Relazione Inail 2020

INAIL: i dati della Relazione annuale 2020 presentata a Montecitorio

Secondo la Relazione INAIL presentata a Montecitorio il 19 luglio 2021 le denunce per infortunio sul lavoro sono diminuite dell’11,4% rispetto all’anno precedente.

A fronte di una diminuzione rispetto all’anno precedente delle denunce per del -11,4%, si registra una crescita drammatica dei morti sul lavoro con un +13,3%.

È quanto si evince dalla presentazione del presidente dell’INAIL Franco Bettoni tenuta il 19 luglio 2021 nella Sala della Regina a Montecitorio, dinanzi tra gli altri al Ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Un’apparente contraddizione, quella illustrata da Bettoni, che risente dell’impatto della pandemia da Coronavirus sulle attività economiche che in molti casi sono rimaste paralizzate nel periodo del lockdown.

Effetto Covid-19 su infortuni e morti sul lavoro: altri dati

Nel 2020 si sono avute 571.000 denunce di infortunio, di cui un quarto dovute al contagio per attività lavorative. Peraltro, gli infortuni riconosciuti sul lavoro sono stati 375.238 che rappresentano un calo del 9,7 per cento sull’anno precedente, dei quali il 12,97 per cento è avvenuto al di fuori dell’azienda su un mezzo di trasporto o in itinere, ovvero nel viaggio tra casa e lavoro e ritorno.

I casi mortali sono stati 1.538, dalla rilevazione delle denunce avanzate all’Istituto, con una crescita del 27,6 per cento rispetto all’anno precedente nutrita soprattutto dai casi di Covid che costituiscono più di un terzo delle morti segnalate.

Quali sono i numeri degli incidenti sul lavoro?

Tuttavia, sono in netto aumento anche i numeri degli incidenti sul lavoro con un 13,3 per cento in più, passando dai 705 del 2019 ai 799 del 2020.

Il Coronavirus ha avuto un’influenza diretta anche sulla diminuzione delle malattie professionali che in 12 mesi sono diminuite del 26,6 per cento, attestandosi a meno di 45.000. In particolare, i soggetti ammalati sono circa 31.400, dei quali il 38,06 per cento per causa professionale riconosciuta dall’INAIL.

Ovviamente a spiegare l’aumento dei morti non può bastare l’effetto della diffusione del virus, come dimostra l’aumento degli incidenti con esito fatale. Se, infatti, è chiaro l’effetto che la pandemia può aver indotto sul minor numero di incidenti avendo bloccato per mesi diversi comparti economici, non è immediatamente evidente perché siano aumentati i morti rispetto al 2019.


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lavoro sedentario

Lavoro sedentario: rischi, conseguenze, suggerimenti dell’EU-OSHA

Un documento prodotto per la campagna europea 2020-2022 sui disturbi muscoloscheletrici si sofferma sui rischi del lavoro sedentario.

Con riferimento alle tante attività lavorative che comportano il mantenimento prolungato della posizione da seduto, sono ormai accertati i rischi sanitari associati a uno stile di vita sedentario. Tra questi vi sono l’aumento dei rischi di disturbi muscoloscheletrici (DMS) e altri problemi di salute, come il diabete e le cardiopatie.

Tuttavia è possibile “ridurre al minimo questi rischi sul lavoro grazie a una buona progettazione e promuovendo l’attività fisica e frequenti cambiamenti di postura”.

Per prevenire i DMS è fondamentale adottare una combinazione di misure semplici, mirate all’ambiente lavorativo e all’organizzazione del lavoro e volte a contrastare i fattori psicosociali e ad accrescere la consapevolezza dei lavoratori in materia di buone posture e pratiche di lavoro, senza dimenticare che “apportare modifiche all’ambiente di lavoro è più facile di quanto si pensi”.

A ricordarlo, su uno spazio web dedicato ai rischi del lavoro sedentario, è l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ( EU-OSHA) che, in riferimento alla campagna 2020-2022 “ Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”, ha recentemente pubblicato una nuova scheda informativa dal titolo “Get moving at work” (“Comincia a muoverti al lavoro”) e una infografica che spiegano come l’attività fisica possa diventare parte di ogni lavoro.

Cosa evidenzia la nuova scheda informativa?

La nuova scheda informativa EU-OSHA evidenzia non solo i problemi di salute associati al lavoro sedentario, ma anche cosa fare per integrare il movimento nei processi lavorativi, fornendo esempi di vita reale sul posto di lavoro e link a varie risorse. Ricorda che i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) possono derivare da una combinazione di fattori di rischio e tra questi c’è la mancanza di movimento e la mancanza di attività fisica sul lavoro dovuta, per l’appunto, al lavoro sedentario.

Queste alcune raccomandazioni sulla postura seduta durante il lavoro:

  • “non superare le 5 ore di posizione seduta al lavoro ogni giorno;
  • fare delle micro-interruzioni almeno ogni 20-30 minuti;
  • alzarsi sempre per almeno 10 minuti dopo 2 ore di seduta;
  • lavorare in modo attivo e alternare la seduta, l’attività in piedi e il camminare.

