La prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti è al centro di nuovi chiarimenti normativi che riguardano gli obblighi di sicurezza e le procedure di controllo. Con la Nota n. 19672 del 21 settembre 2026, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha fornito indicazioni sull’applicazione del DPR 151/2011, che disciplina i procedimenti di prevenzione incendi, e sul rapporto con la regola tecnica verticale prevista dal DM 26 luglio 2022. Quest’ultimo stabilisce le misure antincendio per gli stabilimenti e gli impianti che effettuano lo stoccaggio dei rifiuti, anche a servizio delle attività di trattamento, con esclusione dei rifiuti inerti e radioattivi.
Le disposizioni si applicano inoltre ai centri di raccolta con superficie superiore a 3.000 m². Il chiarimento precisa che gli impianti di gestione dei rifiuti non sono automaticamente soggetti ai procedimenti del DPR 151/2011, ma occorre verificare le attività effettivamente presenti e i relativi limiti di assoggettabilità. Restano comunque applicabili gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, compresi quelli del Dlgs 81/2008.
Rifiuti e prevenzione incendi: quando scattano i controlli
La Nota dei Vigili del Fuoco chiarisce che l’obbligo di attivare le procedure di prevenzione incendi dipende dalla presenza, all’interno dell’impianto, di attività comprese nell’Allegato I al DPR 151/2011. Tra queste rientrano, ad esempio, i depositi di carta e materiali cartacei superiori a 5.000 kg, i depositi di prodotti in gomma e pneumatici superiori a 10.000 kg e gli impianti che lavorano o detengono materie plastiche oltre 5.000 kg. Sono inoltre soggetti ai controlli i locali destinati a deposito con superficie superiore a 1.000 m² e presenza di materiali combustibili superiore a 5.000 kg, quando entrambe le condizioni risultano soddisfatte.
La verifica deve quindi considerare le caratteristiche effettive delle lavorazioni e dei materiali presenti. Parallelamente, il DM 26 luglio 2022 stabilisce specifiche misure tecniche per prevenire e limitare la propagazione degli incendi. Gli impianti vengono classificati in base alla superficie complessiva, distinguendo le classi AA, fino a 5.000 m², AB, oltre 5.000 e fino a 10.000 m², e AC, oltre 10.000 m². La classificazione determina differenti livelli di prestazione delle misure antincendio. La regola tecnica disciplina inoltre la compartimentazione, le distanze tra gli stoccaggi, la stabilità dei cumuli, i sistemi di rilevazione e allarme e la gestione delle emergenze.
Gli obblighi di sicurezza e la scadenza del 9 novembre 2027
Le imprese che gestiscono impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono verificare la conformità delle proprie strutture alle misure antincendio applicabili, prestando particolare attenzione all’organizzazione delle aree di deposito. La normativa prevede specifici limiti per i cumuli di rifiuti, che negli stoccaggi all’aperto non devono generalmente superare i 4 metri di altezza, oltre a distanze di separazione determinate in funzione delle caratteristiche dei materiali e del rischio incendio.
È inoltre necessario valutare la compatibilità dei rifiuti, evitando il contatto tra sostanze che potrebbero provocare reazioni pericolose. Un altro aspetto riguarda la preparazione del personale incaricato della gestione delle emergenze. La Nota richiama l’obbligo dell’attestato di idoneità tecnica per gli addetti antincendio operanti negli impianti di stoccaggio dei rifiuti, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’Allegato IV del DM 2 settembre 2021.
Per le attività esistenti interessate dalla regola tecnica, il termine di adeguamento è fissato al 9 novembre 2027, come stabilito dall’articolo 5 del DM 26 luglio 2022. Le imprese devono quindi programmare per tempo le verifiche tecniche e gli eventuali interventi necessari, senza trascurare gli obblighi di sicurezza già applicabili. L’obiettivo è garantire un’adeguata gestione del rischio incendio, proteggendo i lavoratori, gli impianti e l’ambiente circostante.


