I DPI nella lavorazione del legno rappresentano l’ultima barriera contro i rischi che non possono essere eliminati o ridotti in modo sufficiente attraverso misure tecniche, protezioni collettive e organizzazione del lavoro. Il riferimento principale è il Titolo III, Capo II, del Dlgs 81/2008. Gli articoli da 74 a 79 disciplinano definizione, requisiti, scelta, impiego, manutenzione e obblighi connessi ai dispositivi di protezione individuale. In particolare, l’articolo 75 stabilisce che i DPI devono essere utilizzati quando le altre misure di prevenzione non risultano adeguate, mentre l’articolo 77 attribuisce al datore di lavoro il compito di individuare i dispositivi necessari in base alla valutazione dei rischi, alle condizioni di utilizzo e alle caratteristiche dei lavoratori.
L’articolo 18 impone inoltre di fornire dispositivi idonei e necessari, mentre il regolamento UE 2016/425 definisce i requisiti essenziali di salute e sicurezza per la progettazione e la commercializzazione. Nel settore del legno la scelta deve considerare rischi molto diversi, tra cui contatto con organi lavoratori, proiezione di schegge, rumore, polveri, sostanze chimiche, caduta di materiali e movimentazione di pannelli o tavole pesanti.
DPI nella lavorazione del legno per polveri, rumore e urti
I DPI devono essere individuati per ciascuna lavorazione e non attraverso una dotazione standard valida per ogni mansione. Durante taglio, fresatura, foratura, levigatura e pulizia possono prodursi polveri inalabili, comprese quelle di legno duro, per le quali il Dlgs 81/2008 prevede una specifica gestione del rischio cancerogeno. Prima della protezione respiratoria occorre intervenire con aspirazione localizzata, corretta manutenzione degli impianti e metodi di pulizia che evitino la dispersione delle polveri. Quando permane un rischio residuo, devono essere scelti facciali filtranti o respiratori con livello di protezione adeguato all’esposizione accertata.
Le cuffie o gli inserti auricolari devono essere selezionati sulla base della valutazione del rumore, evitando una protezione insufficiente ma anche un’attenuazione eccessiva che impedisca di percepire segnali e avvisi. Gli occhiali o le visiere sono necessari nelle attività che possono proiettare schegge, frammenti o particelle, nonché durante l’impiego di prodotti chimici. Le calzature di sicurezza proteggono da urti, schiacciamenti e perforazioni durante la movimentazione dei materiali, mentre il casco è richiesto quando sussiste il rischio di caduta di oggetti o di urto del capo. Gli indumenti ad alta visibilità diventano rilevanti nelle aree attraversate da carrelli, mezzi di trasporto o macchine mobili.
La scelta dei DPI e i controlli richiesti alle imprese
Le imprese devono collegare ogni DPI alle attività descritte nel documento di valutazione dei rischi, indicando quando utilizzarlo, come indossarlo e quali verifiche eseguire prima dell’impiego. Un’attenzione particolare riguarda i guanti: essi possono proteggere da spigoli, schegge, superfici abrasive e sostanze chimiche, ma in prossimità di organi rotanti o sistemi di trascinamento possono aumentare il rischio di impigliamento. Il loro impiego deve quindi essere stabilito considerando la macchina utilizzata, le istruzioni del fabbricante e le modalità operative.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare compatibilità tra dispositivi indossati contemporaneamente, adeguata vestibilità, pulizia, manutenzione e sostituzione dei componenti deteriorati. L’informazione e la formazione devono spiegare non soltanto l’obbligo di utilizzo, ma anche i limiti protettivi del dispositivo e le conseguenze di un impiego scorretto. Nei casi previsti dall’articolo 77 è necessario anche uno specifico addestramento pratico. Il preposto deve vigilare sull’applicazione delle procedure e intervenire in presenza di comportamenti non conformi, mentre i lavoratori, ai sensi dell’articolo 78, devono utilizzare correttamente i DPI, averne cura e segnalare difetti o inconvenienti.
Cartelli, istruzioni semplici e controlli periodici possono rafforzare il rispetto delle regole, ma non sostituiscono la priorità delle protezioni tecniche e collettive. La sicurezza nella lavorazione del legno dipende quindi dall’integrazione tra macchine protette, aspirazione efficace, organizzazione delle attività e DPI selezionati sulla base dei rischi reali.


