emergenza caldo

Emergenza caldo, decreto a tutela degli edili e dei lavoratori agricoli

Il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza caldo. Ammontano complessivamente a 10 milioni di euro le risorse messe in campo.

Riguardo l’emergenza climatica, il provvedimento introduce, nello specifico, la possibilità di chiedere una specifica cassa integrazione aggiuntiva in edilizia agricoltura in caso di eventi non prevedibili o evitabili. Le aziende possono chiedere la CIGO escludendola dal conteggio normalmente previsto (52 settimane di cassa ordinaria nel biennio mobile in edilizia e 90 giorni nell’anno solare per la CISOA in agricoltura).

In agricoltura sarà anche possibile, come precisato in conferenza stampa, consentire ai datori di lavoro di fare una richiesta di intervento anche solo ed esclusivamente per alcune ore della giornata lavorativa, cosa che prima non era consentito.

Si prevede che le misure sull’emergenza caldo siano in vigore fino a fine anno, ma l’intenzione del governo – come indicato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, all’ultimo tavolo con le parti sociali – “è di rendere strutturale l’intervento con la prossima manovra di Bilancio”.

Emergenza caldo, come richiedere la cassa integrazione

Come sappiamo, tra gli eventi meteo che consentono di sospendere l’attività e far ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) c’è anche l’elevata temperatura che, come in questi giorni, espone i lavoratori a specifici rischi per la salute e la sicurezza.

Cos’è la CIGO

La CIGO può essere invocata in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto, nonché le cause riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione.

Presentazione della domanda

La cassa integrazione guadagni ordinaria con causale “eventi meteo” può essere richiesta attraverso il portale web dell’INPS tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “CIG Ordinaria”.

L’impresa è tenuta a comunicare:

– la durata prevedibile della sospensione o riduzione;

– il numero dei lavoratori interessati.

L’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non spetta per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

L’erogazione della cassa integrazione per caldo eccessivo INPS può avvenire tramite conguaglio su UNIEMENS, oppure mediante pagamento diretto al lavoratore.

ot23

OT23, nuovo modello per il 2024. Tutte le revisioni effettuate al modulo

Novità nel modello OT23 per il 2024, il modulo di domanda da utilizzare per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.

Il modello OT23 si utilizza per accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che siano in aggiunta a quelli obbligatori per legge (dlgs 81/08).

Oggi (20 luglio) l’incontro alla Direzione Generale dell’Inail a Roma per presentare le novità del modello OT23 per il 2024. Per Conflavoro ha partecipato Roberto Rinaldi, presidente Conflavoro PMI Rieti. 

Quali sono gli interventi per i quali, nel nuovo modello 2024, sono state apportate le modifiche più significative? Vediamoli di seguito.

SEZIONE A OT23 modello 2024, modifiche A-3-2; A-3.4; A-3.5; A-3.6; A-5.1

Per gli interventi A-3-2 (sostituzione di macchine ante 1996), A-3.4 (installazione su macchine operatrici semoventi di sua proprietà di dispositivi supplementari per assicurare/migliorare la visibilità della zona di lavoro) e A-3.5 (installazione di barriere materiali fisse per la separazione delle aree e percorsi pedonali da quelle di pertinenza delle macchine operatrici) è stata riformulata la descrizione dell’intervento e/o della documentazione da presentare, sia per facilitare l’utente nel fornire la documentazione richiesta, sia per facilitare la necessaria fase di verifica tecnico/ammnistrativa.

Relativamente all’intervento A-3.6 è stato previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore sia con uno analogo munito di strutture antiribaltamento (ROPS) sia con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS).

Per quanto riguarda l’intervento A-5.1 (prevenzione dei rischi derivanti dalle punture di imenotteri) si osserva una parziale riformulazione dell’elenco dei documenti da produrre, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente.

SEZIONE B, modifiche al punto B-10

Per quanto concerne la prevenzione del rischio di incidente stradale legato allo stato di ebbrezza (punto B-10), è stata considerata la difficoltà logistica dell’azienda di far seguire controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro, di competenza esclusiva del personale medico. Per questo motivo è stata ridotta notevolmente la documentazione da fornire, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (ignition interlock devices).

SEZIONE C, cosa cambia

Per l’intervento C-1.2 (interventi di insonorizzazione di uno o più ambienti di lavoro) è stato esplicitato il riferimento alla norma UNI 11347 per l’univoca identificazione delle strutture idonee all’insonorizzazione.

È stato poi eliminato l’intervento C-2.1 controllo dei DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione tramite esecuzione del “Fit test”, in quanto si tratta di un prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215.

Tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati al punto C-2.2 non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, d. lgs.81/2008).

Per le altre fattispecie della sezione C del modello OT23 2024, le modifiche apportate hanno il solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto per ottemperare ai singoli interventi.

SEZIONE D, modifiche al punto D-3

Per quanto riguarda il punto D-3, constatate le sue caratteristiche (contenuti formativi strutturati in micro-lezioni della durata di pochi minuti), è stata fatto espresso riferimento alla necessità che l’intervento venga erogato in modo sistematico e ripetuto nel tempo, e non una tantum, al fine di considerare la sua attuazione effettiva ed efficace in fase di valutazione della richiesta.

