Il modello OT23 2027 consente alle imprese che realizzano interventi aggiuntivi rispetto agli obblighi di legge di richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Lo strumento è disciplinato dall’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, ed è stato aggiornato con l’istruzione operativa Inail del 24 luglio 2026. Gli interventi indicati nella domanda dovranno essere realizzati nel corso del 2026 e produrranno effetti sulla tariffa applicata per il 2027.
La riduzione si aggiunge all’eventuale oscillazione riconosciuta per un andamento infortunistico favorevole e rappresenta quindi un beneficio collegato a investimenti volontari e documentabili nella prevenzione. L’impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La verifica della regolarità contributiva avviene attraverso il Durc online, mentre il rispetto della normativa prevenzionistica può essere controllato dagli organi di vigilanza richiamati dall’articolo 13 del Dlgs 81/2008.
OT23 2027: i nuovi interventi per emergenze e incendi
Il nuovo modello mantiene l’articolazione in sei sezioni e comprende 65 interventi: 35 di tipo A e 30 di tipo B. Le aree riguardano la prevenzione degli infortuni mortali non stradali, il rischio stradale, le malattie professionali, la formazione, le misure organizzative, la gestione delle emergenze e i DPI. Per accedere alla riduzione è sufficiente realizzare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B, individuati in base alla loro valenza prevenzionale. Tra le principali novità figura l’intervento D-5, di tipo B e pluriennale, che valorizza la formazione di tutti i lavoratori come addetti alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio, al primo soccorso oppure alla rianimazione cardiopolmonare.
È stato inoltre introdotto l’intervento F-10, di tipo A e pluriennale, relativo all’acquisto e all’installazione di serramenti e sistemi di evacuazione capaci di garantire la tenuta anche dei fumi freddi in caso di incendio. È stata invece eliminata la precedente voce dedicata alla sostituzione dei trattori agricoli e forestali. Il modello rafforza inoltre le azioni contro il rischio stradale e mantiene gli interventi dedicati alla prevenzione sanitaria, alla gestione dei near miss e alla tutela contro condotte violente o moleste.
La domanda, i documenti e le percentuali di riduzione
Le imprese interessate devono pianificare gli interventi entro il 31 dicembre 2026 e conservare fin dall’avvio tutta la documentazione probante richiesta dal modello. A seconda della misura scelta, possono essere necessari fatture, contratti, attestati di formazione, registri delle presenze, relazioni tecniche, certificazioni, fotografie e dichiarazioni di corretta installazione.
La domanda dovrà essere inviata attraverso il servizio online dedicato entro il 28 febbraio 2027, anche tramite un intermediario. Gli interventi organizzativi della sezione E devono essere applicati a tutte le PAT aziendali, mentre gli altri possono riguardare una o più posizioni assicurative territoriali. Nei primi due anni di attività della PAT, la riduzione è pari all’8%.
Dopo il primo biennio, lo sconto è collegato al numero dei lavoratori-anno del triennio: 28% fino a 10, 18% da 10,01 a 50, 10% da 50,01 a 200 e 5% oltre 200. In caso di accoglimento, il beneficio sarà applicato al premio di regolazione 2027 nell’autoliquidazione 2027/2028. La documentazione incompleta, la mancata realizzazione dell’intervento o l’assenza dei requisiti possono determinare il rigetto o la revoca della riduzione, con recupero dei premi e applicazione delle sanzioni civili.


