legno

Lavorare il legno, come proteggersi dal rischio macchine

Sono diversi gli incidenti professionali che avvengono nel settore della lavorazione del legno, molti anche a causa dell’utilizzo di macchine e attrezzature.

Lavorare il legno, le macchine intestatrici

Come si legge in un documento dell’Inail sui rischi connessi alla lavorazione del legno, la lama dell’intestatrice non deve essere raggiungibile da nessun lavoratore; per questo motivo, la macchina dovrà essere segregata delimitandola con una recinzione, all’interno della quale si può accedere solo attraverso un cancello collegato a un piccolo interruttore che interrompa immediatamente il funzionamento della macchina in caso di apertura del cancello.

Per bloccare la lama, la macchina intestatrice deve essere provvista di un freno motore che ne arresti i moti inerziali e blocchi la lama al momento dell’arresto della macchina stessa. Non tutte le macchine però hanno un freno-motore, per questo è necessario ricorrere ad alternative per ridurre i rischi per i lavoratori.

Per ridurre i rischi di contatto nell’area dell’intestatrice, la macchina dovrà essere dotata di:

  • interruttore di arresto di emergenza a forma di fungo, di colore rosso, installato in posizione facilmente raggiungibile dall’operatore;
  • bobina di minima tensione, per lo sgancio automatico dell’interruttore generale della macchina;
  • recinzione all’interno della quale si può accedere solo attraverso un cancello, collegato a microinterruttore, che interrompa immediatamente il funzionamento della macchina, in caso di apertura del cancello stesso;
  • cuffia metallica di protezione della parte superiore dell’intestatrice, che intercetti le schegge e lasci libero solo il tratto di lama impegnato nella lavorazione.

Lavorare il legno, le macchine refilatrici

Riguardo invece al taglio delle tavole in legno con refilatrice, l’operatore “dovrebbe utilizzare dei guanti per proteggere le mani contro tagli e altre aggressioni meccaniche. Il guanto dovrà avere una buona resistenza ai rischi di tipo meccanico, pertanto è molto importante saper scegliere il guanto più idoneo all’operazione”.

I guanti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

  • devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente calzabili, riposti al termine del turno in luoghi adeguati (armadietti) e non abbandonati sui ripiani o nei luoghi di lavoro;
  • devono riportare il nome del produttore, le caratteristiche di utilizzazione e la descrizione della tipologia;
  • non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco, perché si deve evitare il ristagno del sudore, e la limitazione al movimento delle mani e alla capacità di presa; 
  • non devono essere infilati con le mani sporche;
  • devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno, per far evaporare il sudore e, possibilmente, cosparsi di talco all’interno;
  • devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione dal rischio, al fine di non creare problemi alla capacità di presa e all’articolazione delle mani.
Testo Unico

Testo Unico, versione aggiornata a gennaio 2023. Le novità

Il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (dlgs 81/08) è stato aggiornato e modificato. Di seguito un elenco di tutte le modifiche.

Per scaricare la nuova versione 👉 Testo Unico aggiornato a gennaio 2023

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, versione gennaio 2023

▪ Inserito il Decreto Ministeriale 28 settembre 2021 recante “Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di idoneità, a norma dell’articolo 26-bis, comma 5, del d.lgs. n. 139/2006”;

▪ Modificato l’art. 14, comma 1, come disposto dall’art. 12-sexies, comma 1 del D.L. 21/03/2022, n. 21 (G.U. 21/03/2022, n. 67) convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (G.U. 20/05/2022, n. 117);

▪ Inserito nel Testo Unico l’Accordo Stato Regioni rep. n. 142/CSR del 27.07.2022, recante “Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 81/2008, come modificato dal decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.215, recante le misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;

▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 02 del 20 gennaio 2021 con il Decreto Direttoriale n. 63 del 01 agosto 2022 – Decimo elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l’effettuazione dei lavori sotto tensione;

▪ Inseriti gli interpelli n. 1 del 19/07/2022, n. 2 del 26/10/2022 e n. 3 del 15/12/2022;

▪ Inserite le modifiche al decreto 1° settembre 2021, recante: “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, operate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 15/09/2022 (G.U. n. 224 del 24/09/2022, in vigore dal 25/09/2022);

▪ Inserito il Decreto Interministeriale 30/09/2022 sulla definizione di criteri e modalità per le autorizzazioni alle deroghe al rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) di cui all’articolo 208, comma 1, del medesimo Decreto legislativo n. 81 del 2008 (Comunicato pubblicato sulla G.U. del 15/10/2022 n. 242);

