Cybersecurity: obbligo di segnalazione incidenti dal 2026

Cybersecurity: obbligo di segnalazione incidenti dal 2026

Cybersecurity entra in una nuova fase regolatoria con l’introduzione, dal 1 gennaio 2026, dell’obbligo di segnalazione degli incidenti informatici per determinati soggetti pubblici e privati. Il nuovo assetto normativo deriva dal recepimento della direttiva UE 2022/2555, nota come NIS2, attuata nell’ordinamento italiano attraverso specifici provvedimenti nazionali che rafforzano il sistema di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La disciplina si inserisce in un contesto di crescente esposizione delle organizzazioni a minacce informatiche sempre più sofisticate e mira a garantire una risposta coordinata, tempestiva e strutturata agli incidenti cyber, con effetti rilevanti sulla continuità operativa e sulla tutela dei dati.

Cybersecurity e contenuti dell’obbligo di segnalazione

La cybersecurity è al centro delle nuove disposizioni che impongono la segnalazione degli incidenti significativi alle autorità competenti entro termini definiti. L’obbligo riguarda eventi che incidono sulla disponibilità, integrità, riservatezza o autenticità dei dati e dei servizi digitali, con particolare attenzione agli incidenti in grado di provocare interruzioni operative, perdite economiche o compromissioni dei sistemi informativi.

Le segnalazioni devono essere effettuate secondo modalità standardizzate e progressive, prevedendo una comunicazione iniziale tempestiva seguita da aggiornamenti e da una relazione finale sull’impatto dell’evento e sulle misure correttive adottate. Il sistema è concepito per rafforzare la capacità di monitoraggio complessiva e per consentire alle istituzioni di individuare tempestivamente minacce sistemiche o vulnerabilità diffuse, migliorando la resilienza dell’intero ecosistema digitale.

Ricadute operative per imprese e organizzazioni

Cybersecurity, con l’introduzione dell’obbligo di segnalazione, comporta implicazioni operative significative per le imprese e per gli enti coinvolti. Le organizzazioni sono chiamate a dotarsi di procedure interne di gestione degli incidenti, di sistemi di rilevazione e di canali di comunicazione chiari per garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa.

Diventa centrale la definizione di ruoli e responsabilità, nonché l’integrazione della sicurezza informatica nei modelli organizzativi e di governance. Sul piano dei rischi, il mancato adempimento agli obblighi di segnalazione espone le imprese a sanzioni e a conseguenze reputazionali, mentre una gestione strutturata degli incidenti può trasformarsi in un’opportunità di rafforzamento della resilienza digitale. Per i lavoratori, cresce l’importanza della formazione e della consapevolezza in materia di sicurezza informatica, poiché molti incidenti hanno origine da comportamenti non corretti o da carenze procedurali.

Nel complesso, il nuovo obbligo contribuisce a promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, rendendo la cybersecurity un elemento strutturale della gestione aziendale.

Malattie professionali da amianto: nuova raccomandazione UE

Malattie professionali da amianto: nuova raccomandazione UE

Malattie professionali da amianto tornano al centro dell’attenzione normativa europea con l’adozione della raccomandazione UE 2025/2609, che aggiorna l’elenco europeo delle patologie di origine lavorativa. Il documento si colloca nel solco delle politiche di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori promosse dall’Unione europea e si integra con il quadro nazionale delineato dal Dlgs 81/2008, che disciplina la protezione dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, tra cui l’amianto.

L’obiettivo della raccomandazione è fornire agli Stati membri un riferimento aggiornato e condiviso per il riconoscimento delle malattie professionali, favorendo un’applicazione più uniforme dei sistemi di prevenzione, sorveglianza sanitaria e tutela assicurativa. In questo contesto, l’amianto continua a rappresentare uno dei principali fattori di rischio occupazionale, nonostante il divieto di utilizzo, a causa della persistenza di materiali contenenti fibre asbestiformi in numerosi ambienti di lavoro.

