’esecutore.

Il committente deve verificare l’idoneità attuale

Il committente aveva incaricato un uomo di 77 anni, che aveva lavorato come elettricista ma aveva cessato l’attività professionale da circa diciotto anni, di installare una canalina destinata al passaggio del cavo dell’antenna. L’intervento doveva essere eseguito con una scala non adeguata alle caratteristiche del luogo, senza la presenza di un secondo operatore e in prossimità di uno strapiombo. Durante il lavoro, l’uomo era caduto riportando lesioni che ne avevano successivamente causato il decesso. La responsabilità non è stata quindi collegata alla sola proprietà dell’immobile, ma alla scelta di affidare un’attività oggettivamente pericolosa senza verificare se l’esecutore disponesse, in quel momento, delle attrezzature e dell’organizzazione necessarie. 

Secondo il principio ricostruito dalla Cassazione, l’idoneità tecnico-professionale non può essere desunta esclusivamente dalla reputazione personale, dall’esperienza pregressa o dall’apparente semplicità dell’intervento. La verifica deve riguardare la capacità concreta e attuale di eseguire proprio quel lavoro. Occorre quindi considerare la disponibilità di mezzi adeguati, l’eventuale necessità di collaboratori, la stabilità del luogo di appoggio e la possibilità di adottare soluzioni più sicure. Anche quando non trovano applicazione determinati obblighi speciali previsti per i cantieri temporanei o mobili, il committente non può ignorare pericoli evidenti e immediatamente riconoscibili.

Le verifiche necessarie prima dei lavori in quota

Le implicazioni pratiche riguardano sia i committenti privati sia le imprese che affidano lavorazioni a soggetti esterni. Prima di autorizzare un lavoro in quota, è necessario valutare le caratteristiche dell’intervento e verificare che l’esecutore possieda capacità, mezzi e organizzazione proporzionati al rischio. Una scala può essere utilizzata soltanto quando le condizioni operative ne consentono un impiego sicuro. 

La presenza di terreno instabile, dislivelli, ostacoli o necessità di lavorare a lungo può rendere indispensabile una soluzione diversa, come un trabattello o un’altra attrezzatura stabile. La verifica deve inoltre considerare se il lavoro possa essere svolto da una sola persona o richieda assistenza, sorveglianza e procedure per la gestione di eventuali emergenze. Il committente privato non è tenuto a possedere le competenze specialistiche di un tecnico della sicurezza, ma deve evitare affidamenti manifestamente imprudenti. 

Non può quindi mettere a disposizione mezzi inadeguati, concordare modalità operative pericolose o limitarsi a confidare nell’esperienza dichiarata dall’artigiano. La responsabilità per una scelta negligente, definita anche culpa in eligendo, può emergere non soltanto nei contratti di appalto, ma anche negli accordi relativi a una singola prestazione d’opera. La sicurezza deve essere valutata prima dell’inizio dell’attività, verificando lavorazione, altezza, luogo, attrezzature e organizzazione effettivamente disponibili.

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