L’aria indoor entra in modo più strutturato nel quadro nazionale dedicato alla qualità degli ambienti chiusi. Lo schema di decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/2881, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso alle Camere il 7 agosto, dedica infatti il Titolo II alla qualità dell’aria negli ambienti interni. Gli articoli 25 e 26 introducono una disciplina specifica per strutture sanitarie, edifici scolastici e ambienti adibiti a ufficio, senza sostituire gli obblighi già previsti dal Dlgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il riferimento generale resta quindi la valutazione dei rischi, insieme alle disposizioni sulla salubrità dei luoghi di lavoro, sulla ventilazione, sul microclima, sugli impianti e sulla prevenzione dell’esposizione ad agenti pericolosi.
Lo schema aggiunge però un sistema più dettagliato, basato su valori di riferimento, metodi standardizzati di misurazione, ricognizione degli edifici e interventi correttivi. Per gli uffici sono esclusi gli ambienti produttivi o laboratoriali dotati di impianti industriali, mentre in ambito sanitario e scolastico restano fuori alcuni locali già sottoposti a discipline tecniche specifiche. L’articolo 28 prevede l’applicazione del Titolo II dal 1° gennaio 2028.
Aria indoor: monitoraggio, misurazioni e valori di riferimento
L’aria indoor dovrà essere gestita attraverso un percorso organizzato che parte dalla ricognizione preliminare degli ambienti. Per gli uffici, le scuole e le strutture sanitarie dovranno essere considerati lo stato dell’edificio, i materiali presenti, la ventilazione naturale e meccanica, gli impianti, l’affollamento, le attività svolte, i prodotti utilizzati per pulizia e sanificazione e le possibili sorgenti di contaminazione. La ricognizione dovrà alimentare la valutazione del rischio e il piano delle misure di monitoraggio, attraverso il quale saranno individuati gli ambienti rappresentativi e gli inquinanti da controllare. Tra i parametri indicati figurano benzene, biossido di azoto, formaldeide, monossido di carbonio, PM10, PM2,5, toluene e CO₂.
Gli allegati tecnici prevedono due campagne di rilevazione nello stesso anno solare, una durante la stagione fredda e una durante quella calda, entrambe della durata di almeno due settimane. Le misurazioni dovranno essere effettuate secondo specifici criteri tecnici e i risultati saranno confrontati con i valori di riferimento previsti. Anche una singola campagna che evidenzi concentrazioni significativamente elevate o anomalie potrà rendere necessari interventi correttivi, senza attendere necessariamente il superamento della media annuale.
Le misure correttive e gli obblighi organizzativi per le imprese
Le imprese interessate dovranno quindi prepararsi a una gestione della qualità dell’aria che non riguarda soltanto gli impianti, ma coinvolge l’intera organizzazione degli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro sarà chiamato a coordinare il monitoraggio con la valutazione dei rischi e con le attività del servizio di prevenzione e protezione, verificando manutenzione degli impianti, ricambio dell’aria, filtri, modalità di pulizia, materiali, arredi e livelli di occupazione degli spazi.
In presenza di valori anomali, le misure potranno comprendere l’aumento dell’aerazione naturale o delle portate della ventilazione meccanica, la sostituzione dei filtri, la pulizia di condotte, griglie e bocchette, la riduzione delle sorgenti emissive e, quando necessario, la temporanea riduzione dell’affollamento o il trasferimento delle attività in altri locali.
Accanto agli interventi conseguenti alle anomalie, lo schema prevede anche misure strutturali permanenti relative a ventilazione, microclima, manutenzione, pulizia e utilizzo di materiali e arredi a basse emissioni. Per le imprese il cambiamento principale consiste quindi nel considerare la qualità dell’aria indoor come un processo documentato e continuativo, nel quale misurazioni, manutenzione, organizzazione degli spazi e prevenzione devono essere integrate. In vista dell’applicazione prevista dal 2028, sarà importante disporre di informazioni aggiornate sugli edifici, sugli impianti e sulle modalità effettive di utilizzo dei locali.