SEZIONE E, modifiche degli interventi E-3;E-4;E-5;E-9;E-14;E-17

Per l’intervento E-3 (adozione e mantenimento di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali) viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”: tale richiesta è stata inserita nell’ottica di agevolare le aziende che possono effettuare gli audit di verifica del sistema di gestione nel corso di più anni.

L’elenco dei sistemi di gestione previsti al punto E-4 del precedente modello, è stato ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato. Anche per questo intervento, tra i documenti necessari è stato previsto il documento contenente il “programma di audit”.

Al punto successivo E-5 è stato riformulato il testo per chiarire quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) sull’attuazione del modello, al suo mantenimento e, infine, al suo aggiornamento.

Dalla lista degli interventi del modello OT23 2024 sono stati eliminati il punto E-9 (Prassi di Riferimento UNI/PdR 18 :2016 “Responsabilità sociale delle organizzazioni – Indirizzi applicativi della UNI ISO 26000”) e il punto E-14. Nel primo caso, l’eliminazione si è resa necessaria in quanto le prassi di riferimento hanno validità quinquennale; nel secondo caso l’eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. è da molto tempo non attiva: conseguentemente non ha valutato e pubblicato alcuna prassi di riferimento.

Per l’intervento E-17, che prevede l’adozione un sistema di rilevazione dei mancati infortuni è stato precisato che l’intervento non si ritiene attuato qualora venga documentato un unico caso di “mancato infortunio”.

SEZIONE F, modifiche in F-2. F-7

Modifiche hanno riguardato l’intervento F-2 (adozione di un defibrillatore, in aziende per le quali tale dispositivo non è obbligatorio per legge), con particolare riguardo alla documentazione da produrre. Viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio. 

Per quanto concerne infine intervento F-7, che prevede l’adozione di sistemi di controllo  a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, è stata ampliata la platea dei dispositivi idonei a comprovare l’attuazione di questo specifico intervento. Nel caso di specie è stata prevista anche la possibilità di installare sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo, già considerati nel precedente modello OT23.

convenzioni di Ginevra

L’Italia ratifica le Convenzioni di Ginevra

L’Italia ha ratificato le convenzioni di Ginevra. Le convenzioni risalgono al 1981 e sono state successivamente aggiornate con protocolli attuativi fino all’accordo quadro del 2006 volto a promuovere la cultura della Sicurezza.

 la Legge 8 giugno 2023 n. 84 ratifica le seguenti Convenzioni di Ginevra:

  • Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981 e relativo Protocollo (20 giugno 2002, Ginevra);
  • Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187 (15 giugno 2006, Ginevra).

Cosa comporta la ratifica delle convenzioni di Ginevra in Italia

I principi della Convenzione del 1981 e dei successivi atti emanati dall’ILO sono rispecchiati nel Testo Unico della Sicurezza (decreto legislativo 81/2008).

La ratifica comportà per l’Italia l’onere di conformarsi pienamente ad obblighi di matrice internazionale, derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Organizzazione internazionale del lavoro. L’Organizzazione ILO è una Agenzia delle Nazioni Unite (ILO, International Labour Organisation), con sede a Ginevra.

La Convenzione di Ginevra n.187

Il protocollo impegna le parti a promuovere una politica nazionale, di un sistema nazionale e un programma nazionale di Sicurezza e Salute sul lavoro.

La Convenzione prevede anche un sistema che includa i contratti collettivi, una o più autorità responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché misure volte a promuove, a livello di impresa la cooperazione fra le parti.

industria alimentare

Industria alimentare, 73% degli infortuni nella lavorazione carni e prodotti da forno

In attesa dei dati del quinquennio 2018-2022, che saranno diffusi in occasione della presentazione del nuovo rapporto annuale, il periodico Dati Inail analizza l’andamento infortunistico e tecnopatico dell’industria alimentare italiana nel 2021.

Questo settore, leader in Europa per numero di imprese operanti e al terzo posto, dopo Germania e Francia, per fatturato, rappresenta una componente rilevante all’interno del tessuto manifatturiero nazionale con oltre il 12% del totale degli occupati, percentuale superata solo dalle attività metallurgiche e fabbricazione di prodotti in metallo.

Le attività più colpite sono quelle della lavorazione delle carni, prodotti da forno e latticini

Le attività più colpite sono quelle della lavorazione delle carni (3.249 casi denunciati), della produzione di prodotti da forno (2.749) e dell’industria lattiero-casearia (2.121), che insieme raccolgono il 73% degli infortuni e 19 decessi.

Le professioni più coinvolte sono quelle dei panettieri e pasticceri (17% delle denunce), macellai e pesciaioli (14%), operai addetti a macchine confezionatrici di prodotti industriali (11%) e commessi, personale addetto all’imballaggio e al magazzino, facchini e addetti allo spostamento di merci, con circa il 10% complessivamente.

