La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo previsto dall’articolo 47 del DLgs 81/2008. In aziende con più di 15 dipendenti, l’RLS deve essere eletto tra le rappresentanze sindacali aziendali (RSU). In assenza di RSU o di rappresentazioni sindacali, l’elezione viene effettuata direttamente dai lavoratori interni. In contesti con meno di 15 lavoratori, l’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori. I tempi, le modalità e il numero minimo di rappresentanti (almeno uno fino a 200 dipendenti, tre fino a 1.000, sei oltre) sono stabiliti dalla normativa e dagli accordi collettivi, assicurando la democratica partecipazione dei lavoratori.
Ruolo e prerogative del ruolo RLS
Il RLS funge da garante dei lavoratori durante tutta la gestione della sicurezza. È coinvolto preventivamente nelle fasi di valutazione dei rischi, programmi di prevenzione, formazione, designazione degli addetti alla sicurezza (incendio, primo soccorso, evacuazione) e nella riunione periodica. Ha accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti di valutazione dei rischi, può proporre misure di prevenzione e segnalare rischi al datore di lavoro; in caso di carenze può rivolgersi agli organi competenti.
Formazione e tutele
Il RLS ha diritto a una formazione specifica: tipicamente 32 ore iniziali e aggiornamenti annuali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore oltre). Deve disporre del tempo retribuito, dei mezzi e di spazi adeguati per l’espletamento delle funzioni, e beneficia delle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali, senza alcun pregiudizio dovuto al proprio incarico.


