Infortuni e malattie professionali: tre osservazioni dai dati Inail

3 osservazioni sulla relazione annuale dell’Inail su infortuni e malattie professionali

La relazione annuale dell’Inail, presentata il 3 luglio 2025, fotografa l’andamento di infortuni e malattie professionali in Italia, con riferimento al 2024 e ai primi cinque mesi del 2025. Il quadro che emerge evidenzia progressi parziali e criticità persistenti, richiamando l’urgenza di azioni mirate in termini di prevenzione, innovazione e risorse economiche.

Il presidente dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, ha ricordato che la missione dell’Inail è radicata nella Costituzione, in particolare nell’articolo 38, secondo comma, che riconosce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione. Tale missione si esplica attraverso quattro direttrici: finanziamenti alle imprese che investono in sicurezza, riduzione dei premi assicurativi a chi migliora le proprie condizioni operative, iniziative di informazione e formazione per la diffusione della cultura della prevenzione, sviluppo tecnologico a supporto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I dati del 2024 e dei primi mesi del 2025

Nel 2024 sono state presentate 593.000 denunce di infortunio, con un lieve incremento dello 0,4% rispetto all’anno precedente. Di queste, 515.000 hanno riguardato lavoratori (in calo dell’1%), mentre ben 78.000 hanno interessato studenti, con un aumento del 10,5%. Un dato che richiama l’attenzione sul rischio scolastico e formativo, troppo spesso sottovalutato.

Gli infortuni mortali sono stati 1.202, uno in più rispetto al 2023. Anche qui emerge una differenza: leggera diminuzione per i lavoratori (da 1.193 a 1.189), ma crescita per gli studenti (da 8 a 13). I settori più colpiti restano costruzioni, trasporto e magazzinaggio e manifatturiero. Si registra, inoltre, la ripresa degli infortuni in itinere, tornati ai livelli pre-pandemia, con una crescita del 3,1% e oltre 101.000 casi.

Le denunce di malattie professionali hanno raggiunto quota 88.000, il dato più alto dagli anni Settanta, con un incremento del 21,8% rispetto al 2023. Le patologie denunciate riguardano in larga misura apparato muscolo-scheletrico, malattie respiratorie e forme tumorali correlate all’esposizione professionale.

Per i primi cinque mesi del 2025, i dati indicano una flessione complessiva delle denunce di infortunio (247.681, -1,4% rispetto al 2024), con 166.296 casi riferiti a lavoratori (-2,2%). Al contrario, gli incidenti mortali crescono: 386 decessi, con un aumento del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tuttavia, se si escludono gli studenti, i decessi risultano in lieve calo (271 contro 280). Le malattie professionali continuano a salire, con 42.383 denunce (+9% rispetto al 2024).

Tre osservazioni decisive sui dati Inail

La lettura dei dati porta a tre considerazioni centrali:

1. La soglia delle mille vittime annue non è abbattuta. Restano oltre 1.200 i decessi sul lavoro nel 2024. Le cause — dall’incuria all’obsolescenza tecnologica, fino a comportamenti illeciti — vanno aggredite con politiche incisive, senza mai considerare le morti sul lavoro come fatalità inevitabili.

2. Prevenzione prima della vigilanza. Serve un cambio di prospettiva: la vigilanza resta importante, ma il cuore della strategia deve essere la prevenzione. Innovazioni come l’intelligenza artificiale, i droni e i robot per monitorare o sostituire attività pericolose rappresentano strumenti concreti per ridurre l’esposizione al rischio.

3. Liberare risorse Inail trattenute dal Tesoro. Una parte significativa dei fondi Inail viene destinata al mantenimento dell’equilibrio del bilancio statale. Per migliorare la prevenzione e rafforzare gli investimenti in sicurezza, queste risorse dovrebbero essere almeno in parte restituite alla loro funzione originaria: proteggere la vita dei lavoratori.

Impatti per imprese e lavoratori

Il quadro delineato dalla relazione Inail conferma che il sistema della sicurezza deve essere potenziato, valorizzando la formazione, l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca, parti sociali e aziende. Per le imprese, ciò significa programmare investimenti in prevenzione e adottare modelli organizzativi certificabili e trasparenti. Per i lavoratori, vuol dire poter contare su un sistema che non si limita a intervenire a posteriori, ma che agisce per ridurre concretamente i rischi quotidiani.

Sicurezza nelle aree critiche sanitarie: tecnologie anti-infezioni

Sicurezza nelle aree critiche sanitarie: tecnologie anti-infezioni

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresentano una sfida significativa per la sicurezza sanitaria, generando ingenti costi umani e prolungamenti delle degenze. Il contrasto efficace a questa minaccia passa attraverso l’adozione di soluzioni avanzate e integrate, che garantiscano protezione sia agli operatori sia agli utenti.

Una prima linea di difesa è costituita dall’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) con specifiche tecniche innovative: le divise devono offrire una barriera efficace e al tempo stesso garantire libertà di movimento per svolgere in sicurezza l’attività assistenziale. Anche le semi-maschere filtranti per le vie aeree, rispondenti alle norme vigenti, rappresentano un filtro indispensabile contro microrganismi pericolosi.

Oltre all’abbigliamento e agli strumenti individuali, la disinfezione degli ambienti è cruciale. Sistemi automatizzati di aerosolizzazione delle superfici, monitorati attraverso software dedicated, permettono un controllo continuo dell’efficacia degli interventi. Anche il trattamento delle reti idriche riveste un ruolo fondamentale: l’installazione di dispositivi di filtrazione consente di preservare la qualità dell’acqua nelle aree critiche, proteggendo pazienti e personale.

