Secondo quanto si legge nel Decreto Cura Italia, i lavoratori dipendenti pubblici e privati definiti ‘fragili’ e quindi in possesso di certifgere il laicazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesti
- una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- il riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della legge n.104/1992,
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Con il Dl n.221/2022, si dispone la proroga di tale disposizione fino alla data di adozione di un decreto che disciplini e individui queste condizioni.
Fragili, chi può svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile
1) Pazienti fragili con marcata compromissione della risposta immunitaria:
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia
- immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- attesa di trapianto d’organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi,
- mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich,
- immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad
- alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con
- rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
2) Pazienti fragili che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.
La contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
condizioni di cui all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021.