Indumenti da lavoro e DPI: nuovi obblighi per le imprese

Indumenti da lavoro e DPI: nuovi obblighi per le imprese

Gli indumenti da lavoro possono assumere la funzione di dispositivi di protezione individuale (DPI) quando sono destinati a proteggere i lavoratori da rischi per la salute e la sicurezza. A chiarire gli obblighi del datore di lavoro è l’articolo 77, comma 4, lettera a), del Dlgs 81/2008, modificato dal DL 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025. La disposizione, in vigore nella nuova formulazione dal 31 dicembre 2025, precisa che l’obbligo di mantenere efficienti e in adeguate condizioni igieniche i DPI si applica anche agli specifici indumenti di lavoro che assumono tale funzione, previa individuazione attraverso la valutazione dei rischi. 

Sul tema è intervenuto anche l’Ispettorato nazionale del lavoro con la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, chiarendo che durante gli accertamenti ispettivi sarà verificata l’individuazione di questi indumenti nel documento di valutazione dei rischi (DVR). La disposizione rafforza quindi l’attenzione sulla corretta classificazione degli indumenti utilizzati dai lavoratori e sulle responsabilità delle imprese nella loro gestione. L’obbligo riguarda non soltanto la fornitura degli indumenti protettivi, ma anche il mantenimento delle caratteristiche necessarie a garantire un’efficace protezione.

Indumenti da lavoro: quando devono essere considerati DPI

La distinzione tra normali indumenti da lavoro e DPI dipende dalla funzione concretamente svolta. Una divisa aziendale può essere utilizzata esclusivamente per identificare il personale, mentre altri indumenti servono a preservare gli abiti personali dall’usura. In questi casi, non assumono necessariamente la funzione di dispositivi di protezione individuale. La situazione cambia quando gli indumenti costituiscono una barriera contro specifici rischi professionali. Rientrano tra gli esempi gli indumenti ad alta visibilità utilizzati per proteggere i lavoratori dal rischio di investimento, quelli destinati alla protezione dal caldo o dal freddo e gli indumenti che impediscono il contatto con sostanze chimiche pericolose o agenti biologici. 

La distinzione è stata approfondita anche dalla Corte di Cassazione, che con l’Ordinanza n. 29720 dell’11 ottobre 2022 ha ribadito che la funzione protettiva deve essere valutata concretamente, considerando i rischi ai quali il lavoratore è esposto. La pronuncia riguardava il mancato lavaggio di indumenti utilizzati da un dipendente, tra cui capi ad alta visibilità, indumenti impermeabili e guanti protettivi. La Corte ha confermato la rilevanza della funzione di protezione svolta da tali indumenti e delle conseguenti responsabilità del datore di lavoro. Il principio trova oggi un riferimento espresso nella nuova formulazione dell’articolo 77 del Dlgs 81/2008, che collega l’individuazione degli indumenti con funzione di DPI alla valutazione dei rischi aziendali.

Lavaggio e manutenzione dei DPI: le responsabilità aziendali

Le imprese devono assicurare che gli indumenti individuati come DPI mantengano nel tempo le caratteristiche necessarie a proteggere i lavoratori. L’articolo 77 del Dlgs 81/2008 prevede che il datore di lavoro garantisca la manutenzione, le riparazioni, le sostituzioni e le condizioni igieniche dei dispositivi, tenendo conto delle indicazioni del fabbricante. Tali obblighi comprendono anche la pulizia degli indumenti protettivi, che deve essere organizzata sotto la responsabilità aziendale. 

Il lavaggio può essere effettuato direttamente dall’impresa oppure affidato a servizi esterni specializzati, purché siano rispettate le caratteristiche tecniche dei materiali e le esigenze di protezione. Non è quindi sufficiente consegnare gli indumenti ai lavoratori, lasciando automaticamente a questi ultimi la gestione della pulizia. Le modalità devono essere definite in relazione ai rischi presenti e alle caratteristiche dei dispositivi. Un ulteriore aspetto riguarda il DVR, nel quale devono essere individuati gli indumenti che assumono la funzione di DPI sulla base della valutazione dei rischi. 

Le aziende devono inoltre verificare periodicamente lo stato di conservazione dei capi, sostituendo quelli deteriorati o non più idonei. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 77, comma 4, lettera a), può comportare le sanzioni penali stabilite dall’articolo 87 del Dlgs 81/2008. La corretta gestione degli indumenti protettivi rappresenta quindi una misura essenziale per garantire la sicurezza dei lavoratori e prevenire i rischi derivanti dall’utilizzo di dispositivi non adeguati.

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