transfrontalieri

Transfrontalieri: rapporto dell’Ela su telelavoro e sicurezza ai tempi del Covid-19

Importante rapporto quello pubblicato dall’autorità europea sul lavoro lo scorso 29 luglio riguardante in particolar modo i transfrontalieri.

Lo scorso 29 luglio l’Ela ha stilato un rapporto che ha analizzato le misure attivate dagli Stati UE per un approccio flessibile all’organizzazione lavorativa. Legislazione in vigore e scadenza, le restrizioni che hanno interessato e stanno interessando i lavoratori transfrontalieri in termini sanitari per lo svolgimento del lavoro nello Stato nel quale sono assunti. I cambiamenti e gli adattamenti delle differenti normative sociali.

Come è strutturato il rapporto?

Un rapporto affiancato da singole schede analitiche per ogni Paese, strutturate su uno stesso schema di domande che consente una lettura comparata immediata, affiancato da un breve riepilogo delle principali misure in vigore

Nella scheda riguardante l’Italia sono evidenziati ad esempio gli accordi bilaterali Italia – Svizzera del 20 giugno 2020, prorogati poi nel maggio 2021 al 31 dicembre 2021 e un accordo simile siglato dall’Italia con il Principato di Monaco il 10 maggio 2021.


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Bando Inail Isi

Bando Inail Isi: scongiurato il click-day ad agosto per le aziende partecipanti

Il click day per accedere ai fondi messi a disposizione dal bando Inail Isi 2020 non si terrà prima della metà di settembre.

Possono tirare un respiro di sollievo le imprese partecipanti, ossia quelle che hanno preparato e registrato una domanda per il bando Inail entro il 15 luglio, laddove avessero temuto che l’Inail fissasse il click-day ad agosto.

Attraverso i canali ufficiali, l’Inail ha informato che le regole tecniche per l’inoltro della domanda telematica e le date dell’apertura dello sportello informatico saranno diffuse il 14 settembre, non prima. A questo punto è facile presumere che il click-day relativo al bando inail si possa tenere nella seconda metà del mese di settembre 2021, considerando che la pubblicazione delle regole tecniche avviene almeno sette giorni prima dell’apertura dello sportello.

Cosa sarà consentito dal 20 luglio?

Dal 20 luglio le imprese possono scaricare dal portale telematico il codice identificativo della domanda, utile alla partecipazione al click-day. Tuttavia, visti i tempi lunghi per giungere alla pubblicazione della data per l’invio, l’operazione di scaricamento del codice non riveste particolare urgenza.

Nonostante ci siano all’incirca due mesi prima di arrivare al click-day, le imprese, dopo la chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande online avvenuta alle ore 18 del 15 luglio scorso, non possono più modificare le istanze presenti sul sistema.

I soggetti destinatari che hanno raggiunto o superato la soglia di ammissibilità prevista e che hanno salvato definitivamente la propria domanda, soddisfano i requisiti previsti per il rilascio dei codici identificativi. A questo punto, possono quindi già accedere alla procedura informatica per effettuare il download dei codici identificativi.

Ecco la procedura da seguire?

La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento, contenente uno o più codici, che dovrà essere custodito dall’impresa e utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico.

Entro 14 giorni dallo svolgimento del click-day, sul sito www.inail.it saranno pubblicati gli elenchi provvisori in ordine cronologico di tutte le domande del bando Inail con evidenza di quelle collocate in posizione utile per il finanziamento.

La pubblicazione sul sito costituirà formale comunicazione degli esiti e del periodo utile per il perfezionamento della domanda. I soggetti destinatari dei contributi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione degli elenchi ed entro il termine con gli stessi formalmente comunicato, dovranno far pervenire all’Inail la documentazione richiesta dal bando in base alle varie tipologie di progetto ammissibili.

Nel frattempo, le imprese possono già avviare l’investimento assumendosi comunque l’intero onere del progetto laddove l’istanza non dovesse andare a buon fine.


