Rifiuti di batterie: nuovi codici EER e procedure aziendali

Rifiuti di batterie: nuovi codici EER e procedure aziendali

I rifiuti di batterie saranno interessati da una nuova classificazione europea a partire dal 9 dicembre 2026. La Decisione delegata UE 2025/934 della Commissione, adottata il 5 marzo 2025 e successivamente rettificata, modifica la Decisione 2000/532/CE sull’elenco europeo dei rifiuti, aggiornando in modo specifico le voci riferite alle batterie e ai residui prodotti durante la loro fabbricazione, il trattamento e il riciclaggio. Le modifiche incidono anche sull’allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006, nel quale è riportato l’elenco dei rifiuti applicabile in Italia. 

Per accompagnare il passaggio alla nuova classificazione, l’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la Circolare n. 8 del 23 luglio 2026, che definisce le modalità operative per l’adeguamento delle iscrizioni delle imprese. L’intervento risponde alla necessità di distinguere con maggiore precisione le diverse tecnologie delle batterie e le caratteristiche di pericolo dei relativi rifiuti, superando alcune classificazioni generiche non più adeguate all’evoluzione del mercato. Il sistema introduce pertanto nuove voci e aggiorna codici già esistenti, con conseguenze sulla classificazione, sulla tracciabilità e sulla gestione dei flussi destinati al recupero o allo smaltimento.

Batterie: aggiornamento d’ufficio e nuove istanze telematiche

Le disposizioni operative distinguono tra codici EER sostituiti e codici introdotti per la prima volta. Dal 9 dicembre 2026 l’Albo procederà d’ufficio all’adeguamento dei codici sostituiti nelle autorizzazioni delle imprese già iscritte, applicando la tabella di correlazione allegata alla circolare. Per questa tipologia di aggiornamento non sarà quindi richiesta una specifica domanda da parte dell’impresa. Una procedura diversa è prevista per i nuovi codici EER. A partire dal 14 ottobre 2026, le imprese già iscritte o che intendono iscriversi all’Albo potranno chiedere il loro inserimento attraverso un’apposita istanza telematica. 

L’accoglimento della domanda consentirà di predisporre per tempo l’autorizzazione, ma l’utilizzo effettivo dei nuovi codici dovrà rispettare la decorrenza stabilita dalla normativa europea. Le nuove voci distinguono, tra gli altri, i rifiuti di batterie al litio, al nichel, allo zinco, al sodio e alcaline, oltre alle batterie miste e a quelle contenenti sostanze pericolose. Sono inoltre introdotti codici specifici per gli scarti della fabbricazione, le scorie derivanti dal riciclaggio e le frazioni intermedie ottenute dal trattamento termico o meccanico. Le modifiche saranno consultabili nell’elenco pubblico degli iscritti e nell’area riservata alle imprese.

Le verifiche richieste a produttori, trasportatori e gestori

Le imprese coinvolte nella produzione o nella gestione dei rifiuti di batterie devono prepararsi alla transizione verificando quali nuove voci risultino applicabili alle proprie attività. I produttori del rifiuto dovranno riesaminare la classificazione delle batterie esauste e dei residui generati, valutando composizione, provenienza e presenza di sostanze pericolose. I trasportatori e i gestori iscritti all’Albo dovranno controllare l’aggiornamento delle proprie autorizzazioni e, quando necessario, presentare l’istanza per ottenere i nuovi codici. 

L’adeguamento dovrà riflettersi anche nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione, nel sistema RENTRI e nella documentazione utilizzata per l’affidamento dei rifiuti agli operatori autorizzati. Particolare attenzione deve essere riservata alle voci contrassegnate dall’asterisco, che identificano rifiuti pericolosi e comportano specifiche condizioni di deposito, imballaggio, trasporto e trattamento. Le imprese dovrebbero inoltre verificare le procedure interne, la formazione degli addetti e la compatibilità delle aree di deposito temporaneo con le caratteristiche delle diverse batterie. 

Una classificazione errata può compromettere la tracciabilità del rifiuto, determinare l’impiego di documenti non corretti o comportare il conferimento a un soggetto privo dei titoli necessari. La fase transitoria deve quindi essere utilizzata per aggiornare la gestione documentale e coordinarsi con trasportatori, intermediari e impianti di destinazione.

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