Formazione sicurezza docenti: chiarimento Interpello 1/2025

Formazione sicurezza docenti: chiarimento Interpello 1/2025

La Commissione interpelli, ai sensi dell’articolo 12 del DLgs 81/2008, ha analizzato l’istanza presentata da un’Università, che chiedeva chiarimenti sul percorso formativo in materia di salute e sicurezza per il personale docente delle scuole e delle università. In particolare, si chiedeva se i docenti che non operano in ambienti con rischio medio o alto possano partecipare ai corsi previsti per il rischio basso, pur restando vincolati all’adeguatezza dei percorsi formativi in base alla valutazione dei rischi aziendali.

Riferimenti normativi e premesse della Commissione

La Commissione richiama l’art. 37 del DLgs 81/2008, secondo cui il datore di lavoro deve garantire una formazione “sufficiente ed adeguata” rispetto ai rischi specifici delle mansioni svolte. Nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il percorso formativo specifico è legato ai rischi emersi dalla valutazione del rischio, con durate minime (4, 8 o 12 ore) in funzione del livello di rischio associato al settore o mansione. Il settore “istruzione” (ATECO codice 85) è classificato come a rischio medio, con conseguente obbligo formativo specifico di almeno 8 ore. Tuttavia, il nuovo accordo prevede che coloro che non lavorano in reparti ad alto rischio possano accedere a corsi per rischio basso, purché ciò sia coerente con la valutazione dei rischi aziendali.

Esito dell’Interpello e criteri applicativi

La Commissione ha deciso che i docenti che non svolgono compiti esposti a rischio medio o alto, nemmeno occasionalmente, possono seguire corsi progettati per il rischio basso. Ciò non esclude che il datore di lavoro debba comunque assicurare che contenuti, durata e modalità del corso siano coerenti con la valutazione dei rischi specifici presenti in azienda. In altre parole, non è possibile pretendere che un docente segua un corso “basso” se la valutazione aziendale identifica rischi superiori. La decisione rafforza il principio secondo cui la classificazione dei corsi non dev’essere determinata esclusivamente dal codice ATECO, ma anche dall’effettiva esposizione ai rischi.

ECHA CHEM si arricchisce con dati normativi chimici

ECHA CHEM si arricchisce con dati normativi chimici

La banca dati dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA), nota come ECHA CHEM, ha subito una significativa espansione: oltre ai dati tecnici, tossicologici e sulle proprietà chimico-fisiche, ora vengono inclusi anche elementi regolatori. In particolare, la terza versione del database integra panoramiche sui provvedimenti normativi di autorità UE relativi a sostanze soggette a restrizioni, autorizzazioni, classificazione armonizzata e altri obblighi previsti da regolamenti come REACH, CLP, POP e Direttiva sull’acqua.

Contenuti regolatori disponibili

Tra le informazioni normative rese disponibili si annoverano:

  • Elenchi delle sostanze con restrizioni REACH e processi correlati;
  • Autorizzazioni e candidature (SVHC) per l’inclusione in liste vincolanti;
  • Classificazioni armonizzate e procedure CLH nel contesto CLP;
  • Elenchi di sostanze soggette al regime POP e possibili nuove proposte nell’allegato;
  • Liste positive per l’acqua potabile nell’ambito della Direttiva europea sull’acqua.

Questi dati permettono di vedere non solo le caratteristiche di ogni sostanza, ma anche i vincoli legali applicabili e le misure regolatorie in corso.

Impatti pratici per imprese e operatori del settore chimico

L’integrazione dei dati regolatori in ECHA CHEM rappresenta un passo importante per la trasparenza e la certezza normativa. Le imprese, i tecnici della sicurezza e le autorità competenti potranno ora consultare in un unico ambiente informazioni complete sulla conformità normativa delle sostanze, facilitando la redazione di SDS, la valutazione del rischio chimico e la partecipazione ai processi regolatori. Per le aziende che trattano sostanze chimiche, questo aggiornamento semplifica la verifica dei requisiti normativi, riduce il rischio di errori e supporta l’adeguamento alle normative europee vigenti.