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Lavoratore No-vax

Lavoratore no-vax: la sospensione e lo stop alla retribuzione sono legittimi

Secondo il Tribunale di Modena, l’azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore no-vax quindi contrario al vaccino anti Covid-19.

L’ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio fa il punto sui diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia. “Il datore di lavoro – si legge nella pronuncia – si pone come garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che per diverse ragioni si trovano all’interno dei locali aziendali e ha quindi l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori”.

Il Tribunale ricorda come la direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020 abbia incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Rientra quindi tra i doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 81/2008, quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.

 Non basta più l’uso delle mascherine, come invocato dalle due ricorrenti, per proteggersi adeguatamente. Così come il datore di lavoro non è tenuto a fornire al lavoratore ulteriori informazioni sui rischi/benefici della vaccinazione, trattandosi di informazioni ormai notorie.

Nello specifico, da dove è partito il ricorso?

Nel caso di specie, a presentare il ricorso erano state due fisioterapiste di una RSA assunte da una cooperativa di Modena che le aveva sospese senza retribuzione a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi. La sospensione era avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge 44/2021 che ha imposto l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, che quindi non avendo efficacia retroattiva non poteva applicarsi in questo caso.

Il Tribunale ricostruisce allora la vicenda in via generale, delineando il quadro della normativa esistente. Anche se il rifiuto a vaccinarsi non può dar luogo a sanzioni disciplinari, può comportare però conseguenze sul piano della valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione.

Così per chi lavora a contatto col pubblico oppure in spazi chiuso vicino ad altri colleghi la mancata vaccinazione può costituire un motivo per sospendere il lavoratore senza retribuzione. Non trova pregio neppure l’asserita violazione della privacy delle lavoratrici che avevano sottoscritto il consenso informato sulla mancata sottoposizione al vaccino che può essere valutata dal medico aziendale per stabilire l’inidoneità del “lavoratore no-vax” alla mansione.

I diritti e i doveri alla base della normativa

Il diritto alla libertà di autodeterminazione – spiega l’ordinanza- deve essere bilanciato con altri diritti di rilievo costituzionale come la salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica fissato dall’articolo 41 della Costituzione.

Pertanto se il datore di lavoro non dispone di mansioni che non prevedano contatti con l’utenza può decidere di sospendere il lavoratore no-vax. Il principio di solidarietà collettiva, grava su tutti (compresi i lavoratori) e rende legittima la scelta del datore di lavoro di allontanare momentaneamente il lavoratore no-vax.

Tutti gli studi clinici condotti finora, conclude il provvedimento, hanno dimostrato l’efficacia dei vaccini nella prevenzione del Covid-19. La circostanza che le autorità regolatorie abbiano autorizzato la somministrazione del vaccino a partire da 12 anni serve ad escludere la natura sperimentale dello stesso, rafforzata dal fatto che allo stato non ci sono evidenze scientifiche che provino il rischio di danni irreversibili a lungo termine.


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Lavoro agile

Lavoro agile: non cambia nulla per il collocamento obbligatorio delle persone disabili

Coloro che usufruiscono della modalità di lavoro agile rientrano nella base di computo per determinare la quota di riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle persone disabili.

Questo chiarimento relativo alle aziende e ai lavoratori alle prese con il lavoro agile è dato dall’interpello 3 del 9 giugno 2021 del ministero del Lavoro. Inoltre, con la nota 966 del 17 giugno 2021, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito come applicare la sanzione per la mancata assunzione di personale disabile in relazione a più annualità.

Sono gli ultimi chiarimenti forniti sul collocamento obbligatorio dei lavoratori con disabilità: l’obbligo dei datori di presentare la richiesta di avviamento di questi lavoratori ai servizi territorialmente competenti è stato sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza Covid-19, ma si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli ammortizzatori Covid (circolare 19/2020 del ministero del Lavoro).

Nello specifico, cosa stabilisce la legge 68/1999?