Cosa possono fare i datori di lavoro?

  • consentire ai lavoratori di alternare posizione seduta, stare in piedi e muoversi; motivare i lavoratori a fare delle pause, muoversi e fare stretching;
  • impostare dei tempi massimi di posizione seduta e dei tempi per lo stretching e lo spostamento;
  • introdurre attività di stretching negli incontri;
  • fornire scrivanie sit-stand e sedute che consentano il cambiamento di postura;
  • fornire telefoni cordless in modo che i lavoratori possano camminare e parlare;
  • rimuovere le stampanti dai singoli uffici e spostare i contenitori in una posizione centrale.
  • fornire app per computer che forniscano promemoria e indicazioni relative alle pause.

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Credito d'imposta sanificazione

Credito d’imposta sanificazione e Dpi: arriva il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

È stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il provvedimento n.191910 del 15 luglio, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il provvedimento verte sulla definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il credito riguarda le spese sostenute da giugno ad agosto 2021 e sarà del 30% delle spese complessive inviate nell’ultima comunicazione inviata. Ogni comunicazione che si invia sostituisce la precedente.

Massimale 60mila euro. “Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021”.

Dove potrà essere usato?

Potrà essere usato in dichiarazione dei redditi o in compensazione. La voce Motivazioni del provvedimento, ricorda che la misura riguarda sia l’acquisto di Dpi e sanificazione, sia le spese per la somministrazione di tamponi Covid seguendo quanto indicato dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

In allegato al provvedimento figurano:


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attrezzature di lavoro

Attrezzature di lavoro: disciplina sulla concessione in uso o noleggio

Il D.Lgs. n. 81/2008 indica gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro.

L’impianto legislativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 (TU), con al centro l’obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore, disciplina dettagliatamente i compiti e le conseguenti responsabilità dei soggetti coinvolti nella messa a disposizione di attrezzature di lavoro, tra i quali chi noleggia o concede in uso l’attrezzatura di lavoro.

Tra gli obblighi ricadenti sui noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, l’articolo 72 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’acquisizione e la conservazione agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del titolo III del TU (Uso delle attrezzature di lavoro) e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73 comma 5 (che richiedono specifica abilitazione), siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

Chi compila la dichiarazione e quali sono le sanzioni? 

La violazione di questo obbligo comporta, ai sensi del disposto combinato degli articoli 72 e 87 del D.Lgs. n. 81/2008, una sanzione amministrativa da euro 921,38 a euro 3316,96.

Detta dichiarazione deve essere redatta dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso dell’attrezzatura, deve dichiarare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso della specifica abilitazione.


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Rioccupazione e malattia

Rioccupazione: in caso di malattia c’è la proroga del progetto di inserimento.

Quale effetto possano avere sul progetto di inserimento, fissato fino al 31 ottobre 2021, eventuali eventi sospensivi, quali la malattia o l’infortunio.

Fino al 31 ottobre 2021, i datori di lavoro privati potranno stipulare con i lavoratori disoccupati il contratto di rioccupazione, finalizzato a incentivare il loro inserimento nel mercato del lavoro nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. Nonostante il Dl 73/2021 (articolo 41) fissi il termine al 31 ottobre 2021, si deve ritenere che i benefici previsti possano essere goduti dalle aziende purché il contratto sia sottoscritto entro il 31 ottobre.

Quali sono le regole del contratto?

Il contratto di rioccupazione e il relativo progetto individuale di inserimento dovranno essere redatti in forma scritta, anche se questa non è richiesta per la validità del contratto, ma solo ai fini della sua prova. Il contratto può essere stipulato solo dai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico. Al termine del periodo di inserimento le parti sono libere di recedere dal contratto, nel rispetto del preavviso, decorrente dallo stesso termine.

Durante il preavviso trova sempre applicazione la normativa sul contratto di rioccupazione, mentre se nessuna delle parti recede al termine del periodo di inserimento il contratto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di rioccupazione è un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al quale si applica la normativa ordinaria in materia rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per quanto non espressamente previsto dall’articolo 41 del Dl Sostegni bis.

In questo senso, quindi, saranno disciplinati dal Ccnl applicabile istituti quali ferie, permessi, malattia, infortunio, inquadramenti, livelli e così via. Durante il periodo di inserimento, precisa sempre il decreto, trovano applicazione le sanzioni previste per il licenziamento illegittimo. Nello specifico, trattandosi di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, troveranno applicazione le disposizioni previste dal Dlgs 23/2015 sul contratto a tutele crescenti. 

Vale la proroga per il progetto di inserimento?

Ci si chiede quale effetto possano avere sul progetto di inserimento eventuali eventi sospensivi, quali la malattia o l’infortunio. Il progetto di inserimento è prorogato in misura corrispondente oppure no?

In attesa di chiarimenti, tenuto conto che al contratto di rioccupazione si applicano le norme generali sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si può sostenere che, nei limiti del periodo di comporto, la malattia o l’infortunio comportino una proroga del progetto di inserimento in una misura corrispondente all’assenza, così da poterne garantire la sua piena attuazione. 


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