▪ Inserito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 171 del 11.10.2022, sull’istituzione del repertorio nazionale degli organismi paritetici;

▪ Inserita nel Testo Unico anche la nota DCPREV prot. n. 12301 del 07/09/2022 avente ad oggetto: DM 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Ulteriori indicazioni procedurali per le attività di formazione e materiali didattici per i corsi di formazione per addetti antincendio;

▪ Inserita la circolare VVF prot.16579 del 07/11/2022 avente ad oggetto: decreto 15 settembre 2022 – Modifica al decreto 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81”;

▪ Inserito il collegamento esterno alla nota MLPS prot. 10912 del 24.11.2022, riguardante l’aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII e dell’art. 71, comma 11;

▪ Sostituito il Decreto Direttoriale n. 62 del 29 luglio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 116 del 19 dicembre 2022 – Trentacinquesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11;

▪ Inserite le modifiche introdotte dal Decreto 29 settembre 2022, n. 192 (G.U. 13/12/2022, n. 290, entrata in vigore del provvedimento 27/12/2022) agli artt. 1 e 2 e l’inserimento dell’art. 5-bis al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008, n. 37.

edilizia

Edilizia, 524 infortuni all’anno per temperature estreme. Lo studio Inail

È stato condotto dall’Inail uno studio con l’obiettivo di stimare gli effetti delle temperature estreme sugli infortuni occupazionali nel settore dell’edilizia in Italia. Si tratta del primo studio di dimensione nazionale condotto nel nostro Paese su questo tema ed ha riguardato 184.936 infortuni sul lavoro riconosciuti dall’Inail nel periodo 2014-2019.

Sono 524 per anno gli infortuni occupazionali stimati in edilizia

La serie storica giornaliera delle temperature ad alta risoluzione è stata utilizzata per l’analisi dell’esposizione. I risultati stimano 524 infortuni occupazionali per anno in edilizia, attribuibili all’esposizione a temperature estreme, con una variabilità dei rischi in relazione all’età (maggiori nei lavoratori giovani per il caldo). Lo studio è valorizzato dall’uso delle variabili Esaw (European statistics on accidents at work) che permettono di collegare l’infortunio alle condizioni in cui è avvenuto: il tipo di luogo, il tipo di lavoro, l’attività fisica specifica, l’agente materiale dell’attività fisica specifica e la deviazione.

Muratori e idraulici sono lavoratori a rischio

Questo ha permesso di identificare i cantieri e i siti industriali come luoghi a rischio, i muratori e gli idraulici come mansioni a rischio, così come le lavorazioni con utensili, l’uso di macchinari e il maneggio di oggetti, attività fisiche soggette a rischio per alte temperature.

Lo studio ha inoltre evidenziato che le ondate di calore accentuano il rischio di infortunio a seconda della intensità del fenomeno.



settore energia

Settore energia, 5mila infortuni dal 2017 al 2021

Il nuovo numero di Dati Inail dedica un approfondimento al settore energia. Nel 2021 le aziende del comparto assicurate con l’Inail erano circa quattromila, per un totale di 117mila addetti, l’84% dei quali occupati nella fornitura dell’elettricità, il 12% in quella del gas e il rimanente 4% in quella del vapore e dell’aria condizionata.

Tra il 2017 e il 2021 denunciati circa cinquemila infortuni nel settore dell’energia

Nel quinquennio 2017-2021 sono stati denunciati circa 5mila infortuni: due terzi nella divisione della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica; più di un quarto in quella del gas e i restanti nell’erogazione di vapore e aria condizionata. Trattandosi di un settore che occupa principalmente uomini, oltre l’80% delle denunce riguarda il genere maschile.

Le professioni più coinvolte, con oltre un terzo dei casi (1.710), sono quelle degli elettricisti (installatori, manutentori di impianti e riparatori di linee elettriche, di distribuzione, tiralinee), dei tecnici addetti alla distribuzione sia dell’energia elettrica che del gas e dei tecnici addetti alla produzione di energia termica ed elettrica. I casi mortali denunciati tra il 2017 e il 2021 sono stati 18 (14 nella sola divisione della fornitura di energia elettrica), di cui 10 hanno riguardato i lavoratori di età compresa tra i 49 e i 59 anni e cinque quelli tra i 60 e i 65 anni.

Le cause e le conseguenze più frequenti degli infortuni nel settore energia

Le cause di infortunio nel settore energia sono molteplici, come impianti e installazioni che non presentano una sufficiente protezione da folgorazione, cavi sotto tensione non isolati o non adeguatamente segnalati, il non rispetto della distanza di sicurezza dai sistemi sotto tensione o il cattivo stato di macchinari e impianti.