Malattie professionali da amianto e aggiornamento dell’elenco UE

Malattie professionali da amianto sono oggetto di un ampliamento e di una maggiore puntualizzazione nell’elenco allegato alla raccomandazione UE 2025/2609. L’aggiornamento tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche sul nesso tra esposizione alle fibre di amianto e l’insorgenza di patologie anche a lunga latenza.

L’elenco europeo include e rafforza il riconoscimento di malattie quali mesotelioma, carcinoma polmonare, asbestosi e altre affezioni dell’apparato respiratorio e pleurico, chiarendo il legame causale con l’esposizione professionale. La raccomandazione invita gli Stati membri a recepire tali indicazioni nei rispettivi sistemi nazionali, sia ai fini del riconoscimento delle malattie professionali sia per l’aggiornamento delle politiche di prevenzione.

Particolare rilievo assume il richiamo alla necessità di considerare anche esposizioni pregresse, avvenute molti anni prima della manifestazione clinica della patologia, elemento tipico dei rischi connessi all’amianto.

Impatti per imprese, lavoratori e sistemi di prevenzione

Malattie professionali da amianto comportano implicazioni operative rilevanti per imprese e lavoratori, soprattutto nei settori interessati da attività di bonifica, manutenzione, ristrutturazione e demolizione di edifici contenenti materiali con amianto. Per le aziende, la raccomandazione rafforza l’obbligo di una valutazione dei rischi accurata e aggiornata, dell’adozione di misure tecniche e organizzative idonee e della corretta informazione e formazione dei lavoratori esposti.

Assume un ruolo centrale anche la sorveglianza sanitaria, che deve essere programmata tenendo conto dei rischi a lungo termine e delle indicazioni europee sul riconoscimento delle patologie. Per i lavoratori, l’aggiornamento dell’elenco europeo favorisce una maggiore tutela in termini di riconoscimento delle malattie professionali e di accesso ai sistemi di protezione sociale.

Nel complesso, la raccomandazione UE 2025/2609 contribuisce a rafforzare un approccio preventivo e sistemico al rischio amianto, promuovendo una maggiore coerenza tra normativa europea e discipline nazionali e sostenendo l’obiettivo di ridurre l’incidenza delle patologie professionali correlate.

Responsabilità del datore per macchinari privi di protezioni

Responsabilità del datore per macchinari privi di protezioni

Macchinari e sicurezza sul lavoro costituiscono un ambito centrale della disciplina prevenzionistica delineata dal Dlgs 81/2008, che attribuisce al datore di lavoro una posizione di garanzia ampia e non delegabile in relazione all’idoneità delle attrezzature utilizzate.

Il quadro normativo impone che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge, adeguatamente protetti contro i rischi meccanici e mantenuti in condizioni tali da non esporre gli operatori a pericoli evitabili.

Gli articoli 70 e 71 del Dlgs 81/2008 stabiliscono in modo chiaro l’obbligo di utilizzare attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di adottare tutte le misure necessarie affinché l’uso avvenga in condizioni di sicurezza, anche attraverso manutenzione, adeguamenti tecnici e controlli periodici.

In questo contesto giurisprudenziale, le pronunce in materia di infortuni legati a macchinari privi di protezioni ribadiscono con continuità la responsabilità diretta del datore di lavoro quando l’evento lesivo sia riconducibile a carenze strutturali o funzionali delle attrezzature.

Macchinari privi di protezioni e profili di responsabilità penale

Macchinari privi di protezioni rappresentano una delle principali cause di infortuni gravi e mortali nei luoghi di lavoro, soprattutto nei settori manifatturieri e artigianali. L’orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando il macchinario sia stato immesso sul mercato prima dell’entrata in vigore di normative tecniche più recenti, qualora risulti comunque pericoloso per l’uso concreto cui è destinato.

In questi casi, l’obbligo datoriale non si esaurisce nel rispetto formale delle certificazioni originarie, ma si estende alla verifica effettiva dei rischi e all’adozione di misure integrative di protezione. La mancanza di ripari, carter o dispositivi di sicurezza idonei viene valutata come violazione degli obblighi di prevenzione, a prescindere dal comportamento del lavoratore, salvo che questo presenti caratteri di assoluta imprevedibilità e abnormità.