Obbligo datoriale: i rischi da rilevare anche se non segnalati

Datore responsabile anche dei rischi non segnalati

Affidare all’RSPP la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non solleva il datore di lavoro dalla responsabilità di individuare autonomamente ogni rischio ragionevolmente rilevabile. Anche se il consulente tecnico non segnala una criticità, il legislatore e la giurisprudenza esigono che il datore dimostri diligenza, uso della comune esperienza e verifiche minime. La responsabilità penale del datore di lavoro non può essere trasferita integralmente: egli deve vigilare sul lavoro dell’RSPP e controllare che nulla rimanga inosservato.

Limiti dell’affidamento e competenze diffuse

Secondo la giurisprudenza, l’affidamento al RSPP è valido fino a che opera nei limiti delle sue competenze tecniche. Tuttavia, il datore di lavoro è destinatario di “conoscenze diffuse” che gli permettono di riconoscere rischi generali, anche senza formazione specialistica. Se il consulente omette di segnalare un pericolo evidente, il datore non può invocare cieco affidamento e può essere chiamato a rispondere per omissione. È richiesto che il datore controlli l’operato del consulente e intervenga qualora manchino segnalazioni su scenari identificabili.

Conseguenze pratiche e responsabilità

Questa impostazione impone che il datore includa nel DVR anche rischi “ordinari” che non richiedono competenze tecniche avanzate (es. rischi da cadute, elettrocuzione, usura). L’assenza di segnalazioni da parte dell’RSPP non è sufficiente per scagionarlo: egli deve evidenziare che ha svolto verifiche proprie e che nulla poteva essere individuato al momento. In caso di evento lesivo, la valutazione del giudice si concentra su comportamento, diligenza e capacità di vigilanza del datore.

XII Rapporto INAIL-Regioni: focus su Sistema Malprof

XII Rapporto INAIL-Regioni: focus su Sistema Malprof

Da Settembre 2025 è disponibile il dodicesimo Rapporto INAIL-Regioni presenta i risultati relativi al biennio 2021-2022, elaborati grazie al Sistema di sorveglianza Malprof, articolato sulle segnalazioni di possibili patologie professionali trasmesse dai medici competenti alle ASL.

Il sistema ha coinvolto 18 Regioni e Province autonome, includendo per la prima volta tutte le ASL dell’Abruzzo. Per il Piemonte è stata resa disponibile una sintesi regionale dei dati. Il Rapporto è strutturato in due parti: una dedicata ai focus tematici, approfondimenti su patologie e segnalazioni, e una seconda che raccoglie i dati nazionali e regionali utili per confronti territoriali.

Patologie segnalate: tendenze e priorità

Tra le malattie professionali, le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico continuano a mantenere un’importanza rilevante. Pur segnando un lieve calo percentuale rispetto agli anni immediatamente precedenti, la tendenza storica mostra un’evoluzione costante in crescita, fatta eccezione per il 2020, anno fortemente influenzato dalla pandemia.

Le malattie neoplastiche, in particolare i tumori, rappresentano una quota significativa. In questo ambito, il mesotelioma maligno pleurico risulta dominante tra le segnalazioni con nesso positivo. Seguono i tumori dei bronchi e del polmone, nonché quelli della vescica. I casi respiratori, pur rappresentando una quota modesta del totale, contemplano asbestosi, silicosi, bronchiti croniche e asma, con maggiore diffusione nei settori del vetro, ceramica, metallurgia e costruzioni.

Il Rapporto evidenzia anche l’evoluzione delle fonti di segnalazione: i medici dei patronati coprono circa il 56 % delle segnalazioni nel periodo 2021-2022, contro una quota iniziale inferiore nei primi cicli del sistema. D’altro canto, la quota delle segnalazioni pervenute da medici competenti aziendali è diminuita notevolmente, scendendo a circa il 7 %. Questo spostamento riflette mutamenti nella prassi diagnostica e nella consapevolezza dei soggetti coinvolti.

Implicazioni per prevenzione e sistema legislativo

Il Rapporto sottolinea come i dati raccolti attraverso Malprof possano contribuire all’aggiornamento delle Liste delle malattie professionali e della Tabella ex art. 3 del DPR 1124/1965, fondamentale per la presunzione legale d’origine. Le segnalazioni “non convenzionali” — patologie certificate senza corrispondenza nelle tabelle ufficiali — sono poste all’attenzione, suggerendo una revisione dinamica del sistema di tutela alla luce dell’evidenza emergente.