Valori limite e di riferimento per sostanze pericolose

Valori limite e di riferimento per sostanze pericolose

Le esposizioni professionali a sostanze chimiche richiedono una valutazione rigorosa dei diversi valori di concentrazione disponibili. Tra questi, si distinguono:

  • Valore limite di esposizione professionale (VLEP): concentrazione massima media ponderata nel tempo (8 ore o 15 minuti) tollerabile nel luogo di lavoro.
  • Valore limite biologico (VLB): concentrazione massima accettabile di una sostanza o del suo metabolita nei mezzi biologici (sangue, urina, ecc.).
  • Valore di riferimento ambientale (VRA): concentrazione misurata nella popolazione generale utile per valutare l’apporto dell’esposizione lavorativa in contesti già contaminati.
  • Valore di riferimento biologico (VRB): concentrazione di una sostanza o suo biomarcatore nella popolazione, utile per individuare esposizioni anomale.
  • DNEL/DMEL (Derived No-/Minimal Effect Levels): livelli indicativi introdotti dal regolamento REACH, rappresentano concentrazioni sotto le quali non si prevedono effetti o provocano un minimo effetto, validi per lavoratori o popolazione generale.

Conoscere la distinzione tra questi valori è essenziale per valutare correttamente l’esposizione, orientare le misure preventive e tutelare la salute dei lavoratori.

Uso sicuro delle scale in appoggio: buone prassi operative

Uso sicuro delle scale in appoggio: buone prassi operative

L’utilizzo delle scale portatili in appoggio richiede misure preventive ben definite, soprattutto per evitare cadute e infortuni.

La prima best practice consiste nel verificare lo stato della scala prima di ogni utilizzo: controllare la tenuta dei piedi, l’integrità dei montanti e la solidità dei gradini. In presenza di danni, l’attrezzatura non deve essere impiegata.

La lunghezza corretta è decisiva: la scala deve sporgere almeno di un metro oltre il piano superiore. Se è utilizzata come accesso a un piano di lavoro elevato, è fondamentale che il passaggio sia protetto—come con sistemi di presa, protezioni collettive o un punto di ancoraggio per i DPI anticaduta, da impiegare solo per interventi brevi.

L’angolo di inclinazione ideale si ottiene seguendo la regola del “gomito”, che assicura l’angolo corretto attorno ai 70°. Anche i piedi della scala vanno posizionati su superfici stabili, antisdrucciolevoli e ben ancorate, eventualmente assistiti da stabilizzatori o da un operatore a terra. Anche l’estremità superiore va bloccata con funi o ganci certi, per impedire rotazioni o ribaltamenti.

In fase di salita, è preferibile usare scale con gradini antiscivolo e con profondità superiore a 80 mm. Il corpo va sempre rivolto verso la scala, mantenendo le mani libere e saldamente appoggiate. Le scarpe devono avere suola antisdrucciolevole. Gli attrezzi vanno trasportati in appositi contenitori codificati, evitando di afferrarli durante la salita.

Nella gestione delle aperture superiori, è consigliato:

  • Utilizzare solo punti di ancoraggio certificati o con portata minima di 10 kN;
  • Evitare il lavoro da soli durante l’uso dei DPI anticaduta;
  • Prediligere materiali isolanti (legno o vetroresina) se si opera vicino a linee elettriche.

Infine, anche lo stoccaggio della scala merita cura: va custodita in ambienti asciutti, ben ventilati e protetti da agenti aggressivi; le scale in legno sono particolarmente sensibili a umidità e nebbie.

DVR VS DVR standardizzato: obblighi e sanzioni

DVR vs DVR standardizzato: obblighi e sanzioni

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta un obbligo fondamentale del datore di lavoro finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 17 del DLgs 81/2008 assegna al datore di lavoro la responsabilità non delegabile di valutare tutti i rischi presenti e predisporre il relativo documento.

Il ricorso al DVR standardizzato è consentito esclusivamente alle piccole imprese (fino a 10 o fino a 50 lavoratori), escluse quelle ad alto rischio, come centrali termoelettriche, aziende industriali a rischio rilevante, impianti chimici o ambienti con esposizione ad agenti chimici o cancerogeni. I modelli standardizzati permettono di semplificare la stesura del documento, ma richiedono comunque un adattamento coerente alla realtà aziendale.

Sanzioni per omissioni o incompletezze nel DVR

La mancata redazione del DVR è sanzionata penalmente con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da circa 2.500 a 6.400 euro. Nel caso di aziende con rischi particolarmente elevati, la pena può aumentare fino a 8 mesi di arresto o un’ammenda fino a 8.000 euro.

Se il DVR è incompleto o non aggiornato — ad esempio, mancante delle misure di protezione, dei DPI, delle procedure operative, del piano di miglioramento o dell’elenco dei ruoli responsabili — sono previste ammende tra 1.000 e 4.000 euro, a seconda della gravità della carenza.

In situazioni aggravate da reiterazione dell’inadempimento, il datore di lavoro può subire la sospensione dell’attività e persino l’interdizione dai lavori pubblici.

Obbligo di aggiornamento continuo

Il DVR non ha una scadenza definita, ma deve essere rivisto in caso di modifiche a processi, tecnologie, organizzazione del lavoro, infortuni o richieste di accesso a benefici normativi. Un aggiornamento tempestivo è parte integrante della cultura della sicurezza ed è un obbligo previsto dal DLgs 81/2008.

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