La responsabilità penale del datore di lavoro viene quindi fondata sul nesso causale tra la carenza del macchinario e l’evento lesivo, nonché sulla prevedibilità del rischio connesso all’utilizzo dell’attrezzatura.

Implicazioni operative per imprese e lavoratori

Macchinari e responsabilità datoriale producono rilevanti implicazioni operative per l’organizzazione aziendale e per la tutela dei lavoratori. Per le imprese, emerge la necessità di adottare un approccio sostanziale alla sicurezza, che non si limiti alla presenza formale delle attrezzature ma ne valuti costantemente l’idoneità rispetto alle lavorazioni svolte. Ciò comporta l’aggiornamento della valutazione dei rischi, l’adeguamento dei macchinari obsoleti, l’installazione di protezioni supplementari e la formazione specifica dei lavoratori sull’uso sicuro delle attrezzature.

La mancata adozione di tali misure espone l’azienda a responsabilità penali e civili, oltre a gravi conseguenze reputazionali ed economiche. Per i lavoratori, la corretta gestione dei macchinari si traduce in una riduzione significativa del rischio di infortuni e in un rafforzamento della cultura della prevenzione.

La chiarezza degli obblighi e la centralità della responsabilità datoriale contribuiscono a rendere più efficace il sistema di tutela previsto dal Dlgs 81/2008, orientando le imprese verso modelli organizzativi più sicuri e consapevoli.

Sicurezza sul lavoro: vigilanza orientata alla conformità

Sicurezza sul lavoro: vigilanza orientata alla conformità

Sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli ambiti centrali dell’ordinamento italiano in materia di tutela dei lavoratori e responsabilità delle imprese. Il quadro normativo di riferimento è definito dal Dlgs 81/2008, che attribuisce agli organi di vigilanza un ruolo non solo repressivo ma anche preventivo, finalizzato a favorire il rispetto sostanziale delle regole di salute e sicurezza.

In questo contesto si inseriscono le più recenti riflessioni istituzionali sul superamento di una vigilanza esclusivamente sanzionatoria, per promuovere modelli di controllo capaci di accompagnare le imprese verso la piena conformità normativa.

Le esperienze maturate a livello nazionale ed europeo confermano come un approccio basato sulla prevenzione, sull’assistenza e sulla responsabilizzazione dei datori di lavoro possa incidere in modo più efficace sulla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sicurezza sul lavoro e nuovi modelli di vigilanza collaborativa

Sicurezza sul lavoro è il fulcro dei modelli di vigilanza evoluti che mirano a favorire comportamenti conformi attraverso strumenti diversi dalla sola sanzione. Le esperienze analizzate mostrano come l’attività ispettiva possa essere integrata da azioni di supporto tecnico, indicazioni operative e momenti di confronto con le imprese, soprattutto nei settori caratterizzati da maggiore complessità organizzativa o da un’elevata presenza di piccole realtà produttive.

Questo approccio si fonda sulla distinzione tra violazioni gravi e comportamenti migliorabili, consentendo agli organi di controllo di intervenire in modo proporzionato e mirato. In tale prospettiva, la vigilanza diventa uno strumento di regolazione intelligente, capace di orientare le aziende verso l’adozione di sistemi di gestione della sicurezza, procedure efficaci e una corretta valutazione dei rischi, nel rispetto degli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008.

Impatti operativi per imprese e lavoratori

Sicurezza sul lavoro, declinata attraverso una vigilanza orientata alla conformità, produce effetti concreti sia per le imprese sia per i lavoratori. Per le aziende, questo modello riduce il rischio di contenzioso e di sanzioni reiterate, favorendo una maggiore chiarezza sugli adempimenti richiesti e sui percorsi di adeguamento.