Dei 2.739 casi avvenuti in occasione di lavoro e accertati positivamente, un terzo ha causato delle lussazioni, un quarto delle contusioni e circa un sesto delle fratture. Per la peculiarità delle attività svolte, gli organi maggiormente colpiti da lesioni sono la mano (500 casi), la colonna vertebrale (344) e le estremità degli arti inferiori: ginocchio (284) e caviglia (278).

Il focus sulla sicurezza negli impianti a rischio di incidente rilevante nel settore energia

Il nuovo numero del periodico statistico dell’Istituto comprende anche un focus dedicato alla normativa che regola il settore degli impianti a rischio di incidente rilevante nel settore energia, tra cui rientrano tra l’altro la maggior parte delle raffinerie come pure i depositi di Gpl o gas naturale con uno stoccaggio superiore a 50 tonnellate, che è l’unico in cui è previsto l’obbligo di legge di adottare un sistema di gestione per la sicurezza.

A seguito del tragico incidente di Seveso del luglio 1976, la Comunità europea decise di avviare una politica comune per evitare che potessero ripetersi incidenti dalle conseguenze così devastanti per gli abitanti e per l’ambiente circostante.

Nacque così la direttiva 82/501/CEE (la cosiddetta Direttiva Seveso I), seguita nei decenni successivi da altre direttive che hanno introdotto anche il principio della necessità di un approccio gestionale, e non solo basato sulla sicurezza impiantistica, per prevenire gli incidenti rilevanti.

disinfezione

Disinfezione negli ambienti sanitari contro il rischio biologico

Il periodo della pandemia da Covid-19 ha messo maggiormente in luce la necessità di attuare una corretta attività di disinfezione degli ambienti sanitari, attraverso l’impiego di impianti, dispositivi, apparecchiature o manualmente.

La possibilità di contrarre una malattia infettiva in seguito all’esposizione ad agenti biologici durante lo svolgimento del proprio lavoro in strutture ospedaliere e socioassistenziali, rappresenta infatti un pericolo molto concreto.

Gli strumenti di contrasto delle infezioni si sono dimostrati d’importanza fondamentale per contenere e limitare il diffondersi di patologie infettive negli spazi adibiti a cura, diagnosi ed assistenza dei pazienti.  

Incremento delle infezioni lavorative in ambito sanitario

 Il fact sheet segnala l’incidenza crescente delle Infezioni Correlate all’Assistenza (Ica) nel numero dei decessi nella Sanità, che si attestavano anche nel periodo precedente la pandemia intorno alle 10 mila unità all’anno a livello nazionale, come riportato dai dati del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC).

Le Ica possono coinvolgere sia gli operatori che qualsiasi tipologia di utenti delle strutture sanitarie ed assistenziali. L’aumento di tali infezioni è strettamente legato alla difficoltà di debellare gli agenti infettivi responsabili, che risultano resistenti anche ai farmaci di ultima generazione.  

La valutazione del rischio biologico nella normativa vigente

L’esposizione ad agenti patogeni è un pericolo correlato all’esercizio delle attività clinico-diagnostiche, terapeutiche, assistenziali e sociosanitarie. Gli articoli 271 e 272 del decreto legislativo n.81 del 2008 prevedono di individuare le condizioni di rischio di esposizione ad agenti biologici nell’ambiente di lavoro per i diversi soggetti coinvolti. Tale valutazione è intesa come uno strumento necessario per l’identificazione e l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

La scelta dell’idonea attività di disinfezione

Tra le attività di sicurezza, la disinfezione è quella prioritaria per la tutela della salute delle persone presenti nelle strutture sociosanitarie. È necessario, quindi, individuare la modalità più adeguate di decontaminazione dei dispositivi e degli impianti presenti negli ambienti sanitari. Inoltre, è richiesto di dimostrare la verifica di efficacia delle procedure di disinfezione effettuate in relazione ai diversi fattori di rischio biologico.

Una panoramica sulle modalità di decontaminazione di impianti e dispositivi

La nota contiene una descrizione accurata delle diverse modalità di attuazione della disinfezione, intesa come misura di sicurezza, per gli endoscopi, per l’impianto idrico e per la decontaminazione dell’aria in ambienti confinanti nelle strutture di cura.

Nel trattare tali argomenti, il documento si sofferma non solo sull’esposizione tecnico-scientifica delle procedure, ma anche sull’innovazione tecnologica e sugli adempimenti previsti dalla normativa europea e nazionale vigente.

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