La formazione in videoconferenza sincrona in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve rispettare specifici requisiti organizzativi, tecnologici e documentali per garantire la validità dei percorsi formativi. Le disposizioni sono contenute nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, che disciplina la durata e i contenuti minimi dei corsi previsti dall’articolo 37 del Dlgs 81/2008. L’Accordo riconosce la videoconferenza sincrona come modalità di formazione equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli che richiedono addestramento o prove pratiche.
Tuttavia, lo svolgimento delle lezioni a distanza deve assicurare l’identificazione dei partecipanti, l’interazione con il docente e la verifica dell’effettiva partecipazione. Il semplice collegamento a una piattaforma digitale non è quindi sufficiente a garantire la conformità del corso. I soggetti formatori devono adottare procedure adeguate per documentare le attività svolte, controllare le presenze e verificare l’apprendimento. Le disposizioni interessano direttamente le imprese, i responsabili della sicurezza e gli enti che organizzano percorsi formativi obbligatori per lavoratori, preposti, dirigenti e altre figure della prevenzione.
Formazione in videoconferenza: i requisiti per la validità dei corsi
L’Accordo Stato-Regioni 2025, nella parte IV, punto 3.2, definisce le condizioni necessarie per organizzare correttamente i corsi in videoconferenza sincrona. Ogni partecipante deve collegarsi attraverso un computer o un tablet a uso esclusivo per tutta la durata della formazione. Non è consentito utilizzare smartphone né condividere un unico dispositivo tra più partecipanti. La piattaforma deve permettere l’interazione in tempo reale tra docenti e discenti, attraverso strumenti adeguati per comunicare, porre domande e partecipare alle attività didattiche. Particolare attenzione è riservata alla verifica delle presenze, che deve essere effettuata costantemente dal docente o dal tutor, anche mediante interventi diretti, sondaggi e richieste attraverso la chat.
Eventuali assenze prolungate devono essere registrate, indicando gli orari di interruzione e ripristino del collegamento. Per accedere alla verifica finale è necessario rispettare la frequenza minima del 90% delle ore previste. Anche le verifiche intermedie e finali dell’apprendimento devono svolgersi in modalità sincrona, garantendo il controllo e la tracciabilità delle prove. Un ulteriore obbligo riguarda la conservazione del fascicolo del corso per dieci anni. La documentazione deve comprendere il progetto formativo, il programma, i dati dei partecipanti, il registro delle presenze e i verbali delle verifiche finali. Questi elementi consentono di dimostrare il corretto svolgimento della formazione e il rispetto delle prescrizioni normative.
Gli obblighi delle imprese nella gestione della formazione online
Le nuove disposizioni richiedono alle imprese e ai soggetti formatori una maggiore attenzione alla programmazione e alla gestione dei corsi obbligatori sulla sicurezza. Prima dell’avvio delle attività, è necessario verificare che la modalità in videoconferenza sia consentita per lo specifico percorso formativo e che i partecipanti dispongano di strumenti tecnologici adeguati. Il soggetto formatore deve inoltre comunicare preventivamente le caratteristiche della piattaforma, i requisiti di connessione e le modalità di accesso, partecipazione e verifica dell’apprendimento.
Per le aziende è importante accertarsi che la formazione erogata rispetti le disposizioni dell’Accordo, evitando percorsi che potrebbero risultare non conformi in sede di controllo. La corretta gestione delle presenze e della documentazione assume particolare rilevanza anche per dimostrare l’adempimento degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008. L’impiego di strumenti digitali adeguati può semplificare l’organizzazione dei corsi e agevolare la conservazione dei documenti, senza sostituire le verifiche richieste dalla normativa.
Occorre inoltre ricordare che le attività pratiche e di addestramento devono essere svolte secondo le modalità espressamente previste per ciascun corso. Il rispetto di questi requisiti permette di utilizzare la videoconferenza come strumento formativo efficace, garantendo al tempo stesso la partecipazione dei lavoratori, la qualità dell’apprendimento e una maggiore tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.


