La sicurezza nello smart working entra in modo più esplicito nel sistema di prevenzione aziendale. La legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, ha modificato il Dlgs 81/2008 introducendo, all’articolo 3, il nuovo comma 7-bis dedicato alle prestazioni rese in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. La disposizione stabilisce che gli obblighi di sicurezza compatibili con questa modalità di lavoro, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali, siano assolti mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta con cadenza almeno annuale.
Il documento deve individuare i rischi generali e quelli specifici collegati alle modalità concrete di esecuzione della prestazione. La stessa legge interviene inoltre sull’articolo 55 del Dlgs 81/2008, inserendo la violazione dell’obbligo informativo tra le fattispecie sanzionate. La nuova previsione si coordina con l’articolo 22 della legge 81/2017, che già disciplinava la tutela della salute e sicurezza nel lavoro agile, rafforzando l’inserimento di questa modalità lavorativa nel sistema generale di prevenzione.
Sicurezza nello smart working: informativa e rischi da gestire
L’informativa annuale non può essere considerata un semplice adempimento formale, ma deve rappresentare in modo chiaro i rischi legati allo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali e le misure da adottare. Nella gestione dello smart working assumono particolare rilievo i rischi ergonomici legati alla postazione, l’uso prolungato dei videoterminali, l’illuminazione, l’organizzazione delle pause e la corretta configurazione delle attrezzature. Vanno inoltre considerati gli aspetti organizzativi che possono incidere sul benessere del lavoratore, come l’isolamento, il carico di lavoro, la difficoltà di separare i tempi professionali da quelli personali e l’utilizzo continuativo delle tecnologie digitali.
Anche il diritto alla disconnessione, previsto dalla disciplina del lavoro agile, assume rilievo nella definizione di regole organizzative capaci di evitare una reperibilità permanente. Il datore di lavoro deve quindi fornire indicazioni concrete e coerenti con le caratteristiche della prestazione, mentre il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione, applicando le istruzioni ricevute e segnalando eventuali criticità. La prevenzione diventa così condivisa anche quando l’ambiente in cui si lavora non può essere controllato direttamente dall’impresa.
Il DVR e la tracciabilità degli adempimenti aziendali
Le imprese che utilizzano lo smart working devono verificare la coerenza tra organizzazione del lavoro agile, informazione, formazione, procedure aziendali e valutazione dei rischi. Nel quadro degli obblighi generali previsti dagli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008, il DVR deve rappresentare i rischi presenti nell’organizzazione e le misure adottate per prevenirli, tenendo conto anche delle modalità con cui viene svolta la prestazione quando queste incidono sull’esposizione dei lavoratori. Diventa quindi importante individuare le mansioni svolte in modalità agile, considerare le attrezzature utilizzate e definire procedure coerenti con i rischi effettivamente rilevati.
La consegna dell’informativa annuale al lavoratore e al RLS deve inoltre essere documentabile, così da garantire la tracciabilità dell’adempimento e degli eventuali aggiornamenti. In occasione di eventuali verifiche, non sarà quindi sufficiente limitarsi all’accordo individuale di lavoro agile: l’azienda dovrà poter dimostrare di avere integrato la modalità da remoto nella propria gestione della prevenzione attraverso documenti, procedure e attività formative coerenti.
Per il lavoratore, la tutela passa dalla scelta di luoghi compatibili con lo svolgimento in sicurezza della prestazione, dall’uso corretto delle attrezzature, dal rispetto delle pause e dalla segnalazione tempestiva delle anomalie. Per le imprese, lo smart working richiede quindi un approccio nel quale flessibilità e prevenzione procedano insieme, con misure chiare, aggiornate e concretamente applicabili anche a distanza.


