Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e verifiche nel 2026

Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e verifiche nel 2026

La formazione sulla sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli obblighi fondamentali per la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. Con l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, sono state ridefinite le durate, i contenuti e le modalità dei percorsi formativi previsti dal Dlgs 81/2008. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, ha riunito e aggiornato le precedenti disposizioni, introducendo nuove regole per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. 

Dal 24 maggio 2026 si è concluso il periodo transitorio di dodici mesi previsto per l’applicazione delle precedenti disposizioni, mentre restano ferme le specifiche scadenze transitorie stabilite per alcuni percorsi formativi. A completare il quadro sono intervenuti i chiarimenti del Ministero del Lavoro del 27 marzo 2026, che hanno fornito indicazioni sull’applicazione delle nuove regole. I principali obblighi formativi e gli aspetti operativi che le imprese devono considerare per garantire una preparazione adeguata ai rischi presenti negli ambienti di lavoro.

Formazione sulla sicurezza: durata dei corsi e aggiornamenti obbligatori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni conferma che la formazione dei lavoratori deve essere organizzata considerando i rischi effettivamente presenti nell’azienda. Il percorso comprende una formazione generale di 4 ore, alla quale si aggiunge una formazione specifica di 4, 8 o 12 ore, rispettivamente per le attività a rischio basso, medio o alto. L’aggiornamento è previsto ogni cinque anni, per una durata minima di 6 ore. Una delle principali novità riguarda la formazione dei preposti, che passa a 12 ore, con aggiornamento biennale di almeno 6 ore. Per i dirigenti è previsto un corso di 12 ore, mentre i datori di lavoro devono frequentare un percorso formativo di almeno 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri nei casi previsti dall’Accordo. 

La formazione dei neoassunti deve essere effettuata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, senza il precedente riferimento ai 60 giorni dall’assunzione. Una disciplina particolare riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive, per i quali la legge 198/2025 consente di completare la formazione entro 30 giorni, secondo le condizioni previste. L’Accordo introduce inoltre i break formativi, brevi interventi direttamente nei reparti aziendali, della durata indicativa di 15-30 minuti, dedicati a specifici rischi delle attività svolte. Questi interventi devono rispettare i requisiti previsti per la loro organizzazione e realizzazione.

Gli obblighi delle imprese nella verifica dell’efficacia formativa

L’applicazione delle nuove disposizioni richiede alle imprese una maggiore attenzione non soltanto all’organizzazione dei corsi, ma anche alla verifica delle competenze effettivamente acquisite. Il datore di lavoro deve assicurarsi che la formazione sia coerente con le mansioni svolte e con i rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi. Un aspetto centrale riguarda la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, per accertare che le conoscenze trasmesse siano concretamente applicate. 

A questo scopo possono essere utilizzati strumenti come l’osservazione dei comportamenti, questionari di autovalutazione, analisi degli infortuni e segnalazioni dei mancati incidenti. Le aziende devono inoltre verificare la validità della formazione pregressa, il riconoscimento degli eventuali crediti formativi e il rispetto delle scadenze di aggiornamento. 

Particolare attenzione deve essere riservata ai cambiamenti di mansione, all’introduzione di nuove attrezzature e all’evoluzione dei rischi, situazioni che possono rendere necessari ulteriori interventi formativi. Per i lavoratori, queste verifiche rappresentano un’opportunità per consolidare le competenze e migliorare la capacità di riconoscere le situazioni pericolose. L’obiettivo è superare una gestione della formazione limitata al rilascio degli attestati, promuovendo un sistema nel quale l’apprendimento contribuisca concretamente alla prevenzione degli infortuni.

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