La legge 68/1999 stabilisce che per determinare il numero di persone disabili da assumere sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. La norma individua anche le categorie di lavoratori non computabili per calcolare la quota di riserva, facendo salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore.

Le aziende dovranno escludere dai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato i dipendenti disabili già in forza, i dirigenti, i lavoratori con contratto a termine fino a sei mesi, i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, i lavoratori a domicilio, i lavoratori impiegati all’estero, gli apprendisti, i lavoratori socialmente utili, i collaboratori, mentre i lavoratori a tempo parziale dovranno essere conteggiati pro quota.

Il lavoratore somministrato potrà essere computato nella quota di riserva purché la durata della missione non sia inferiore a dodici mesi. È escluso il personale viaggiante e navigante per le aziende del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre. Non sono tenuti ad assumere personale con disabilità le imprese del settore edile per il personale di cantiere e gli addetti al trasporto.

Ulteriori precisazioni sul lavoro agile

L’articolo 23 del Dlgs 80/2015 stabilisce che i lavoratori in telelavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti. Il ministero del Lavoro, tuttavia, ritiene che tale esclusione non sia presente nella disciplina del lavoro agile che, del resto, risponde anche a esigenze differenti.

I lavoratori in smart working devono rientrare quindi nel calcolo per determinare la base di computo. La legge 68/1999 impone ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere lavoratori disabili nelle seguenti misure:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, per un organico da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per poter adempiere agli obblighi di legge, i datori di lavoro devono inviare online il prospetto informativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, solo se nell’anno precedente sia avvenuta una variazione della base occupazionale tale da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. 


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Consulenti del Lavoro Esami 2021

Consulenti del Lavoro: esami 2021 previsti in modalità semplificate

Per i Consulenti del Lavoro sono state rese note le modalità di svolgimento degli esami del 2021 valide per l’abilitazione alla professione.

A parziale modifica del Decreto Direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, il Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 ha prorogato a venerdì 10 settembre 2021 i termini di scadenza per l’invio delle domande di ammissione all’esame per consulenti del lavoro.

Inoltre, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto Direttoriale n. 46 del 16 luglio 2021 è stato previsto – anche per la sessione 2021 – che l’esame di Stato per l’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sia costituito esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove orali avranno inizio a decorrere dal 25 ottobre 2021, secondo i calendari adottati dalle singole commissioni. Si ricorda, tra l’altro, che l’accesso alla procedura d’iscrizione avverrà tramite le credenziali SPID o attraverso l’accesso CIE.

Le modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro sono state fornite dall’INL con la nota n. 5184 del 16 luglio 2021.

Entro quando presentare le domande di ammissione?

L’art. 3 del D.D. n. 46 del 16.07.2021 differisce il termine di presentazione delle domande di ammissione alla data del 10 settembre 2021. Come noto, la domanda di ammissione all’esame di Stato per i Consulenti del Lavoro deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica.

Al riguardo il MLPS ha messo a disposizione un apposito applicativo accessibile tramite link https://servizi.lavoro.gov.it/abilitazionecdl.

L’applicativo consente al personale abilitato la gestione delle domande e, nello specifico, di:

  • valutare l’ammissibilità dei singoli candidati, registrare l’esito della valutazione o indicare le motivazioni dell’eventuale rigetto;
  • reperire i dati dei candidati per ogni comunicazione/convocazione;
  • esportare in formato Excel e PDF l’elenco dei candidati da convocare;
  • registrare, per ogni candidato ammesso, la presenza in sede di esame e il relativo esito.

L’Ufficio sede d’esame, conclusa la fase di istruttoria delle domande, registrerà l’ammissibilità dei singoli candidati sull’applicativo dedicato. L’eventuale rigetto della domanda di partecipazione, oltre che registrato sull’applicativo con le necessarie motivazioni, dovrà essere oggetto di apposita comunicazione al candidato consulente del lavoro tramite PEC o, in mancanza, tramite raccomandata A/R.


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