La riforma 231 approvata dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 interviene sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal Dlgs 231/2001, con effetti potenziali anche sulla gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il testo è ancora uno schema di disegno di legge e, allo stato, non è vigente né produce nuovi obblighi per le imprese. Il quadro attuale continua quindi a essere quello del Dlgs 231/2001, che collega la responsabilità dell’ente alla commissione di determinati reati nel suo interesse o vantaggio, e dell’articolo 30 del Dlgs 81/2008, che disciplina i modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere efficacia esimente in materia di salute e sicurezza.
Per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche resta inoltre centrale l’articolo 25-septies del Dlgs 231/2001. La proposta punta a rendere più chiari i criteri con cui viene valutata la responsabilità dell’ente e l’effettiva adeguatezza del modello organizzativo.
Riforma 231: nuovi criteri per responsabilità e modelli
La riforma proposta modifica in modo significativo i criteri di imputazione della responsabilità. L’attuale distinzione tra reati commessi da soggetti apicali e reati commessi da persone sottoposte alla loro direzione verrebbe superata, mentre la cosiddetta colpa di organizzazione assumerebbe un ruolo ancora più centrale. In sostanza, per affermare la responsabilità dell’ente dovrebbe essere dimostrato che il reato è stato determinato o agevolato dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di un modello idoneo a prevenirlo. Per i reati colposi, tra cui quelli in materia di salute e sicurezza, la proposta precisa inoltre il criterio dell’interesse o vantaggio, collegandolo a un risparmio di spesa o a un incremento della produzione ottenuti in misura apprezzabile attraverso l’inosservanza delle regole applicabili.
Il nuovo impianto definirebbe anche in modo più puntuale il contenuto minimo dei modelli 231, prevedendo una mappatura dei rischi graduata per intensità, protocolli organizzativi, flussi informativi, formazione dei destinatari, un sistema disciplinare e controlli adeguati. Un ulteriore profilo riguarda l’organismo di vigilanza, che dovrebbe disporre di professionalità e risorse adeguate per svolgere controlli effettivi. È prevista anche una procedura che, a determinate condizioni, consentirebbe di valorizzare l’adeguamento del modello successivo alla commissione dell’illecito.
Sicurezza sul lavoro: cosa potrebbe cambiare per le imprese
Le imprese devono leggere queste novità soprattutto in chiave organizzativa e preventiva. La proposta interviene infatti anche sull’articolo 30, comma 5, del Dlgs 81/2008, rafforzando il collegamento tra modelli di organizzazione e sistemi di gestione della sicurezza conformi agli standard tecnici individuati dalla normativa. Per le PMI sono inoltre previste procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli, che dovranno essere definite con successivi provvedimenti qualora la riforma venga approvata.
Per gli enti di minori dimensioni potrebbe assumere rilievo anche l’organizzazione delle funzioni di vigilanza, soprattutto nei casi in cui queste siano attualmente concentrate nell’organo dirigente. Sul piano operativo, tuttavia, non è necessario modificare oggi i modelli 231 sulla base di un testo ancora non vigente. È invece opportuno verificare che i sistemi già adottati siano aggiornati rispetto ai rischi presenti, che la formazione sia adeguatamente documentata, che i flussi informativi verso l’organismo di vigilanza funzionino e che le misure previste siano realmente attuate.
In materia di sicurezza sul lavoro, il punto centrale resta quindi la capacità dell’impresa di dimostrare che il modello non è soltanto formalmente adottato, ma concretamente applicato, monitorato e aggiornato. La riforma, se confermata durante l’iter parlamentare, potrebbe rendere questa verifica ancora più strutturata e incidere sul modo in cui vengono accertate le eventuali carenze organizzative dell’ente.


