Come viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

Come viene eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)?

La nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è un obbligo previsto dall’articolo 47 del DLgs 81/2008. In aziende con più di 15 dipendenti, l’RLS deve essere eletto tra le rappresentanze sindacali aziendali (RSU). In assenza di RSU o di rappresentazioni sindacali, l’elezione viene effettuata direttamente dai lavoratori interni. In contesti con meno di 15 lavoratori, l’RLS viene eletto direttamente dai lavoratori. I tempi, le modalità e il numero minimo di rappresentanti (almeno uno fino a 200 dipendenti, tre fino a 1.000, sei oltre) sono stabiliti dalla normativa e dagli accordi collettivi, assicurando la democratica partecipazione dei lavoratori.

Ruolo e prerogative del ruolo RLS

Il RLS funge da garante dei lavoratori durante tutta la gestione della sicurezza. È coinvolto preventivamente nelle fasi di valutazione dei rischi, programmi di prevenzione, formazione, designazione degli addetti alla sicurezza (incendio, primo soccorso, evacuazione) e nella riunione periodica. Ha accesso ai luoghi di lavoro e ai documenti di valutazione dei rischi, può proporre misure di prevenzione e segnalare rischi al datore di lavoro; in caso di carenze può rivolgersi agli organi competenti.

Formazione e tutele

Il RLS ha diritto a una formazione specifica: tipicamente 32 ore iniziali e aggiornamenti annuali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti, 8 ore oltre). Deve disporre del tempo retribuito, dei mezzi e di spazi adeguati per l’espletamento delle funzioni, e beneficia delle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali, senza alcun pregiudizio dovuto al proprio incarico.

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