L’interlocuzione con gli organi di vigilanza consente di individuare criticità organizzative, carenze formative o lacune documentali prima che si traducano in eventi dannosi. Per i lavoratori, l’effetto principale è il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, grazie a interventi preventivi più tempestivi e mirati.

Al tempo stesso, cresce la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla sicurezza, rafforzando una cultura condivisa della prevenzione. Questo equilibrio tra controllo e supporto contribuisce a rendere il sistema più efficace e coerente con gli obiettivi di tutela fissati dalla normativa vigente.

Semplificazione controlli imprese: prassi UNI per rischio basso

Semplificazione controlli imprese: prassi UNI per rischio basso

La semplificazione dei controlli sulle imprese nasce nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo 103/2024, entrato in vigore il 2 agosto 2024, con l’obiettivo istituzionale di rendere più efficiente il sistema di vigilanza amministrativa sulle attività economiche.

Questo decreto prevede un sistema volontario di identificazione e gestione del livello di rischio delle imprese che si basa su criteri di valutazione oggettivi a favore di chi adotta comportamenti virtuosi.

L’articolo 3 del decreto stabilisce la possibilità, per le imprese classificate a rischio basso, di non essere sottoposte a più di un controllo da parte delle pubbliche amministrazioni nell’arco di un anno, salvo casi eccezionali previsti dalla normativa stessa, come richieste dell’autorità giudiziaria o segnalazioni circostanziate da parte di enti pubblici o privati.

In seguito a queste disposizioni, il 19 dicembre 2025 è stata pubblicata la UNI/PdR 186, la nuova prassi di riferimento che offre un quadro tecnico per l’applicazione dei criteri di valutazione del rischio basso, ampliando gli strumenti a disposizione delle imprese e degli enti preposti alla vigilanza.

Criteri identificazione rischio basso e contenuti della prassi

La prassi UNI/PdR 186 si struttura in quattro parti organiche che trattano aspetti generali e specifici relativi alla semplificazione dei controlli. La parte 1 introduce i principi generali e i criteri di idoneità per la qualificazione del profilo di rischio basso.

Le parti 2, 3 e 4 si concentrano rispettivamente sulle aree della protezione ambientale, dell’igiene e salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori, delineando criteri e requisiti di riferimento per ciascun ambito.

Per le imprese che intendono ottenere il cosiddetto report certificativo di basso rischio, la prassi individua percorsi basati sul possesso di determinate certificazioni di sistema gestito secondo standard quali UNI EN ISO 14001 o EMAS per l’ambiente, UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 22000 per la salute e igiene pubblica, e UNI EN ISO 45001 per la sicurezza sul lavoro. Questa struttura consente di integrare la valutazione delle imprese in relazione ai requisiti tecnici riconosciuti a livello nazionale e internazionale, semplificando la programmazione e l’esecuzione dei controlli amministrativi.

Implicazioni pratiche per imprese e pubblica amministrazione

In termini pratici, la semplificazione controlli imprese rappresenta un’opportunità per le imprese che adottano sistemi di gestione conformi o che possono dimostrare una buona gestione anche senza certificazioni formali, come nel caso delle micro e piccole imprese. Queste ultime possono accedere a procedure equivalenti che prevedono verifiche documentali e in alcuni casi sopralluoghi da remoto, permettendo così di ottenere il riconoscimento di rischio basso anche senza l’onere immediato di certificazioni strutturate.

Questo riduce gli oneri amministrativi e organizzativi e consente alle imprese di allocare risorse in modo più efficiente. Allo stesso tempo, la pubblica amministrazione beneficia di un quadro più chiaro per programmare i controlli, orientando l’attività di vigilanza verso soggetti con profili di rischio più elevati e riducendo duplicazioni e sovrapposizioni di interventi.

Le procedure delineate nella prassi UNI forniscono cenni operativi utili per le imprese che intendono intraprendere il percorso di qualificazione, con passaggi che includono la classificazione dell’organizzazione, la verifica dei requisiti e l’esecuzione di audit da parte di organismi accreditati.

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