Sicurezza sul lavoro: tutele anche per i lavoratori esterni

Sicurezza sul lavoro: tutele anche per i lavoratori esterni

La sicurezza nei luoghi di lavoro deve essere garantita anche nei confronti dei lavoratori esterni che, pur non essendo dipendenti dell’impresa che gestisce il sito, accedono agli ambienti aziendali per svolgere attività tecniche o professionali. A ribadirlo è la Corte di Cassazione penale, sezione IV, con la sentenza n. 28518 del 28 luglio 2026, relativa a un grave infortunio avvenuto durante alcune prove tecniche sul calcestruzzo. Un lavoratore dipendente di un’impresa esterna stava effettuando un campionamento all’interno di un impianto quando è stato investito da un mezzo in retromarcia. 

Il rischio derivante dall’interferenza tra pedoni e mezzi era stato individuato nel DUVRI, ma non era stata predisposta una postazione dedicata e protetta per svolgere le operazioni. La pronuncia richiama gli articoli 63 e 64 del Dlgs 81/2008, relativi ai requisiti e agli obblighi connessi ai luoghi di lavoro, oltre alle misure generali di tutela previste dall’articolo 15. Quest’ultimo impone, tra l’altro, la riduzione dei rischi alla fonte e la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti. La tutela, quindi, non può essere ricondotta esclusivamente all’articolo 26, che disciplina gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

Sicurezza dei lavoratori esterni: cosa chiarisce la Cassazione

La sicurezza del lavoratore esterno deve essere garantita attraverso misure concrete e non può considerarsi assicurata soltanto perché un rischio è stato correttamente individuato nella documentazione aziendale. Nel caso esaminato, infatti, il pericolo di interferenza con i mezzi era già conosciuto, ma la misura necessaria per ridurlo non era stata effettivamente attuata. Secondo la Cassazione, sarebbe stato necessario predisporre un’area dedicata alle operazioni di campionamento, separata o comunque protetta rispetto alla zona di circolazione delle autobetoniere. Il principio assume particolare rilievo perché gli obblighi del datore di lavoro sono collegati anche alla gestione sicura dell’ambiente nel quale viene svolta l’attività. 

Il lavoratore esterno può inoltre trovarsi in una condizione di maggiore esposizione proprio perché conosce meno gli spazi, le procedure e le modalità operative dell’impresa ospitante. A questo si collega anche l’articolo 18 del Dlgs 81/2008, che impone specifici obblighi di vigilanza, e la necessità di evitare che soggetti non adeguatamente istruiti o addestrati accedano a zone caratterizzate da rischi gravi e specifici. La presenza di un DUVRI correttamente predisposto non è quindi sufficiente se le misure individuate non vengono successivamente trasferite nell’organizzazione concreta delle attività.

Le imprese devono tradurre la valutazione dei rischi in misure concrete

Le imprese devono prestare particolare attenzione alla presenza nei propri ambienti di tecnici, manutentori, fornitori e altri lavoratori appartenenti a organizzazioni esterne, valutando i rischi ai quali possono essere concretamente esposti. La sentenza evidenzia soprattutto la necessità di passare dalla valutazione documentale alla prevenzione effettiva: percorsi pedonali, zone operative, aree di transito dei mezzi e postazioni destinate alle attività esterne devono essere organizzati in modo da eliminare o ridurre alla fonte le possibili interferenze. 

Non è quindi sufficiente informare il lavoratore della presenza di un pericolo quando esistono soluzioni tecniche o organizzative che permettono di evitarne l’esposizione. La Cassazione chiarisce inoltre che neppure le prescrizioni impartite successivamente dagli organi di vigilanza rappresentano necessariamente il limite massimo delle misure esigibili. 

Il giudice può infatti valutare, alla luce delle caratteristiche concrete dell’infortunio, se fossero necessarie ulteriori misure prevenzionistiche. Anche un eventuale errore del lavoratore o di un altro soggetto non esclude automaticamente la responsabilità datoriale quando l’evento deriva proprio dal rischio che le misure omesse avrebbero dovuto prevenire. Per le imprese diventa quindi essenziale verificare periodicamente che quanto previsto nel DVR, nel DUVRI e nelle procedure di sicurezza trovi effettiva applicazione negli ambienti e nell’organizzazione quotidiana del lavoro.

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