Antincendio: chiusura vicina non basta per la non punibilità

Antincendio: chiusura vicina non basta per la non punibilità

L’antincendio nei luoghi di lavoro resta un obbligo da rispettare anche quando l’attività dell’impresa è prossima alla cessazione. A ribadirne la rilevanza è la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 16954 del 12 maggio 2026, intervenuta su un caso caratterizzato da numerose violazioni delle disposizioni del Dlgs 81/2008. La disciplina sulla prevenzione incendi trova riferimento, tra l’altro, nell’articolo 46 del Dlgs 81/2008, mentre gli articoli 63 e 64 e l’Allegato IV stabiliscono i requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Nel caso esaminato erano state contestate carenze relative alle vie e alle uscite di emergenza, alla segnaletica, all’illuminazione di emergenza e alle attrezzature antincendio. A queste si aggiungevano l’assenza del documento di valutazione dei rischi, in violazione degli articoli 17 e 29 del Dlgs 81/2008, e carenze nella formazione dei lavoratori. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del Codice penale, valorizzando anche la prossima cessazione dell’attività e la successiva rimozione delle situazioni di pericolo.

Antincendio: le carenze rilevate e la decisione della Cassazione

Le violazioni accertate riguardavano diversi elementi essenziali della sicurezza aziendale. Nel capannone era presente una sola via di esodo, distante oltre 40 metri dal punto più lontano dell’attività, mentre mancava un’adeguata segnaletica delle vie di emergenza e l’illuminazione non garantiva la copertura dell’intero percorso. Alcuni estintori non risultavano sottoposti alle necessarie revisioni e una manichetta antincendio era risultata non funzionante. Era inoltre presente un caricabatterie per un carrello elevatore collocato in una zona non idonea e in prossimità di materiale combustibile. 

A queste criticità si aggiungevano l’assenza del DVR e la mancata partecipazione dei lavoratori alla formazione prevista in materia di sicurezza e prevenzione incendi. La Cassazione ha ritenuto insufficiente la motivazione con cui era stata riconosciuta la particolare tenuità del fatto. La semplice circostanza che l’impresa fosse destinata alla cessazione non consentiva, infatti, di considerare automaticamente ridotta l’esposizione al pericolo. Secondo la Corte, era necessario valutare concretamente la natura delle violazioni, la loro pluralità, il periodo durante il quale si erano protratte e il livello di rischio determinato per i lavoratori. Per questo motivo la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale per una nuova valutazione.

Gli obblighi di sicurezza restano fino alla cessazione effettiva

Le imprese devono considerare che la fase di chiusura, trasferimento o ridimensionamento dell’attività non determina una sospensione degli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Fino a quando i lavoratori continuano a operare nei locali aziendali, il datore di lavoro deve garantire l’efficienza delle misure antincendio, la presenza di vie di esodo adeguate, la corretta segnalazione delle emergenze, la manutenzione delle attrezzature e l’aggiornamento della valutazione dei rischi. Anche la formazione deve essere assicurata secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

La pronuncia richiama quindi l’attenzione sull’importanza di non ridurre i livelli di prevenzione durante le fasi finali dell’attività aziendale. La successiva eliminazione delle criticità può essere valutata nel procedimento, ma non cancella automaticamente la rilevanza delle condizioni di rischio precedentemente accertate. Per le imprese diventa quindi essenziale mantenere le misure di sicurezza pienamente operative fino all’effettiva cessazione delle attività e verificare periodicamente la conformità di impianti, attrezzature, procedure di emergenza e documentazione.

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