In ottica operativa, i dati del Rapporto offrono indicazioni preziose per le politiche di prevenzione: rafforzamento delle azioni nei settori più a rischio, miglioramento della formazione dei medici segnalatori, revisione delle procedure di sorveglianza sanitaria e rinnovamento del sistema di rilevazione dei nessi causali. Le imprese, i consulenti e le autorità sanitarie possono utilizzare queste evidenze per calibrare gli interventi di prevenzione e le risorse da destinare ai comparti con maggiore incidenza di malattie professionali.

Sicurezza nei cantieri: le dieci regole fondamentali per l’edilizia

Sicurezza nei cantieri: le dieci regole fondamentali per l’edilizia

Il comparto delle costruzioni rimane tra i più esposti a infortuni e malattie professionali, come confermano i dati Inail. La natura dei cantieri, l’elevata variabilità delle lavorazioni e la presenza di molteplici figure professionali rendono indispensabile un approccio strutturato alla sicurezza.

Proprio per migliorare l’efficacia delle azioni preventive, è stato elaborato un documento che individua dieci regole operative fondamentali per la sicurezza nei cantieri edili, rivolte a datori di lavoro, coordinatori, preposti e lavoratori. L’obiettivo è ridurre gli incidenti attraverso la cultura della prevenzione e la consapevolezza dei rischi quotidiani.

Le dieci regole per lavorare in sicurezza nei cantieri

Il documento pone al centro il concetto di responsabilità condivisa: ogni attore del processo edilizio deve essere consapevole del proprio ruolo nella tutela della salute e sicurezza. Le regole individuate non si limitano al rispetto formale delle normative, ma mirano a garantire comportamenti concreti e verificabili in ogni fase del cantiere.

  1. Conoscere il contesto di lavoro: ogni intervento deve partire da un’analisi preliminare del sito, dei rischi ambientali e delle condizioni operative, aggiornando il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS).
  2. Garantire formazione e informazione continua: la formazione periodica e l’addestramento pratico sono obblighi centrali previsti dal DLgs 81/2008 e dai successivi accordi Stato-Regioni. La sola consegna dei DPI non basta: il lavoratore deve sapere come e quando utilizzarli.
  3. Gestire correttamente le interferenze: in presenza di più imprese o lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività diventano essenziali per prevenire sovrapposizioni pericolose.
  4. Assicurare la manutenzione delle attrezzature: ponteggi, macchine e utensili devono essere periodicamente controllati e mantenuti in efficienza secondo le indicazioni del costruttore e del manuale d’uso.
  5. Verificare la corretta installazione delle opere provvisionali: trabattelli, ponteggi e parapetti devono essere montati da personale formato, nel rispetto del PIMUS e delle istruzioni tecniche.
  6. Applicare le procedure di emergenza e primo soccorso: ogni impresa deve predisporre procedure chiare, formare gli addetti e assicurare la disponibilità di presidi di emergenza in cantiere.
  7. Gestire in sicurezza gli impianti elettrici: le linee temporanee di cantiere devono rispettare la normativa CEI, con verifiche periodiche e protezioni contro i contatti diretti e indiretti.
  8. Controllare l’accesso e la movimentazione di mezzi e materiali: la viabilità interna, le aree di deposito e i percorsi devono essere organizzati per evitare interferenze con i lavoratori.
  9. Promuovere la cultura della segnalazione: ogni anomalia, quasi infortunio o situazione pericolosa deve essere segnalata tempestivamente, senza timore di ripercussioni, come previsto dalle procedure di gestione della sicurezza.
  10. Verificare e aggiornare la documentazione: POS, PSC, DUVRI e certificazioni devono essere sempre coerenti con l’effettivo stato del cantiere e aggiornati in caso di variazioni nelle lavorazioni o nel personale.

Implicazioni operative per imprese e professionisti

L’applicazione di queste dieci regole richiede una pianificazione accurata e un controllo costante. I datori di lavoro devono garantire che ogni figura aziendale sia consapevole dei propri obblighi e riceva formazione adeguata. La vigilanza dei preposti, l’attività dei coordinatori per la sicurezza e l’impegno attivo dei lavoratori rappresentano i pilastri di un sistema di prevenzione realmente efficace. L’adozione di comportamenti coerenti e la verifica costante delle procedure permettono di ridurre incidenti, costi indiretti e tempi di fermo, migliorando al tempo stesso la produttività complessiva del cantiere.

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