Le denunce in crescita costante tra gli over 60

Gli infortunati sono prevalentemente uomini (due su tre), ma all’interno dei singoli comparti si segnalano evidenti differenze di genere. La componente femminile, per esempio, ha registrato un elevato numero di denunce nella produzione di prodotti da forno e nell’industria lattiero-casearia. Le lavoratrici infortunate sono generalmente più anziane rispetto agli uomini: quelle dai 50 anni in su rappresentano, infatti, il 36,3% sul totale dello stesso sesso rispetto al 30,7% degli uomini.

Nel complesso gli infortunati con più di 60 anni nel periodo compreso tra il 2018 e il 2021 hanno avuto un andamento infortunistico sempre crescente.        

La caduta dall’alto e lo scivolamento tra le cause più frequenti dei decessi

Nel 2021 più 9 casi mortali su 10 hanno riguardato il genere maschile, con oltre la metà dei deceduti di età superiore ai 49 anni.

Le donne che hanno perso la vita, invece, sono state quattro (tre in occasione di lavoro), tutte di età compresa tra i 50 e i 64 anni. Il calo rispetto al 2020 per i lavoratori e le lavoratrici è pari, rispettivamente, a nove e due decessi.

Oltre il 30% dei casi mortali avvenuti in occasione di lavoro è stato causato da caduta dall’alto o da inciampamento/scivolamento.  

Le malattie professionali nell’industria alimentare in aumento del 12,7% rispetto al 2017

Un ambito produttivo molto articolato e complesso come quello dell’industria alimentare espone i lavoratori anche a diverse tipologie di rischio di malattia professionale, derivanti dall’utilizzo di macchine, dall’esposizione ad agenti chimici, biologici e fisici, dalla movimentazione manuale dei carichi e da movimenti ripetitivi.

Nel quinquennio 2017-2021 le denunce di patologie lavoro-correlate nell’industria alimentare sono aumentate dalle 1.360 del 2017 alle 1.533 del 2021, con un incremento del 12,7% che è in controtendenza rispetto alla diminuzione dell’1,0% registrata nel complesso della gestione Industria e servizi, dai 45.996 casi del 2017 ai 45.552 del 2021.

Questa differenza è confermata anche prendendo in considerazione solo i casi definiti positivamente, con un aumento più contenuto per il settore alimentare, pari al 7,7% (dai 608 del 2017 ai 655 del 2021), a fronte però di un calo molto più significativo per l’insieme dell’Industria e servizi, pari al -9,2%.

Netta prevalenza delle patologie osteomuscolari e del tessuto connettivo

La fascia di età più colpita è quella dai 55 ai 59 anni, con il 25,8% delle tecnopatie riconosciute positivamente, seguita dalle fasce 50-54 e 45-49 anni, rispettivamente con il 22,6% e il 16,4%. Considerando anche il 14,1% dei lavoratori tra 60 e 64 anni e l’8,9% di quelli tra 40 e 44 anni, emerge che quasi il 90% dei casi è concentrato nelle età centrali della vita lavorativa, con quote molto marginali per gli under 40 e gli over 65.

La percentuale dei lavoratori stranieri che hanno contratto malattie professionali nel settore industria alimentare è pari al 21,9% del totale, significativamente più alta rispetto al 7,5% rilevato nel complesso della gestione Industria e servizi.

Tra le patologie riscontrate, quasi il 73% sono malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, in particolare dorsopatie e disturbi dei tessuti molli, seguite dalle patologie del sistema nervoso (20,9%), dalle malattie dell’orecchio (2,6%) e dalle malattie del sistema respiratorio (2,2%).

alternanza scuola-lavoro

Alternanza scuola-lavoro e apprendistato duale, Conflavoro PMI al Tavolo sulla Sicurezza

Ampliare il ricorso allo strumento del protocollo d’intesa tra ministero e singole associazioni di categoria interessate, per valorizzare e tutelare al meglio la pratica dell’alternanza scuola-lavoro. È la necessità emersa oggi al nuovo incontro del Tavolo sulla sicurezza lavoro cui erano presenti le massime autorità di settore, tra cui Paolo Pennesi capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e le principali associazioni. 

Alternanza scuola-lavoro, l’intervento di Conflavoro PMI

Per Conflavoro PMI è intervenuto il segretario generale Enzo Capobianco. “Concordiamo sulla necessità di attuare un sempre maggiore sforzo comune per la diffusione della cultura della sicurezza a partire dalle scuole – spiega – e in particolar modo per gli studenti in alternanza scuola-lavoro. Ben venga allora la sinergia con il ministero: noi di Conflavoro ad esempio collaboriamo da tempo in questa ottica con le istituzioni e gli istituti scolastici per diffondere e sostenere, sotto ogni profilo, l’apprendistato duale. È un percorso che funziona se affrontato con spirito di massima collaborazione e di certo la nostra associazione sarà al fianco del ministero anche per la tutela e la sicurezza di chi è attivo in prima persona nell’alternanza scuola-lavoro, dunque non solo gli studenti ma anche le imprese che credono e investono seriamente in questo processo. La sicurezza venga prima di tutto perché nessuno, soprattutto i giovani studenti in formazione, deve più morire sul lavoro”.

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