FIR digitale: dal 16 settembre nuove regole per le imprese

FIR digitale: dal 16 settembre nuove regole per le imprese

Il FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, entra in una nuova fase della digitalizzazione prevista dal sistema RENTRI. Il Dm 4 aprile 2023, n. 59, all’art. 7, comma 8, ha previsto la gestione del formulario in modalità digitale nell’ambito del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Successivamente, l’art. 13 del Dl 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha consentito agli operatori iscritti al RENTRI di continuare a emettere il FIR anche in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026. 

Dal 16 settembre questa possibilità termina: per i soggetti iscritti al RENTRI il formulario deve essere emesso e gestito in formato digitale. Restano invece esclusi da questo obbligo i produttori di rifiuti che non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, i quali continuano a utilizzare il FIR cartaceo secondo le modalità previste dalla normativa. Fino al 15 settembre, la scelta tra formato cartaceo e digitale spetta al produttore o detentore e determina la modalità utilizzata dall’intera filiera coinvolta nel trasporto.

FIR digitale: come cambia la gestione durante il trasporto

Il FIR digitale accompagna l’intero ciclo di trasporto del rifiuto e coinvolge produttore o detentore, trasportatore e destinatario. Prima della partenza, il produttore o detentore, oppure il trasportatore su sua richiesta, emette e compila il formulario con le informazioni necessarie. Al momento dell’avvio del trasporto il documento deve riportare, tra gli altri dati, il produttore, il destinatario e il trasportatore, le caratteristiche del rifiuto, la data e l’ora di partenza, il nominativo del conducente e la targa del mezzo. Il produttore o detentore e il trasportatore devono quindi sottoscrivere digitalmente il formulario. Durante il viaggio, il trasportatore può integrare le informazioni quando si verificano eventi come trasbordi o soste tecniche.

A destinazione, l’impianto inserisce i dati relativi all’accettazione, all’accettazione parziale o al respingimento del rifiuto e sottoscrive a sua volta digitalmente il documento. Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico, il destinatario deve rendere disponibile la copia completa del FIR digitale ai soggetti che hanno partecipato alla movimentazione. La gestione può essere effettuata attraverso i servizi messi a disposizione dal RENTRI, tramite l’app dedicata oppure utilizzando sistemi gestionali interoperabili.

Le imprese devono adeguare procedure e strumenti digitali

Le imprese interessate devono verificare di essere organizzate per gestire correttamente il nuovo flusso digitale. Non è sufficiente poter generare il formulario: occorre assicurare che le persone incaricate siano abilitate ad accedere ai servizi, compilare e integrare il documento, apporre le firme digitali e condividere correttamente il FIR lungo tutta la filiera. È quindi necessario coordinarsi con trasportatori e destinatari e verificare preventivamente il funzionamento di dispositivi, sistemi gestionali e procedure interne. 

Per i rifiuti pericolosi, i soggetti obbligati devono inoltre trasmettere al RENTRI i dati del FIR nel rispetto dei termini previsti per le annotazioni sul registro cronologico di carico e scarico. La disciplina sanzionatoria relativa alla mancata o incompleta trasmissione dei dati trova applicazione dal 15 settembre 2026. Sono previste specifiche procedure anche in caso di indisponibilità temporanea dei servizi informatici o della connettività, ma l’impresa deve comunque essere preparata a garantire la continuità della tracciabilità. 

In vista della scadenza diventa quindi essenziale controllare deleghe, accessi, strumenti di firma, compatibilità dei software e formazione degli addetti. Una gestione corretta del FIR digitale consente di mantenere tracciabili le informazioni dalla produzione del rifiuto fino alla sua destinazione finale e di ridurre il rischio di errori o omissioni negli adempimenti previsti.

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